Le modifiche al Codice della Strada
Il I febbraio 2022 sarà vigente la cd. Legge Europea 2019-2020 (Legge n. 238/2021, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”), che fornisce una nuova regolamentazione in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, andando a incidere sul Codice della strada. Vengono in particolare ridefinite le formalità essenziali per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e fatti transitare nel territorio italiano. La novella normativa è preordinata a osteggiare, superando al contempo alcune eccezioni sollevate in ambito comunitario, il fenomeno della cosiddetta “esterovestizione”, e cioè la pratica di immatricolare i veicoli in Stati esteri, nella finalità di sfuggire agli obblighi fiscali e assicurativi vigenti in Italia, ai pedaggi e alle multe e, soprattutto, ai controlli patrimoniali.
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1) La circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero
Le novità normative mantengono la distinzione tra:
- conducenti residenti in Italia;
- conducenti non residenti in Italia.
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2) Conducenti residenti in Italia
La Legge Europea abroga alcuni commi (1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter) dell’articolo 93 del Codice della Strada, introducendo, nell’ambito del medesimo Codice, l’articolo 93-bis, il quale disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia. In dettaglio:
- il comma 1 (del nuovo articolo 93-bis) prevede che gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero che risultino di proprietà di persone che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possano circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza vengano immatricolati in base alla vigente normativa del Codice della Strada;
- il comma 2 (sempre del nuovo articolo 93-bis) specifica che, in relazione ai suddetti mezzi, condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia, ma che non coincida con l’intestatario del veicolo medesimo, debba essere custodito all’interno del veicolo un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti in modo chiaro il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Inoltre, se l’impiego degli automezzi in questione oltrepassi la durata di 30 giorni, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo devono essere registrati nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
- il comma 3 specifica che quanto previsto dal comma 2 si applica anche ai lavoratori subordinati autonomi che esercitano la propria attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo confinante e che circolino con veicoli di loro proprietà che siano ivi immatricolati. Per detti soggetti vige l’obbligo di registrazione entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo. A ciò si aggiunga che i veicoli registrati sulla base di quanto previsto dal comma 2 possono essere condotti anche da familiari conviventi dei soggetti che abbiano residenza in Italia;
- il comma 4 specifica che le targhe dei veicoli in questione (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) devono essere leggibili in modo chiaro e contenere il contrassegno di immatricolazione che deve essere composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli;
- il comma 5 statuisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (del nuovo articolo 93-bis) non operano per i cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia, nonché per il personale civile e militare che sia dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero oltre che per il personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari. Infine, le disposizioni in disamina, non trovano applicazione per i familiari conviventi all’estero con il sopracitato personale;
- il comma 6 (sempre del nuovo articolo) precisa che il precedente comma 2 (afferente all’obbligo di recare nella vettura un documento sottoscritto dall’intestatario, diverso dal conducente) non trova operatività nei confronti di conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni, che si trovino a guidare veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;
- il comma 7 punisce con una sanzione amministrativa da 400 e 1600 euro il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione per chi trasgredisce a quanto stabilito nei commi 1 e 3. In ipotesi siffatte l’organo accertatore deve ritirare il documento di circolazione. In quanto compatibili si applicano anche le norme di cui all’art. 213 del Codice della Strada (disciplinante sequestro e confisca amministrativa);
- il comma 8 contempla una sanzione specifica di natura amministrativa pari al pagamento di una somma tra 250 e 1000 euro per coloro che infrangono le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo;
- il comma 9 sanziona, con l’importo da 712 euro a 3.558 euro, coloro che circolano con un veicolo del quale non sia stata effettuata registrazione (prevista dalla stessa novella) ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità, ovvero il trasferimento di residenza, o di sede.
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3) Conducenti non residenti in Italia
L’art. 2 della Legge Europea 2019-2020 sostituisce integralmente l’art. 132 del Codice della Strada (che dopo tale modifica ha assunto la titolazione “Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia”), in materia di circolazione dei mezzi immatricolati fuori dall’Italia e guidati da non residenti. In dettaglio, il nuovo articolo 132:
- al comma 1, specifica che, al di fuori delle ipotesi in precedenza menzionate (all’articolo 93-bis), gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, e per i quali siano state già adempiute le formalità doganali, possono circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle convenzioni internazionali che siano state rarificate dall’Italia;
- al comma 2 (del nuovo articolo 132) stabilisce che i veicoli richiamati nel comma 1 possono circolare sul territorio nazionale, qualora di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede in Italia;
- al comma 3 contempla alcune specifiche tecniche in merito alle caratteristiche delle targhe dei veicoli dapprima citati;
- ai commi 4 e 5 introduce sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2.
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4) Responsabilità tra conducente e residente
Le modifiche coinvolgono anche l’articolo 196 del Codice della Strada (cd. principio di solidarietà), statuendo che delle violazioni delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 93-bis (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia) risponde in solido la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo disponibilità del veicolo, in base a quanto risulti dai documenti di circolazione, a meno che non provi che la conduzione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
5) Aggiornamento del P.R.A.
Viene inserito l’ulteriore comma 4-ter all’art. 94 del Codice della Strada: il sistema informativo del P.R.A. deve essere aggiornato con l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali viene richiesta la registrazione, così come disciplinata dall’articolo 93-bis, comma 2.