La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 di bilancio 2022 ha riformato ampiamente il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disciplinati dal D.lgs n. 148/2015 . Il principio di fondo è la protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.
Lo ribadisce l’INPS nel messaggio n. 637- 2022 in cui si fornisce una sintesi dei nuovi obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori a seguito della revisione della disciplina.
Il messaggio precisa anche che le istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi UNIEMENS saranno comunicate con una successiva circolare.
Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi, i datori di lavoro interessati si atterranno alle procedure già in vigore, valide al 31 dicembre 2021.
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1) Integrazioni salariali: novita sui lavoratori interessati
A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali ( si ordinari che straordinarie) tutti i lavoratori subordinati,
- sia a tempo pieno che parziale,
- compresi i lavoratori con contratto di apprendistato (di1,2,e 3 livelloi) e
- i lavoratori a domicilio (cfr. l’art. 2128 c.c. e l’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’art. 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858).
I datori di lavoro sono quindi tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali considerando il personale sopracitato, in forza alla data del 1 gennaio 2022.
Restano esclusi dalle integrazioni salariali CIG e FIS i dirigenti. In relazione ai Fondi di solidarietà il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e degli obblighi contributivi solo se espressamente previsto dai decreti istitutivi dei Fondi stessi.
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2) Cassa integrazione ordinaria e straordinaria
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, non è stata modificata tranne sulla platea dei lavoratori vista sopra e con le particolare riduzione del contributo addizionale.
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS) CONTRIBUZIONE E AZIENDE INTERESSATE
Sono tenuti al versamento della contribuzione per CIGS :
i datori di lavoro del settore industriale ed edilizia (destinatarie di CIGO) che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti,
I datori di lavoro degli altri settori produttivi con lo stesso requisito dimensionale (destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
La contribuzione ordinaria richiesta è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui
- lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e
- lo 0,30% a carico del lavoratore.
ATTENZIONE: è prevista la riduzione della contribuzione per il 2022 dello 0,63% per le imprese con dipendenti pari o superiore a 15 (pari quindi allo 0,27%)
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista cioè
- 9% per periodi integrazione fino a 52 settimane in un quinquennio
- 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio
- 15% oltre 104 settimane in un quinquennio
Dal 2025 entrerà in vigore una riduzione per le aziende che non utilizzerano per almeno 24 mesi la cassa integrazione.
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3) Fondo di integrazione salariale (fis) nuovo ambito e contribuzione dovuta
La Legge n. 234/2021 all’articolo 1, comma 207, lettera a), ha novellato l’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015), inserendo il comma 2-bis “:
dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano" Sono comprese le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politico
Il contributo ordinario è pari allo
• 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti,
• 0,80 per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, l
ripartit0 tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e di un terzo.
ATTENZIONE : PER IL 2022 è prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,56).
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
La misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS resta confermata al 4% delle retribuzioni perse ma a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà ridotta del 40% , quindi pari al 2,4% “ per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.
Riepilogo contributo finanziamento ordinario FIS:
Dimensione aziendale | Aliquota Contributo 2022 | Aliquota Contributo dal 2023 |
fino a 5 dipendenti | 0,15% | 0,50% |
oltre 5 dipendenti | 0,55% | 0,80% |
più di 15 dipendenti | 0,69% | 0,80% |
oltre 50 dipendenti (commercio turismo logistica) | 0,24% | 0,80% |
4) Fondi solidarietà bilaterali
Dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, per assicurare una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Conseguentemente, i Fondi di solidarietà già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.
In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.
Quindi nel periodo che precede l'adeguamento dei singoli decreti sui Fondi di solidarietà i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dagli statuti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario.
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5) CISOA per i lavoratori della pesca .
Dal 1° gennaio 2022 - i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca armatori e proprietari armatori, imbarcati .
In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.