Pubblicato in GU n 309 del 30 dicembre e in vigore dal 31 dicembre 2021 il DL n 229 contenente Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Come specificato dal comunicato stampa del Governo il testo prevede nuove misure:
- in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione)
- le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene e vaccinati
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale NON si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo:
- di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
- di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 305 del 24 dicembre e in vigore dal giorno 25 dicembre, il Decreto Legge n 221 noto come Decreto festività recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".
Sinteticamente il Decreto Festività contiene novità su:
- Validità Green Pass
- Uso delle mascherine
- Regole per ristoranti e locali al chiuso
- Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
1) Stato di emergenza e green pass
Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Inoltre, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende dagli attuali nove mesi a sei mesi.
2) Uso delle mascherine ed eventi aperti al pubblico
Per quanto riguarda le mascherine si prevede che dalla data del 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, trova applicazione anche in zona bianca.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
- per gli spettacoli aperti al pubblico
- che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo
- e in altri locali assimilati,
- nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto,
è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
L'obbligo di mascherine FFP2 si applica, dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3) Regole per ristoranti e locali al chiuso
Il Decreto Festività prevede inoltre che:
- dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis),
- dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti,
nel medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
4) RSA: le regole del Decreto Festività
Per quanto riguarda le disposizioni di accesso alle RSA dei visitatori si prevede quanto segue:
- a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario,
- l'accesso ai locali è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.