Il tema della revisione legale nel Terzo Settore assume grande rilevanza alla luce del disposto dell’articolo 31 del D. Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore, (in breve “CTS”).
L’ obbligo si perfeziona:
- quando l’ente ha costituito patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 CTS, oppure
- quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’ obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti non sono superati.
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1) L’attività di Revisione ed i principi ISA
Sotto il profilo pratico, particolare attenzione dovrà essere prestata al principio di revisione internazionale ISA Italia 300 “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”, per impostare l’attività di revisione tenendo conto delle peculiarità proprie degli ETS ed in particolare nella definizione della strategia di revisione. Il revisore dovrà considerare i fattori che sono significativi nell’indirizzare il lavoro del team di revisione, in particolare:
- identificazione delle aree di attività:
- voci di bilancio;
- organizzazione e governance dell’ente;
- analisi obiettivi, identificazione degli standard operativi;
- analisi dei rischi specifici;
- analisi della specificità dell’Ente;
- propedeutica impostazione di un corretto ed efficace piano di revisione.
Tra l’altro, il decreto del ministero del lavoro[1] nell’Introduzione (Allegato 1) della Modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore, in coerenza del sopra citato art. 31 del CTS, ha confermato[2] l’applicabilità anche del D. Lgs n. 39 del 2010[3].
In sostanza, nell’espletamento dell’attività di revisione legale degli ETS, valgono i principi di revisione Isa[4], seppure adattati al caso.
In particolare, il revisore legale esprime un giudizio sul bilancio “con apposita relazione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2010[5]” ed esprime i risultati ottenuti.
Il giudizio è espresso con riferimento a:
- il bilancio con riferimento a stato patrimoniale, rendiconto gestionale e la parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio (al pari della nota integrativa per le società);
- la coerenza del bilancio rispetto i contenuti della relazione di missione sull’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- la conformità della relazione di missione con le norme di legge;
- la dichiarazione sugli errori significativi (art. 14 del d.lgs. 39/2010, co. 2, lettera e)[6].
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2) Le specificità del Decreto MLPS ed il RUNTS
La sopra citata Introduzione del decreto MLPS prevede che, gli incarichi di revisione legale assumono validità con l’iscrizione nel registro del Mef, prevedendo anche la pubblicità nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS.
Invero, l’art. 48, co.1, del CTS richiede l’iscrizione al RUNTS dei soli soggetti che ricoprono le “cariche sociali”.
Gli incarichi di revisione legale non si possono propriamente definire come cariche sociali, essendo i revisori soggetti indipendenti esterni all’ente revisionato.
Tuttavia, la conoscenza ai fini esterni di tali incarichi rappresenta, anche sulla base dell’esperienza societaria, un importante elemento di trasparenza che dovrebbe per certo portare alla richiesta di iscrizione anche di tali soggetti nel RUNTS.
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3) La relazione di revisione e il giudizio di conformità, di coerenza, sulla continuità aziendale
Precipuo obiettivo del revisore legale, cosi come stabilito nel già citato articolo del D.Lgs 39/2010, è di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio illustrando i risultati della revisione legale. L’approvazione dei modelli di bilancio degli Enti del Terzo settore, non ha trovato un ugual documento ufficiale riguardante i Principi contabili degli enti non profit[7]. Questo lascia ancora un certo margine di indeterminatezza rispetto all’applicazione della previsione di cui all’art. 14, comma 2, lett. c) del decreto succitato, che richiede al revisore di rendere esplicito nella propria relazione “un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione, es. se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio”.
Il giudizio di coerenza
Il Decreto ministeriale dispone anche il giudizio di coerenza con il bilancio della parte di relazione di missione che illustra l’andamento economico finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte di relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi, come previsto dalla lettera e), comma 2, art. 14 del D. Lgs n. 39/2010.
La relazione di revisione estrapola quegli elementi che in qualche modo ricalcolano le informazioni solitamente presenti nella relazione sulla gestione delle società di capitali (ex art. 2428 c.c.), il giudizio di coerenza del revisore deriverà dalla lettura critica della relazione di missione, riscontrandone la corrispondenza dei dati e delle informazioni fornite ed utilizzate per le previsioni delle evoluzioni economiche e finanziarie dell’ente. Infine il decreto ministeriale prevede che il giudizio del revisore venga completato con il rilascio di una dichiarazione circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione di missione, identificando in tal caso anche la natura dell’errore.
Il giudizio sulla continuità aziendale
Qualora esista un’incertezza significativa relativa all’incapacità dell’ente di continuare ad operare come un’entità di funzionamento, il Revisore ne dovrà dare conto nella sua relazione. Si ritiene applicabile anche agli ETS l’art. 2423 – bis c.c., il quale dispone che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività .
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4) Conclusioni
A ben vedere, seppure per il Terzo Settore non vi siano dubbi sugli schemi rendicontativi obbligatori, in quanto esplicitamente definiti nel Decreto MLPS, sotto il profilo dell’attività di revisione legale manca ancora un documento ufficiale, attendendo l’approvazione formale e sostanziale dell’OIC X[8], per ora in bozza.
Ciò determina un certo margine di indeterminatezza rispetto alle previsioni del sopra citato art. 14. Comma 2, lett. c) del Testo Unico di Revisione.
Conseguentemente, tuttavia si ritengono pienamente applicabili i principi di revisione internazionale ISA Italia, e degli obiettivi generali:
- acquisire la ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi[9];
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazione come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti.
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5) Note
[1] Cfr. Decreto Ministero Lavoro Politiche Sociali n. 39/2020.
[2] Superando le perplessità che erano sorte circa l’applicabilità agli enti non profit dell’art. 14, co. 2, lett. a) del Testo unico della revisione.
[3] In questo senso sin è espresso anche il CNECEC nella circolare “Riforma del terzo settore elementi professionali e criticità applicative “ aprile 2019.
[4] Gli obiettivi generali del revisore si possono sintetizzare:
- acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi;
- emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazione come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore. www,revisionelegale.mef.gov.it
[5] In Italia la revisione legale deve svolgersi in conformità dei principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi della Direttiva n. 2006/43/CE.
[6] Colombo G,M,, Setti M., Contabilità, bilancio, controllo degli enti non profitti, Wolter Kluwers, Milano, 2016.
[7] Nel proseguo si tratterà
[8] Cfr. Peta M, L’ OIC mette in consultazione un principio contabile per i bilanci degli Enti del Terzo Settore, Fisco e Tasse, La revisione legale, 23 agosto 2021, https://www.larevisionelegale.it/2021/08/23/l-oic-mette-in-consultazione-un-principio-contabile-per-i-bilanci-degli-enti-del-terzo-settore
[9] Si veda anche Peta M., Responsabilità del revisore per la "significatività", in Fisco e Tasse, 21 ottobre 2021, https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14371-responsabilita-del-revisore-per-la-significativita.html