Con comunicato stampa di ieri 14 gennaio le Entrate informano della pubblicazione dei modelli 730 e Iva 2022.
In particolare, si informa che sono pronti i modelli e le istruzioni definitivi delle dichiarazioni 730 e Iva per il 2022.
Tra le principali novità, l’ingresso nel 730 del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento di alcuni campi, nel modello Iva, relativi ai beni e servizi necessari nella lotta alla pandemia da Covid-19.
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1) Modello 730/2022
Come specificato nello stesso comunicato stampa dell'ADE, nel modello 2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati.
Fanno il loro ingresso il nuovo “bonus musica”, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni, e l’estensione del Superbonus all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus.
Tra le altre novità, il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36, e quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.
Ecco le principali novità contenute nel modello 730/2022:
Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;
Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;
Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa; Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);
Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica; Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.
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2) Modello Iva/2022
Tra le novità della nuova dichiarazione IVA 2022, da presentare entro il 2 maggio, l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.
In dettaglio
QUADRO VE
Nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati.
QUADRO VF
Nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione e anche i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. Nella sezione 3-A, rigo VF34, il campo 7 è stato ridenominato “ Operazioni esenti art.19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, terzo comma, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione, Inoltre, il campo 9, quest’anno, è denominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’articolo 1, commi 452 e 453 della legge n. 178 del 2020. Nella sezione 3-B, rigo VF41, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF44 a VF50 sono stati rinumerati.
QUADRO VO
Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel decreto-legge n. 331 del 1993 dal decreto legislativo n. 83 del 2021. Inoltre, è stato previsto il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
QUADRO VX Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori.
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