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NUOVI MODELLI INTRASTAT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2022

Nuovi Modelli Intrastat: in vigore dal 1 gennaio 2022

L’informativa delle Dogane che semplifica le comunicazioni Intrastat dal 1 gennaio 2022

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Con la Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane hanno diffuso l’informativa che semplifica le comunicazioni Intrastat, per effetto sia del regolamento (UE) n. 2020/1197 in materia di informazioni statistiche sulle operazioni intracomunitarie e dell’art. 1 del d.lgs. 5.11.2021, n. 192, che ha introdotto il regime di call-off stock per le cessioni intracomunitarie di beni.

L’innovazione ha effetto a decorrere dai modelli presentati dal 1.1.2022.

SCARICA QUI I MODELLI

1) Gli acquisti intracomunitari di beni – Modello INTRA 2bis

L’esonero dal presentare i modelli INTRA 2bis relativi a periodi mensili è elevato. Più in particolare, l’obbligo sussiste se l’ammontare trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. Fino al 31.12.2021 il limite era di 200.000 euro (Provvedimento 25.9.2017)

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.

Per gli acquisti intracomunitari di beni non sono più richieste le informazioni aventi ad oggetto lo Stato e il codice IVA del fornitore e l’ammontare delle operazioni in valuta.

2) Gli acquisti intracomunitari di servizi – Modello INTRA 2quater

Permane l’obbligo di segnalazione per gli acquisti di servizi se l’ammontare totale di tali acquisti sia per almeno uno dei quattro trimestri precedenti uguale o superiore a 100.000 euro.

Non sono più richieste le informazioni aventi per oggetto:

  1. il codice IVA del fornitore;
  2. l’ammontare delle operazioni in valuta;
  3. le modalità di erogazione;
  4. le modalità di incasso;
  5. il Paese di pagamento.

Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale.

3) La natura della transazione

Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari è necessario considerare la nuova veste di dati relativi alla “natura della transazione”.

NATURA DELLA TRANSAZIONE

 

 

Colonna A

 

 

Colonna B

 

 

 

Codice letterale per cessioni in oper. triangolari

Codice

Descrizione 

Codice

Descrizione 

 

 

A

 

 

 

1

Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)

1

Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi

2

Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)

 

2

Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria

1

Restituzione di merci (Nota N3)

 

B

 

2

Sostituzione di merci restituite

3

Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite

 

 

3

Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)

1

Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota 5)

 

 

 

 

C

2

Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignmenti stock) (Nota N6)

3

Leasing finanziario (Nota N7)

4

Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (nota N7)

 

 

4

Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)

1

Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

 

D

2

Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

 

 

5

Transazioni successive a una lavorazione per conto di terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)

1

Merci che ritornato nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

 

E

2

Merchi che non ritornano dello Stato membro iniziale o nel paese esportatore

 

 

 

7

Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento alla proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)

1

Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)

 

 

F

2

Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (nota N9)

 

 

 

 

8

Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto

 

 

 

 

 

 

G

 

9

Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici

1

Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (nota N7)

 

H

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione

N1. Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità ‘3’.

N2. La modalità ‘12’ non va riepilogata ai fini Intrastat.

N3. Nella modalità ‘21’, se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro.

N4. Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock.

N5. Con la modalità ‘31’ vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock).

N6. Con la modalità ‘32’ vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock).

N7. Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione.

N8. Con la modalità ‘71’ vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati Membri non comporta un trasferimento della proprietà.

N9. Con la modalità ‘72’ vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

I dati statistici

Chi ha realizzato nell’anno precedente, o nel caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presume di realizzare nell’anno in corso, un valore di spedizione o di arrivi superiore a 20.000.000 di euro, deve indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) della tabella “natura della transazione” (allegato XI alla determina).

Se la suddetta soglia non è superata, l’operatore può indicare i dati relativi alla natura della transazione secondo la disaggregazione a una cifra, cioè considerando la “colonna A”, o a due cifre, cioè considerando la “colonna B”.

Nel modello INTRA 1bis delle cessioni intracomunitarie va indicata l’informativa sull’origine delle merci.

La semplificazione per le cessioni Modello INTRA 1bis e gli acquisti intracomunitari Modello INTRA 2bis

Se la spedizione è di valore inferiore a 1.000 euro, è possibile compilare i modelli relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari senza considerare la disaggregazione della nomenclatura combinata utilizzando il codice 99500000.

4) Le cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock"

Nella sezione 5 del Modello INTRA 1 vanno indicati l’identità e il numero di identificazione IVA del destinatario dei beni oggetto di cessione intracomunitaria in argomento di call-off stock.

Le operazioni in argomento vanno indicate nel Modello INTRA 1sexies – Sezione 5 esponendo:

  1. lo Stato e il codice IVA del destinatario dei beni;
  2. il tipo di operazione;
  3. lo Stato e il codice IVA del nuovo destinatario dei beni.

Fatto salvo quanto è previsto per la compilazione di ciascuna colonna, chi presenta gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale deve compilare le stesse colonne.

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