La legge di bilancio per il 2022 sta per essere approvata anche alla Camera con voto di fiducia entro oggi. La manovra contiene una importante riforma complessiva degli ammortizzatori sociali per tutelare tutti i lavoratoi e i datori di lavoro, senza distinzioni, nei momenti di difficolta che comportino riduzioni o sospensioni dell'attività produttiva.
Le misure sono sotanzialmente quelle previste dal Governo nella bozza proposta al parlamento a fine ottobre.
In particolare la legge amplia l'area di intervento sia della Cassa integrazione che dei fondi sostitutivi cosi che tutti i lavoratori dipendenti godranno di un trattamento di integrazione salariale nei casi di riduzione forzata della attività. Vediamo di seguito meglio i principali aspetti della riforma, in particolare per quanto riguarda i Fondi di solidarietà e il fondo di integrazione salariale istituito presso l' INPS.
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1) Fondi di solidarietà: novità 2022
Viene ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e delle relative prestazioni. Si prevede in particolare che tutti i datori di lavoro che occupino almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO siano tutelati dal FIS o dai fondi bilaterali. A questo fine i settori non coperti dovranno attivarsi con accordi tra le parti sociali per istituirli entro il 31 dicembre 2022
Queste le principali disposizioni:
- le tutele garantite dai Fondi saranno corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari
- I fondi già esistenti (sia bilaterali istituiti presso Inps che alternativi, che territoriali istituiti presso le province autonome di Trento e Bolzano), devono modificare i propri statuti in questo senso entro il 31 dicembre 2022 (ovvero dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021) pena la confluenza nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. In caso di confluenza vengono trasferiti nel medesimo FIS anche i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro.
- Per i settori produttivi privi di Fondi le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono tenute a stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione, presso l’INPS, di fondi di solidarietà bilaterali. Ogni nuovo fondo sarà istituito con decreto ministeriale entro 60 giorni dall’accordo.
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2) FIS fondo di integrazione salariale INPS: novità 2022
Il FIS (Fondo di integrazione salariale INPS) garantisce gli assegni ordinari di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022 con riferimento a tutti i datori di lavoro che non rientrino in altre tutele. Gli assegni saranno riconosciuti con le stesse causali e per un importo identico a quelli dei trattamenti di Cassa integrazione.
Le durate delle tutele sono le seguenti:
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
- ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
Aliquote finanziamento : dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di finanziamento del FIS è fissata allo
- 0,50 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente fino a cinque dipendenti e
- 0,80 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) nel caso di datori che occupino mediamente più di cinque dipendenti;
tuttavia, sulle retribuzioni di competenza 2022, le suddette aliquote sono ridotte:
- di 0,35 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti non superiore a cinque,
- di 0,25 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti compreso tra sei e quindici,
- di 0,11 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti superiore a quindici,
- di 0,56 punti per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, con un numero medio di dipendenti superiore a cinquanta.
IN SINTESI
dimensione aziendale | aliquota finanziamento attuale | aliquota finanziamento 2022 | durata assegno di integrazione salariale |
fino a 5 dipendenti | 0,50% | 0,15% | 13 settimane |
oltre 5 dipendenti | 0,80% | 0,55% | 26 settimane |
piu di 15 dipendenti | 0,80 | 0,69 % | 26 settimane |
oltre 50 dipendenti (commercio turismo logistica | 0,80% | 0,24% | 26 settimane |
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro con dipendenti fino a cinque che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, l’aliquota è ridotta in misura pari al 40 per cento. Resta la già vigente contribuzione addizionale per utilizzo delle prestazioni a carico del FIS, pari al 4 per cento della retribuzione persa.
Con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si sopprime il limite alla prestazione attualmente fissato a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.
Infine, con riferimento ai datori iscritti al FIS ed aventi un numero medio di dipendenti superiore a quindici, si prevede una riduzione transitoria della contribuzione relativa all’istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Si ricorda che, nella normativa finora vigente, le prestazioni a carico del FIS sono riconosciute per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile - per i datori di lavoro iscritti che occupino mediamente più di quindici dipendenti (con esclusione della CIGO per intemperie stagionali e della prestazione straordinaria per contratto di solidarietà)