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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (SOMS) E RIPARTO DEL 5 PER MILLE: RECENTE NOTA MINISTERIALE

Società di mutuo soccorso (SOMS) e riparto del 5 per mille: recente nota ministeriale

Dal 2022 le particolari categorie di Enti de Terzo Settore iscritte al RUNTS potranno accedere al beneficio del 5 per mille

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Le società di mutuo soccorso possono accedere al riparto del 5 per mille, in quanto rientrato a tutti gli effetti nella categoria di ETS. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la recente nota prot. n. 19447 del 21 dicembre 2021  ha confermato che il diritto al beneficio del riparto del cinque per mille dell’IRPEF può legittimamente essere esteso anche alle SOMS per un duplice ordine di ragioni, una di carattere letterale, l’altra di carattere sostanziale.

1) I beneficiari del 5% per mille. Esclusione delle sole imprese sociali (in forma societaria)

Ai fini del corretto inquadramento della questione, occorre in primo luogo richiamare l’articolo 4, comma 1 D.lgs. n. 117/2017 (CTS), il quale annovera tra le tipologie particolari di enti del Terzo settore le SOMS, alle quali sono proprio dedicati i successivi articoli 42-44, nell’ambito del titolo V, rubricato “Di particolari categorie di enti del Terzo settore”. Nello specifico, l’art. 42 fa rinvio alla legge n. 3818/1886, quale fonte regolatoria della disciplina delle SOMS.

Il D.p.c.m. 23 luglio 2000 individua, come noto, la platea dei beneficiari del contributo del cinque per mille, che si identificano, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) negli «enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società” (v. art. 1, comma 1, lettera a).

La disposizione, pertanto, stabilisce soltanto per un’unica categoria specifica di ETS l’esclusione dal riparto del cinque per mille: le imprese sociali costitute in forma societaria; non rientrano nel descritto regime di esclusione, per espressa previsione normativa, le cooperative sociali, che sono considerate imprese sociali di diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, D.lgs. n. 112/2017. Il tenore letterale della disposizione in parola conduce, pertanto, alla conclusione per cui solo nei confronti delle imprese sociali costituite in forma societaria (senza ricomprendere in esse le cooperative sociali) non trova applicazione l’istituto del cinque per mille. 

Le SOMS in quanto rientranti nel “genus” di ETS ed essendo una categoria speciale di ETS distinta dall’impresa sociale, hanno titolo per accedere al contributo del cinque per mille. 

2) Le SOMS come categoria speciale di ETS

Ad analoga conclusione si può comunque giungere – sostiene la nota ministeriale - sulla base di una lettura più propriamente sostanziale della disciplina che regolamenta gli enti in argomento. 

Difatti le SOMS, non avendo finalità di lucro, possono svolgere soltanto le attività indicate all’art. 1 della citata legge n. 3818/1886 «esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi», nonché quelle indicate nel successivo articolo 2, comma 1. Per espressa previsione normativa, resta precluso alle SOMS lo svolgimento di attività ulteriori ed interdetto lo svolgimento di attività di impresa. 

I soci delle SOMS sono destinatari dei servizi, dei contributi, delle prestazioni, dei beni, dei sussidi e dei trattamenti erogati dalle SOMS, ma non possono essere destinatari, in ragione del tratteggiato regime legale di esclusività, di eventuali utili. 

Le SOMS sono, inoltre, sottoposte ad uno specifico obbligo devolutivo del patrimonio, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso (articolo 8, comma 3, norma cit.). 

Ne consegue che le SOMS non sono, per legge, nelle condizioni di poter remunerare i propri soci, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 112/2017 in favore delle imprese sociali costituite in forma societaria, alle quali è consentita una sia pur limitata possibilità di distribuzione di utili ai soci. Questo elemento risulta, pertanto, alla base dell’esclusione di tali enti dal contributo del cinque per mille. 

A conferma di ciò, l’esclusione dal riparto del contributo in parola non riguarda le cooperative sociali, imprese sociali di diritto, in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, si conferma l’esclusione dal cinque per mille nei confronti delle imprese sociali costituite in forma societaria (con l’espressa eccezione delle cooperative sociali). 

Le SOMS, invece, sono ricomprese a tutti gli effetti nel novero degli enti del terzo settore e possono accedere al beneficio del riparto del cinque per mille dell’Irpef, a decorrere dal 2022, cioè dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2 del medesimo DPCM 23 luglio 2020.

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