A partire dal periodo di imposta 2021, il regime del Patent Box cambia “pelle”, trasformandosi da una tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo, in una deduzione maggiorata (nella misura del 110%) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ad alcuni beni immateriali.
L'articolo è la Premessa dell'ebook Il Nuovo "Patent Box": dalla detassazione del reddito alla "Super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo
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1) Il punto dell'agevolazione dopo la Legge di Bilancio
Va ricordato che il regime agevolativo denominato “Patent Box” (di seguito anche PB), è stato introdotto dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) e successivamente modificato dall’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. “Decreto Investment Compact”) e dall’art. 1, comma 148, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015 (di seguito anche “1° Decreto Patent Box”) sono state fornite le disposizioni attuative della predetta agevolazione.
Tale regime, di natura opzionale, consiste nella tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali (c.d. contributo economico o “reddito figurativo”) per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. L’incentivo, avente ad oggetto sia le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sia l’IRAP, si traduce in una “variazione in diminuzione” in sede di dichiarazione (per un importo che, dal 2017, risulta pari al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento degli intangibles agevolati).
Il perimetro applicativo dell’agevolazione ha subito importanti modifiche ad opera del D.L. n. 50/2017 che, in conformità a quanto previsto dal c.d. “Action 5” del progetto BEPS[1] dell’OCSE/G20 ha eliminato i marchi d’impresa dal novero degli intangibili agevolabili. Per dare attuazione al disposto normativo (e per regolamentare il c.d. periodo transitorio) in data 28 novembre 2017 è stato emanato un nuovo decreto attuativo (di seguito anche “Nuovo decreto Patent Box, “decreto”, “Decreto Patent Box”) che ha sostituito in toto il decreto del 2015.
Anche l’accesso a tale regime agevolativo ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. In linea di prima approssimazione, ad una iniziale differenziazione basata sulle modalità di utilizzo degli intangibles agevolati - obbligatorietà della sottoscrizione di un accordo di ruling con l’Agenzia delle entrate in caso di utilizzo “diretto”; facoltà di accesso al regime tramite accordo o autodeterminazione del beneficio in caso di utilizzo “indiretto” (o di plusvalenza) infragruppo[2] - il legislatore, con l’art. 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58[3], ha previsto la possibilità di autoliquidare il beneficio per tutte le tipologie di impiego dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione (quindi anche in caso di utilizzo diretto) adempiendo a determinati obblighi documentali (di seguito anche “Regime di autoliquidazione OD”).
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha, di fatto, abrogato il regime del Patent Box, “sostituendolo” con un nuovo regime agevolativo consistente nella maggiorazione (nella misura del 90%) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ad alcuni beni immateriali. Da ultimo, l’art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”) ha modificato l’art. 6 del D.L. n. 145/2021, confermando la “Super deduzione” dei costi per ricerca e sviluppo, incrementandone l’entità (che passa dal 90% al 110%), ma escludendo, dai beni immateriali agevolabili, gli investimenti in marchi e nel know-how (con una ridefinizione complessiva del regime transitorio nel passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione).
Nei paragrafi seguenti, dopo aver riepilogato la disciplina del “vecchio” Patent Box - anche alla luce degli importanti chiarimenti di prassi, medio tempore forniti dall’Amministrazione finanziaria – si darà evidenza del nuovo regime introdotto dall’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022.
[1] Acronimo di “Base Erosion and Profit Shifting”.
[2] In caso di utilizzo “indiretto” - cioè di concessione in licenza del bene immateriale - nei confronti di soggetti “terzi”, l’accesso al regime agevolato tramite accordo di ruling risulta precluso. Analoghe conclusioni valgono per le plusvalenze da cessione di bene agevolabile nei confronti di soggetti terzi.
[3] Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 (prot. n. 2019/658445) sono state emanate le disposizioni attuative della modifica legislativa.
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