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LAVORO SPORTIVO ALLA LUCE DELLE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Lavoro sportivo alla luce delle recenti sentenze della Cassazione

Un excursus delle recenti sentenze di dicembre della Corte di Cassazione in tema di lavoro sportivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il lavoro in ambito sportivo è sempre stato motivo di accesi dibattiti dovuti in principale misura alla incertezza normativa al riguardo.   Esulando dagli aspetti meramente normativi e pratici del lavoro in ambito professionistico che, come ricordiamo, è precluso alla maggior parte degli sportivi e prerogativa invece di un ristretto numero di discipline sportive, analizziamo lo scenario attuale del lavoro in ambito sportivo, in attesa della entrata in vigore della Riforma dello Sport relativamente al punto in questione.

Attualmente le criticità relativamente alla corretta applicazione dei profili giuslavoristici in ambito sportivo è molto forte e dibattuta, in assenza di una certezza normativa al riguardo, motivo per cui la giurisprudenza diviene fonte di ispirazione importante, quasi un viatico o un faro, per evitare di incorrere in errori che comportano l’applicazione di sanzioni spesso molto pesanti.

Recenti sono alcune sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione sul tema dibattuto che meritano attenzione in attesa della entrata in vigore definitiva della Riforma dello Sport.

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1) Commento alle recenti sentenze della Cassazione

Sentenza Civile Sent. Sez. L Num. 41397 Anno 2021 con Presidente: BERRINO UMBERTO, Relatore: CALAFIORE DANIELA, pubblicata in data  23/12/2021.

Su ricorso presentato dall’INPS si controverte dell’ambito dì efficacia della disposizione dettata dall'art. 67, primo comma, lett. m.) del d.P.R n. 917/86 (T.U.I.R.) ed in particolare se la stessa sia applicabile o meno alla posizione previdenziale dei soggetti che svolgono attività di istruttori sportivi presso le società sportive dilettantistiche.

Il problema è dibattuto, come dicevamo, da tempo. Un istruttore in possesso di qualifiche, che svolge la propria attività in maniera professionale, che è diversa da professionistica, può essere considerato un destinatario dei compensi contemplati nel citato articolo?

La posizione dell’INPS al riguardo è ferma da anni su un netto no e viene ribadita la posizione dell’Istituto anche nel ricorso  in cui viene addotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708; dell'articolo unico del decreto ministeriale del 15 marzo 2005, n. 17445; dell'articolo unico del decreto ministeriale del 15 marzo 2005 n. 17454; dell'art. 67, primo comma, lett. m) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; dell'art. 24, quinto comma, d.I.30 dicembre 2008, conv. con modif. dalla L.N. 14 del 2009.

L’Inps vuole i contributi sul lavoro sportivo e questo gli addetti ai lavori lo sanno da tempo. Ma la posizione della Corte quale è stata al riguardo?

Secondo la Corte gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi sono soggetti, in via generale, all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS.

Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’ obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. in L.N. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:

  • le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
  • tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; 
  • le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale; 
  • il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)». 

 

Ulteriori sentenze da visionare al riguardo:

41467/21 

Civile Sent. Sez. L Num. 41467 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 24/12/2021

41468

Civile Sent. Sez. L Num. 41468 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 24/12/2021

41570

Civile Sent. Sez. L Num. 41570 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 27/12/2021

A cui si aggiunge una ulteriore sentenza :

41729

Civile Sent. Sez. L Num. 41729 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 28/12/2021

 

Dalla lettura delle sentenze deriva una necessità di attenzione molto forte ai rapporti di lavoro in ambito sportivo con una analisi particolare alla loro natura soprattutto in relazione alla fattispecie relativa alla subordinazione lavorativa.  

Non sempre e non con certezza ad ogni rapporto di lavoro in ambito sportivo può essere applicata senza indugio la possibilità dei compensi esenti contribuzione e tassazione fino a 10.000 euro , ex articolo 67 lettera m) TUIR (di cui spesso si è abusato), ma è necessaria una ricostruzione sul rapporto effettivo svolto dall’istruttore o dal collaboratore nei confronti della associazione o realtà sportiva.

La Corte in questo ci aiuta indicando come requisiti di ammissione di questo particolare tipo di regime :

  1. devono essere prestazioni rese nei confronti di associazioni iscritte al CONI;  ( manca indicazione del CIP);
  2. le associazioni in questione devono realmente e concretamente operare secondo statuto;
  3. le prestazioni devono essere rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e rese in ragione del vincolo associativo esistente fra il prestatore e l’associazione  restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
  4. il soggetto che rende la prestazione deve ricevere il compenso non svolgendo mai tale attività con carattere di professionalità cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).

Sull’ultimo punto una particolare attenzione: si confonde spesso il carattere della professionalità, che deriva appunto, e lo spiegano bene le sentenze, dalla corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata anche in modo non esclusivo, con il carattere “professionistico” nello sport, che è altra cosa.

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