Con Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Prima di dettagliare ricordiamo che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 pubblicato in GU N 33/2022 sono state definiti:
- i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per le imprese che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145),
- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione (per i dettagli dei requisiti tecnici consulta l'art 3 del decreto).
Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono stati resi disponibili il fac-simile per la domanda e quello della attestazione delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
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1) Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a chi spetta e per quali imballaggi
Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.
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2) Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a quanto ammonta
Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
Attenzione al fatto che l'effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata:
- dal presidente del collegio sindacale,
- ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
- o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
3) Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: come richiederlo
Riepiloghiamo anche le regole per le domande ormai scadute.
Le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022.
Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
Le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica presentavano apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante, al Ministero della transizione con domanda specificando:
- per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
- l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
- di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
La domanda è corredata, pena esclusione:
- di copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- dalle certificazioni richieste;
- dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.
SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DELLE SPESE
Il credito di imposta è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande il Ministero della transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero i diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
4) Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24
La Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 ha riepilogato che l’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.