INPS ha pubblicato nella circolare 23 2022 le istruzioni dettagliate sull'applicazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico istituito con il d lgs 230 2021 a decorrere dal 1 marzo 2022.
Si tratta di un contributo economico erogato mensilmente su domanda dei genitori con un minimo di 40 euro mensili per tutti i figli a acarico fino a 21 anni e con importo che sale, sulla base dell'ISEE familiare, fino a 175 euro.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti della circolare (QUI il testo, che alleghiamo anche in calce all'articolo) in tema di requisiti, importi ,ISEE e redditi da considerare, misure abrogate.
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1) Assegno unico universale: requisiti
L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.
Il beneficio spetta :
- per ogni figlio minorenne a carico e
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età .
ATTENZIONE sono figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE dal beneficiario
il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, l'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni seguenti:
- iscrizione a scuola secondaria superiore o a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) a un corso di laurea riconosciuto
- contratto di apprendistato, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 201
In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti d’età né altre condizioni.
Il richiedente al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di TUTTI i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno in Italia
Sono inclusi quindi
- cittadini italiani
- cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea,
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.,
- i “familiari”di cittadini dell’Unione europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30).
- i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).
ATTENZIONE il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. A questo proposito la circolare precisa che
- le imposte sono considerate al lordo degli oneri deducibili quindi sono inclusi anche gli incapienti, e che
- non rileva esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dall’ordinamento quindi possono beneficiare lavoratori frontalieri esonerati dal pagamento delle imposte per l' accordo internazionale, ma non potranno invece beneficiarne coloro che risiedono oltre confine (anche a San Marino) e lavorano in Italia.
Hanno diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento.
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2) Assegno unico: ISEE, importo e maggiorazioni
L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base dei valori riportati nella tabella 1 allegata al decreto VEDI QUI
ISEE
va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dal fatto che il genitore richiedete faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatri la domanda è presentata da un genitore e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.
In assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti
IMPORTI BASE
- per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro
- Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente fino a 25 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro
MAGGIORAZIONI
Per ciascun figlio successivo al secondo maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro
Per ciascun figlio minorenne con disabilità , gli importi base sono incrementati di una somma pari
- a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza,
- a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e
- a 85 euro mensili in caso di disabilità media
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili
Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.che si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).
Per le madri di età inferiore a 21 anni maggiorazione fissa pari a 20 euro mensili per ciascun figlio
Nel caso di Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro maggiorazione per ciascun figlio minore da 30 euro mensili a zero con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021).
ATTENZIONE si considerano:
- i redditi da lavoro dipendente o assimilati
- i redditi da pensione,
- i redditi da lavoro autonomo o d’impresa posseduti al momento della domanda, inclusi:
- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- - le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
Prevista anche una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
ATTENZIONE gli importi dell’assegno, , e le relative soglie ISEE saranno adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
MAGGIORAZIONE TEMPORANEA 2022-2024
Per il passaggio dal sistema delle detrazioni all'assegno unico è' prevista una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno l in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare.
Sarà calcolata dall’INPS, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico
Per il calcolo della “componente familiare” si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.
La maggiorazione mensile spetta:
- per intero nell’anno 2022,
- per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni |
Assegno (ai sensi dell’art. 4) = 350,00 euro ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 14.775,06 euro Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 - tabella A) = 258,33 euro Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 5.000 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 527,00 euro Reddito complessivo ISEE 2° genitore* (foglio componente ISEE) = 2.500 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 179,00 euro Componente fiscale mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 5) = 527 + 179 = 706/12 = 58,8 euro |
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (258,33 + 58,8) – 350 = - 32,87 (La maggiorazione transitoria in questo caso non spetta) |
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3) Assegno unico come e quando viene pagato
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) in particolare
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali
c) accredito sulla carta RDC per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Il conto risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace. La circolare specifica alcune casistiche
L’assegno unico e universale verrà di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
4) Assegno unico figli: compatibilità e contributi abrogati
L’assegno unico e universale è compatibile con
- altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/201
- con il Reddito di cittadinanza ridotto della quota figli . Le istruzioni verranno specificate in un prossimo messaggio INPS
Non viene specificato nulla invece in merito alle indennità di disoccupazione e sul altre misure assistenziali
In tema di coesistenza con altre misure per la famiglia si prevede :
- l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) a partire dal 1 marzo . Quindi sarà ancora riconosciuto per le nascite /adozioni fino al 28 febbraio 2022.
- sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
- sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
A decorrere dal 1° marzo 2022:
- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciuti gli assegni familiari
- le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico.
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5) Assegno Unico: ISEE - importo rate
L’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. in assenza di ISEE viene erogato l'importo minimo.
QUALE ISEE?
- In presenza di figli minorenni si terrà conto dell'ISEE minorenni.
- In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario l'inps rinvia alla circolare n. 171/2014.
- Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE ordinario o ISEE ordinario corrente.
- La circolare specifica che l’importo mensile è fisso e tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda ma con il conguaglio nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno 2022 con decorrenza a partire dal mese di marzo e in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno
ISEE ERRATO
La circolare specifica anche che nei casi di ISEE recante omissioni/difformità entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE e chiarisce le modalita per la regolarizzazione.