Con Provvedimento del 23 maggio 2022 le entrate stabiliscono che il credito d’imposta noto come bonus mobilità spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022, in assenza di successiva rinuncia
Ricordiamo che dal 13 aprile era stato dato il via alle domande per il bonus mobilità, o bonus monopattini, e fino a 13 maggio 2022
Con Provvedimento n. 28363 del 28 gennaio 2022 le Entrate hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili (di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 come modificato dall’articolo 74, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).
Il modello dell’istanza approvato è composto:
- dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali,
- dal quadro A, contenente l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
SCARICA QUI L'ISTANZA PER IL BONUS MONOPATTINI CON LE RELATIVE ISTRUZIONI
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Ai sensi dell'art 2 del suddetto decreto MEF il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020.
Leggi anche Bonus Monopattini: fruibile fino alla dichiarazione 2023. Le regole nel Decreto in GU.
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1) Bonus mobilità 2022: presenta l'istanza
L’Istanza è inviata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Attenzione al fatto che a seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso periodo è possibile:
a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità suddette.
2) Bonus mobilità 2022: la percentuale spettante è pari al 100%
Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze ovvero il 13 maggio 2022, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
La percentuale è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.
Con Provvedimento del 23 maggio 2022 le entrate stabiliscono che il credito d’imposta noto come bonus mobilità spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
3) Bonus mobilità 2022: come usare il credito d'imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 oppure per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell’istanza, la percentuale comunicata.
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.