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MASCHERINE ALL'APERTO: TOLTE DALL'11 FEBBRAIO, SALVO ASSEMBRAMENTI

Mascherine all'aperto: tolte dall'11 febbraio, salvo assembramenti

Green pass illimitato e nuove regole per la scuola dal 5 febbraio nel DL n 5/2022. Via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio in tutte le zone. Ecco un riepilogo delle regole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il Decreto Legge n 5/2022 pubblicato in GU n.29 del 4 febbraio e in vigore dal 5 febbraio, sono previste nuove misure su scuola e validità green pass.

Inoltre, annunciata dal sottosegretario Costa, è arrivata l'Ordinanza del Ministro Roberto Speranza la quale prevede di togliere le mascherine all'aperto dal prossimo 11 febbraio (scarica qui l'Ordinanza del Ministero della Salute)

Il Decreto legge n 1 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, pubblicato in GU n 4 del 7 gennaio, aveva stabilito novità in vigore dall'8 gennaio su:

  • Obbligo vaccinale
  • Green pass rafforzato: esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni
  • Green pass base: estensione obbligo
  • Scuola: regole per la gestione dei casi positivi

Ricordiamo infine che era stato pubblicato in GU n 309 del 30 dicembre e in vigore dal 31 il DL n 229 con le regole per la quarantena e contatti con i positivi da covid 19 oltre a regole sul green Pass rafforzato

In particolare, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

SCARICA QUI LA TABELLA con il riepilogo delle attività consentite aggiornata al 3 febbraio 2022

1) Green pass base, green pass rafforzato e casi positivi a scuola

Il Decreto Legge n 5/2022 pubblicato in GU n.29 del 4 febbraio e in vigore dal 5, prevede nuove misure su scuola e validità green pass. 

In particolare, in merito al green pass si prevede la validità illimitata dopo la terza dose mentre sulla scuola vengono ridisegnate le regole da applicare al comparire di cosi positivi.

Nel dettaglio:

nelle scuole per l’infanzia  

  1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 
  2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

nella scuola primaria  

  1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
  2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

  1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
  2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Il Decreto Legge n 1 in vigore dall'8 gennaio ha previsto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Inoltre, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022 Leggi Green pass luoghi di lavoro 2022: tutte le regole.

Green pass base: estensione obbligo

È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione):

  • dal 20 gennaio, a coloro che accedono ai servizi alla persona
  • e dal 1 febbraio a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

2) Quarantena: le regole per i contatti con i vaccinati

Le norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Come chiarito anche dalle FAQ pubblicate sul sito del Governo, il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
  • alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

 A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Leggi anche Quarantena come malattia: probabile rinnovo delle indennità fino al 31.3

3) Quarantena: contatti stretti ad alto rischio

Secondo quanto riporta la Circolare n 136 del Ministero della salute del 30 dicembre 2021 la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: 

  • abbiano ricevuto la dose booster, 
  • oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 
  • oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Mascherine: quando devo indossarla e quale tipo?

Secondo la nuova Ordinanza del Ministero della Salute fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private

Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, 

  • dall'11 febbraio nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

L’obbligo di cui sopra non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 

L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.

Inoltre secondo le regole previste dai recenti decreti e come esplicitamente chiarito con le FAQ del Governo non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
 -    mentre si effettua l’attività sportiva;
 -    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
 -    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? 

  • La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
    • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
    • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
    • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
    • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Allegati

Decreto legge del 07.01.2022 n. 1 - testo coordinato
Ordinanza Salute 08.02.2022
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