HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

INDENNITÀ ALAS SPETTACOLO 2022: TUTTE LE REGOLE

Indennità ALAS spettacolo 2022: tutte le regole

Ecco le istruzioni per la indennità di disoccupazione per gli autonomi dello spettacolo dal 1 gennaio 2022. Requisiti importi scadenze, come fare domand e richiesta di riesame

Ascolta la versione audio dell'articolo


L'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi del settore spettacolo è stata istituita dall'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. E' in vigore dal 1 gennaio 2022 e va richiesta entro 68 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro. 

Con la circolare  8 del 14.1.2022,  Inps ha fornito le prime istruzioni operative . La prima scadenza per gli eventi già verificatisi dal 1 gennaio  2022 è fissata al 23 marzo 2022 (68 giorno dalla pubblicazione della  circolare) 

Nuove istruzioni   sulle modalità di versamento dei contributi sono state fornite con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022 mentre nel messaggio 2535  del 22 giugno 2022 viene illustrata la modalità per proporre istanza di riesame, in caso di diniego (v. ultimo paragrafo)

Vediamo di seguito i dettagli su requisiti, calcolo degli importi, modalità per la domanda, contributi utili.

Disoccupazione spettacolo ALAS 2022: a chi spetta 

ALAS  è rivolta ai lavoratori autonomi, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997  per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022. 

E' richiesta  un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee dai datori di lavoro/committenti, per i quali l'istituto si riserva di dare indicazioni in un successivo messaggio

In particolare i destinatari della nuova prestazione ALAS sono:

  1. i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli 
  2. i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi sopra riportate e 
  3. i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Ti possono interessare:

La busta paga 2023  guida operativa di MC Prudente  eBook  243 pagg.  

La busta paga in edilizia di MC Prudente  eBook 80 pagg

La cessazione del rapporto di lavoro di C. Colosimo - Libro di carta Maggioli editore

Lavoratori  dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti  - eBook

La nuova informativa trasparenza ai lavoratori di P. Ballanti - eBook

Budget del personale e costo del lavoro  di M.Matteucci  - Ebook 


1) Disoccupazione spettacolo ALAS: requisiti

Devono essere presenti tutti i seguenti requisiti: 

 a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

 b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, dell'AGO o delle gestioni sostitutive ;

c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza, per tutta la durata dell'indennità

d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; 

e) avere un reddito relativo all'anno civile precedente la domanda non superiore a 35.000 euro da autocertificare e che sarà oggetto di scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate .

2) Contributi utili e cumulabilità


 Ai fini del perfezionamento del requisito  dei 15 giorni di contributi , si considerano utili:

  • i contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997. 
  •  i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria .

L’indennità ALAS è incompatibile:

  • con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, quali la NASpI, la DIS-COLL e
  •  l’indennità di disoccupazione agricola
  • .con le indennità di malattia e maternità; in caso di evento di malattia e/o maternità, durante la percezione  l'indennità viene sospesa per poi essere ripristinata dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

E' incompatibile inoltre :

  • con  APE  sociale 
  • né con  l'assegno ordinario di invalidità. In questo caso il beneficiario può optare a favore dell’indennità e successivamente  rinunciare alla stessa in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. Tale rinuncia è definitiva.

ALAS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se queste prevedono   come compenso il solo gettone di presenza.

3) Calcolo importi, trattamento fiscale e contibutivo, decorrenza


La misura dell'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, nello stesso periodo. 

Sono  compresi i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale  sia ai fini dell'importo che della durata delle prestazione.

L’indennità,  rispetto al reddito medio mensile così determinato, è pari al 75 per cento del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT  

 Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. 

L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.

Viene  corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo. 

Ai fini della durata  sono conteggiati i periodi di maternità mentre  non sono computati i periodi contributivi  che hanno già dato luogo  a una prestazione  precedente

La durata massima è fissata in 6 mesi, pari a 156 giorni di contributi giornalieri.

 L’indennità ALAS è esente da tassazione IRPEF e  spetta a decorrere:

  •  dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro  se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; 
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo; 
  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale del precedente paragrafo 5, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; 
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Per i periodi di fruizione  è riconosciuta  la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso. 

La contribuzione figurativa derivante dall’indennità ALAS è computato ai fini della pensione.

 Sull’indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare.

4) ALAS: presentazione della domanda: scadenze e modalità

Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali  anche attraverso gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS. 

Necessario il possesso dell'identità digitale SPID o CIE o CNS per'accesso sul portale www.inps.it

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento). 

Il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalle  seguenti date

  • a) data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997; 
  • b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato; 
  • c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. La circolare fornisce alcuni esempi  specifici

Inps informa anche che è in preparazione la procedura informatica  dedicata per le domande.

Vedi altri  dettagli  e  l'indice completo dell'e book:

Finanze facili per tutti come gestire i propri soldi  di D. Perez Corradini  (e book in PDF  70 pagine)

L'ebook è disponibile in formato cartaceo anche su AMAZON "Finanze facili per tutti come gestire i propri soldi"

Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

5) ALAS: ricorsi e richiesta riesame

Competente a decidere i ricorsi amministrativi  è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.

 In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello della  domanda, che  va presentato entro  90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.

La gestione dell’istruttoria delle domande ALAS è  automatizzata. Le domande accolte saranno ri-processate automaticamente, una volta consolidato presso l’Agenzia delle Entrate il reddito relativo all’anno di osservazione, per verificare la conformità dell’esito .Nei casi in cui venissero rilevate non conformità si procederà con il recupero delle somme erogate. 

RICHIESTA RIESAME

L'Inps, con il messaggio 2535/2022 del 22 giugno 2022,  ha chiarito le modalita per la richiesta di riesame in caso di respingimento:

La richiesta va  inviata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'esito (negativo) della domanda  sempre dalla stessa sezione del sito

"Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)".

All'accesso l'applicazione mostrerà in evidenza nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto "Richiedi riesame".

Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Il messaggio fornisce anche in allegato le tipologie  e le motivazioni di diniego previste


La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 19/11/2024 Naspi: nei fallimenti entro quando va fatta la domanda?

Decorrenza dei termini per la domanda di Naspi, nei casi di crisi di impresa: dalla comunicazione del curatore o dalla data delle dimissioni

Naspi: nei  fallimenti entro quando va fatta la domanda?

Decorrenza dei termini per la domanda di Naspi, nei casi di crisi di impresa: dalla comunicazione del curatore o dalla data delle dimissioni

Cassa in deroga settore moda: avviso del Fondo artigianato

Il Fondo artigianato Fsba mette a disposizione il riepilogo degli ammortizzatori già utilizzati ai fini della fruizione della nuova Cigd DL 160 2024

Cassa integrazione 2024/25: le novità

Cassa in deroga al settore moda 2024 e nuovo pacchetto ammortizzatori in legge di bilancio 2025.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.