Con Decreto del Ministero dell'Università del 19 novembre 2021 pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio si recano disposizioni attuative del credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo.
Possono accedere al credito d'imposta:
- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,
- ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti,
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato,
- che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da:
- università pubbliche e private,
- da istituti di formazione avanzata
- da scuole di formazione manageriale pubbliche e private
Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
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1) Credito di imposta per investimento capitale umano: che cosa è
Sono ammissibili al credito d'imposta le donazioni effettuate dai soggetti promotori di seguito elencati nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali:
- corsi di perfezionamento,
- corsi di aggiornamento,
- master di I livello,
- master di II livello e altri corsi formativi,
deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell'ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi ai sensi del comma 4 dell'art 3 del presente decreto.
Le iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali devono essere promosse da:
- università pubbliche e private,
- istituti di formazione avanzata
- o da scuole di formazione manageriale pubbliche;
tali iniziative, laddove erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi dalle precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 538, della legge n. 178 del 2020, al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
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2) Credito di imposta per investimento in capitale umano: come averlo
L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa previsto dal comma 539 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al Ministero dell'università e della ricerca ogni iniziativa formativa deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022,
Tali comunicazioni dovranno pervenire al Ministero dell'università
- per le donazioni ricevute nel 2021, entro il 28 febbraio 2022,
- per le donazioni ricevute nel 2022, entro il 28 febbraio 2023.
Il Ministero dell'università controllerà la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti
Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull'acquisizione di competenze manageriali.
Il Ministero emanerà un decreto di individuazione delle imprese che potranno richiedere il credito d'imposta, ai sensi dell'art. 1, commi da 536 a 539, della legge n. 178 del 2020, per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.
Il contributo può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate,
- fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese,
- fino al 90 per cento per le medie imprese
- fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo
delle donazioni effettuate
- fino all'importo massimo di 100.000 euro annui, nell'anno 2021 o nell'anno 2022,
- nella forma di borse di studio a copertura di iniziative formative
I soggetti interessati successivamente al decreto del Ministero dell'università formulano al Ministero istanza di accesso all'agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi necessari in merito.
In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il Ministero predispone l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione.
Il predetto elenco è trasmesso all'Agenzia delle entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari della concessione dell'agevolazione.
L'istanza di accesso deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati:
- elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
- ammontare della donazione;
- ammontare del credito d'imposta richiesto.
Le imprese possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto alle condizioni e nei limiti di importo previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.
3) Credito di imposta per investimento in capitale umano: come usarlo
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'utilizzo in compensazione del credit d'imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell'università e della ricerca.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto pena lo scarto del modello F24.