Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 21 del 27 gennaio 2022 il Decreto Legge n 4 noto come Decreto Sostegni Ter, vediamo una sintesi di quanto si prevede per il settore turismo:
- fondi per parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici
- credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
- Buoni per servizi termali
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1) Fondi per parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici
Si prevede di rifinanziare con 20 ML di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)
Inoltre, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 si prevede di stanziare 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Si tratta di attività di organizzazione feste e cerimonie, ristorazione, catering, Bar caffè, gestione delle piscine.
Si specifica che per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
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2) Bonus affitti imprese turistiche
Si prevede un credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) spettante alle imprese del settore turistico in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
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3) Buoni servizi termali
In merito ai buoni per le terme si prevede che in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.
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