Con nota 19740 del 29 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro chiarisce come la modulistica di bilancio predisposta e allegata al D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 si applichi in via diretta e immediata alle Onlus regolarmente iscritte all’Anagrafe.
Di conseguenza, bilancio relativo all’esercizio 2021 (da approvare dunque nel 2022, nei termini stabiliti dallo statuto) dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al D.M. n. 39/2020 da parte degli ETS considerati nella loro accezione più generale, ovvero ODV, APS e ONLUS.
1) Il quadro normativo di riferimento
Gli enti del Terzo settore hanno l’onere di redigere, come noto, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (art. 13, CTS); di contro, gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono redigere il bilancio nella forma semplificata del rendiconto per cassa.
Infine, gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono tenuti a redigere il bilancio cd. “civilistico”, secondo cioè la disciplina contenuta negli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.
Recentemente, con l’adozione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 sono stati predisposti specifici modelli (format) di stato patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C), nonché il modello di rendiconto per cassa (Mod. D).
Gli schemi di bilancio, allegati al citato Decreto ministeriale, si collocano all’interno del più ampio processo di contabilizzazione, che si articola in quattro fasi:
- rilevazione dei fatti, degli eventi e delle operazioni;
- valutazione dei medesimi;
- esposizione dei dati contabili;
- informazione.
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, gli enti tenuti all’utilizzo della modulistica sopra elencata sono tutti gli ETS, ad eccezione di quelli che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
Infine, per quanto attiene al profilo temporale, l’articolo 3 del D.M. n. 39/2020 statuisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
Poiché detta pubblicazione è avvenuta il 18 aprile 2020, ne consegue gli ETS il cui anno finanziario coincide con l’anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell’esercizio 2021. In tal modo si è voluto assicurare agli ETS un margine di tempo adeguato affinché potessero organizzare la tenuta della propria contabilità in modo da poter assicurare l’attesa compliance al quadro normativo sopra richiamato.
2) Modulistica da adottare per il bilancio di esercizio 2021
La nota ministeriale in commento chiarisce che il bilancio relativo all’esercizio 2021 dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al D.M. n. 39/2020 da parte degli ETS considerati nella loro accezione più generale, estesa quindi, in via transitoria, agli enti che, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri preesistenti.
Infatti, il requisito dell’iscrizione al Runts, nelle more della piena operatività del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ossia registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.
In coerenza con il criterio interpretativo già esposto nella nota n. 11029 del 3 agosto 2021 in tema di bilancio sociale, deriva l’applicabilità immediata dei citati modelli di bilancio anche alle ONLUS.
In questo modo si favorisce l’attenuazione degli oneri amministrativi a carico dei predetti enti, attraverso la messa a disposizione dei format da utilizzare ai fini della redazione del bilancio, consentendo agli enti di minori dimensioni modalità di assolvimento semplificate, attraverso la redazione del rendiconto per cassa.
Al riguardo, appare opportuno fornire alcuni utili ragguagli sulla loro corretta compilazione da parte delle Onlus: in particolare, nella più ampia voce “attività di interesse generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997; analogamente, la voce “attività diverse” (che per gli enti non assoggettati alla disciplina Onlus racchiude una nozione ben più ampia) dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460/1997.