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BONUS PUBBLICITÀ 2022 TITOLARI D’IMPIANTI PUBBLICITARI DAL 10 FEBBRAIO AL VIA LE DOMANDE

Bonus pubblicità 2022 titolari d’impianti pubblicitari dal 10 febbraio al via le domande

Bonus pubblicità: credito d’imposta in favore dei titolari d’impianti pubblicitari, le domande a partire dal 10 febbraio 2022 sino al 10 marzo 2022

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I beneficiari, i termini e le modalità per il calcolo del canone da comunicare per ottenere il bonus pubblicità 2022, da parte dei titolari d’impianti pubblicitari per l’affissione di manifesti e analoghe installazioni pubblicitarie commerciali.

1) Cos’è il bonus pubblicità 2022

Il bonus pubblicità 2022 è un credito d’imposta in favore dei titolari d’impianti pubblicitari per l’affissione di manifesti e analoghe installazioni pubblicitarie commerciali. Tale credito è stato istituito dal Decreto Sostegni Bis ed è disciplinato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 295258 del 29 ottobre 2021 e dalla Circolare n. 1 del 7 gennaio 2022. Lo stanziamento complessivo concesso è pari a 20 milioni di euro, volti a favorire la ripresa del mercato pubblicitario a seguito delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria.

Il credito d’imposta è diretto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale.

2) Calcolo del canone da comunicare

La circolare dell’Agenzia spiega che il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi.

Pertanto, se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:

•    in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;

•    in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;

•    in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.

3) Termini e modalità di presentazione

Il contribuente a partire dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, dovrà comunicare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio portale, il modello con le relative istruzioni e le specifiche tecniche al fine di procedere con la richiesta del bonus pubblicità. Si riporta di seguito il link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-tax-credit-manifesti-pubblicitari

4) Ammontare e utilizzo

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato entro il 21 marzo 2022. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale provvedimento ed esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

5) Rinuncia

Se il contribuente per qualsiasi motivo volesse procedere con la rinuncia del credito comunicato dovrà utilizzare lo stesso modello presentato per la richiesta e barrare l’apposita casella per la rinuncia. In tal caso, sarà sufficiente compilare solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). La rinuncia riguarda l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l’invio della comunicazione.

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