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IL NUOVO VOLTO DELL’AGGIO DI RISCOSSIONE

Il nuovo volto dell’aggio di riscossione

Revisione alla disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione

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L’art. 1, commi da 15 a 19, della l. 3012.2021, n. 234, rivede la disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione disponendo:

  • da un lato, la soppressione dell’aggio di riscossione applicato sulle cartelle di pagamento, sugli avvisi di accertamento esecutivi e sugli avvisi di addebito emessi dall’INPS a decorrere dall'1.1.2022 
  • e, dall’altro, che l’agente della riscossione ha diritto di ottenere la copertura dei costi sostenuti a valere sulle risorse poste a carico dello Stato.

Il precedente comma 14 modifica la governance del servizio nazionale della riscossione per cui Agenzia delle entrate-Riscossione non è più sottoposta “all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze” ma “all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle entrate, della quale è ente strumentale”.

L’innovazione normativa in materia di riscossione dispone che all’entrata del bilancio dello Stato sono acquisite:

  • la quota a carico del debitore:
    • delle “spese esecutive”, nella misura fissata con decreto in relazione alle diverse tipologie attivate per le procedure esecutive e cautelari;
    • delle spese per la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, determinate con il suddetto decreto;
  • la quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, dei riversamenti a favore di tali enti, qualora questi emanino un provvedimento che riconosce in tutto o in  parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il citato decreto;
  • la quota dell’1% trattenuta all’atto del riversamento delle somme riscosse a carico degli enti creditori, diversi dai soggetti indicati alla lett. b), che si avvalgono dell’agente della riscossione; la quota può essere aumentata o ridotta fino alla metà con apposito decreto.

L’agente della riscossione, entro il giorno 15 del mese successivo al percepimento delle somme riversa le quote spettanti in apposito capitolo del bilancio dello Stato. 

1) Il nuovo volto dell’aggio di riscossione: in vigore dall'1.1.2022

L’innovazione decorre dall'1.1.2022, ma fino all’approvazione del decreto citato continua ad essere applicato il d.m. 21.11.2000.

Per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31.12.2021 continuano ad essere applicati:

  1. l’aggio e gli oneri di riscossione previsti dall’art. 17 del d.lgs. 13.4.1999, n.112;
  2. il rimborso delle spese relative alle attività esecutive svolte fino al giorno 21.12.2021;
  3. le spese di notifica della cartella di pagamento.

La nuova disciplina ha effetto par i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dopo il 31.12.2021 per cui le cartelle di pagamento che vengono notificate nell’anno 2022 ma in base al ruolo affidato entro il 31.12.2021, ai sensi di quanto previsto dal d.m. 3.9.1999, n. 321, continuano a richiedere il pagamento dell’aggio, al pari dei piani di pagamento rateale richiesti nel 2022 per tali cartelle.

Il confronto della disciplina (art. 17 del d.lgs. 1.4. 1999, n. 112)

Oneri di riscossione e esecuzione  fino al 31.12.2021           dal 1.1.2022

a carico del debitore: su somme iscritte a ruolo e interessi di mora


3% se pagate entro 60  
6% se successivamente
    NO
  • per notifica della cartella di pagamento (d.m. 13.6.2007)      
  • per spese esecutive e cautelari

€ 5,88

d.m. 21.11.2000



decreto (1) (2)
decreto (1) (2)

1. La misura verrà determinata con apposito decreto. 

2. Fino all’entrata in vigore dell’apposito decreto continua ad essere applicata la normativa previgente

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