HOME

/

NORME

/

LEGGI E DECRETI

/

LA TRASMISSIBILITÀ DEI DEBITI AGLI EREDI

La trasmissibilità dei debiti agli eredi

Gli eredi sono chiamati a rispondere dei debiti del de cuius ma non delle eventuali sanzioni comminate al defunto: è possibile la rinuncia all'eredità

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.

Questa disposizione è sancita dagli articoli 752 e seguenti del Codice civile i quali prevedono la responsabilità dei coeredi del defunto al pagamento dei debiti e pesi ereditati, in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo una disposizione testamentaria differente.

In deroga alla suddetta responsabilità “pro quota” o “parziaria” l’articolo 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all’erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius.

1) I debiti per sanzioni non si trasferiscono all'erede

La trasmissibilità non interessa tuttavia le eventuali sanzioni comminate al defunto e pertanto gli eredi sono responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi.

Con l’accettazione dell’eredità viene attribuita agli eredi la responsabilità per le obbligazioni relative ai beni e ai redditi del de cuius; tale accettazione può essere espressa, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto in un atto formale, oppure tacita, quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità.

Per i redditi posseduti dal defunto anteriormente alla sua morte, è compito degli eredi sia il pagamento dell’imposta sia la presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art.65 del D.P.R.600/73 secondo i termini ordinari se il decesso è avvenuto nel periodo oggetto dell’imposta oppure entro il mese di febbraio dell’anno successivo; nel caso in cui il decesso sia avvenuto successivamente a tale data i termini, sia della presentazione della dichiarazione sia del pagamento delle imposte, sono prorogati di sei mesi. 

Per ciò che concerne i redditi che, pur prodotti dal defunto, vengono percepiti direttamente dagli eredi, essi stessi diventano i soggetti passivi dell’imposta e potranno sottoporli a tassazione separata ai sensi dell’art.7 c.3 del DPR 917/86 salvo opzione per l’imposizione ordinaria. Per poter usufruire di questa possibilità i redditi in questione devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sono percepiti (ovvero i redditi soggetti a tassazione con il criterio di cassa) e pertanto oltre ai redditi di lavoro dipendente la tassazione separata può essere applicata ai redditi di lavoro autonomo, di capitale e ai redditi diversi, ma non hai redditi fondiari o d’impresa che vanno imputati nella dichiarazione dei redditi del de cuius.

Fintantoché l’eredità non viene accettata non esiste alcun soggetto passivo d’imposta ovvero alcun titolare del reddito conseguito e pertanto, dell’obbligazione tributaria.

Se tale situazione si protrae oltre il periodo d’imposta ed il chiamato all’eredità non l’ha accettata, oppure non è nel possesso dei beni ereditati, ai sensi dell’art.528 del codice civile, si costituisce eredità giacente ed occorre eleggere un curatore del patrimonio ereditario.

In questo caso il soggetto passivo d’imposta non è individuato nel “patrimonio ereditario”, bensì, in colui al quale verrà attribuita successivamente l’eredità in via definitiva e pertanto le imposte verranno liquidate, dal curatore, durante il periodo di eredità giacente, in via provvisoria.

Nel caso in cui il soggetto chiamato all’eredità sia una persona fisica oppure non sia ancora individuato si applicano le norme Irpef (titolo I, sezione I DPR 917/86), diversamente, nel caso in cui si tratti di una persona giuridica si applicano le norme Ires per gli enti non commerciali.

In seguito, al momento dell’accettazione dell’eredità, tali redditi concorreranno a formare il reddito complessivo dell’erede con effetto retroattivo e pertanto quest’ultimo sarà tenuto a riliquidare le imposte versate nei periodi d’imposta precedenti.

2) Rinuncia all'eredità per non rispondere dei debiti

Al fine di non incorrere nel rischio di essere chiamati a rispondere con i beni propri dei debiti del defunto esistono due forme di tutela da parte dell’erede. La prima, a carattere permanente, è la rinuncia all’eredità nelle forme previste dall’art. 519 C.c. in quanto lo stesso “non diventa erede e pertanto non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie riferibili al de cuius” (Risoluzione Ministero delle Finanze 5.11.1980, n. 7/3801).

La seconda, a carattere transitorio, si attua mediante l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. In tale ipotesi si comporta una limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari entro il valore massimo dell’eredità ricevuta. Ciò sta a significare che nell’ipotesi si verifichi una successione onerosa, ove le passività eccedano le attività, l’erede non sarà chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario, poiché con l’accettazione dell’eredità con beneficio dell’inventario viene elusa la confusione del suo patrimonio con quello del defunto. Il beneficio d’inventario, di cui la legge ne richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la successione si è aperta, è rimesso alla facoltà di ogni chiamato, che ha l’onere di specificare nell’atto di accettazione se intenda avvalersi di tale diritto.

Tale forma di tutela ben si adatta alle ipotesi in cui si è chiamati a decidere sull’accettazione di un’eredità avendo una sommaria conoscenza della situazione economico patrimoniale del congiunto de cuius.

3) Per aggiornamenti

Segui il dossier dedicato a Eredità e Successione

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGI E DECRETI · 18/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Ecco il testo della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", Legge del 16.12.2024 n. 193 pubblicato nella GU del 17.12.2024

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Ecco il testo della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", Legge del 16.12.2024 n. 193 pubblicato nella GU del 17.12.2024

Tasso Interesse legale passa al 2% dal 1° gennaio 2025

Saggio di interesse legale ulteriormente ridotto per l'anno 2025. Dal 1° gennaio 2025 passa dal 2,5% al 2%

Adempimento collaborativo: i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso

Pubblicato in GU il decreto del MEF che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime di adempimento collaborativo: il testo e il modello di adesione

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.