Il lavoro autonomo occasionale è quella forma contrattuale , definita contratto d’opera dall’articolo 2222 del Codice civile, che si concretizza quando una persona si obbliga a realizzare un’opera o prestare un servizio dietro corrispettivo, ma senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio.
Da un punto fiscale, in base all’articolo 67 comma 1 lettera l del TUIR, “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” rientrano nella categoria fiscale dei redditi diversi.
1) Le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale
Il lavoro autonomo occasionale costituisce una fattispecie definibile per sottrazione: disciplinato dall’articolo 2222 del Codice civile e successivi, è una attività lavorativa consistente nella realizzazione di un’opera o nella prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; quindi assume le medesime caratteristiche del lavoro autonomo propriamente detto, dal quale si distingue per il solo fatto che è svolto occasionalmente.
La definizione di occasionalità non è enumerabile in un numero definito di servizi prestati o opere realizzate né riassunto monetariamente nell’ammontare di un corrispettivo: essa si definisce per sottrazione: è occasionale quell’attività che non è abituale.
Per inquadrare più facilmente e concretamente il concetto di abitualità si potrà fare riferimento a quello di continuità: qualsiasi situazione per dirsi occasionale (o episodica) non deve essere svolta continuativamente.
Quindi, i requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono:
- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.
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2) L’inquadramento fiscale
Se l’occasionalità è ciò che più caratterizza questa particolare forma di lavoro autonomo, essa rappresenta anche la chiave per il suo corretto inquadramento fiscale; infatti, in base all’articolo 67 comma 1 lettera l del TUIR, quando una attività di lavoro autonomo non è esercitata abitualmente essa rientra nella categoria dei redditi diversi, con tutte le conseguenze fiscali del fatto.
Il lavoro autonomo anche se occasionalmente svolto costituisce sempre una attività di lavoro autonomo, dal quale la fattispecie eredita caratteristiche fiscali e adempimenti.
Alla percezione del corrispettivo (imponibile per cassa), il lavoratore autonomo occasionale, in luogo della fattura, emetterà una ricevuta che costituisce quietanza di pagamento (sulla quale, in caso di importi superiori a 77,47 euro, si applicherà una marca da bollo da 2 euro): su di essa sarà indicato l’importo lordo della prestazione, la ritenuta a titolo d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta, e l’importo netto, che è quello effettivamente percepito dal contribuente.
Il committente, se azienda o a sua volta lavoratore autonomo, agisce da sostituto di imposta: versa per conto del contribuente la ritenuta e, l’anno fiscale successivo, certifica compensi e ritenute emettendo Certificazione Unica.
Gli importi lordi percepiti confluiranno in dichiarazione dei redditi tra i redditi diversi e da lì nel reddito complessivo Irpef; tenendo presente che il lavoro autonomo occasionale gode della medesima no tax area prevista per il lavoro autonomo abituale.
Così come per il lavoro autonomo abituale, nel caso in cui il committente sia un privato (o non sia un sostituto di imposta in generale) il contribuente non esporrà la ritenuta d’acconto, e l’importo netto coinciderà con quello lordo; la medesima situazione si realizza nel caso in cui il committente non sia fiscalmente residente in Italia.
Al contrario, se il committente è un sostituto di imposta italiano ma il lavoratore autonomo occasionale non è un contribuente residente in Italia, all’importo lordo si applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 30%.
La quota parte, a carico del lavoratore, dell’eventuale contributo Inps costituirà onere deducibile da esporre sul modello Redditi PF dell’anno fiscale di riferimento.
3) L’inquadramento previdenziale
L’articolo 44 del DL 2691/2003 convertito nella Legge 326/03 ha disposto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del versamento dei relativi contributi previdenziali anche per i lavoratori autonomi occasionali.
Più precisamente, i compensi percepiti in un anno fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale; lo sono solo i compensi che eccedono tale importo.
In questo caso il lavoratore autonomo occasionale, al superamento della franchigia dei 5.000 euro, dovrà iscriversi alla Gestione separata (se non era già iscritto) ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto, calcolato applicando l’aliquota (indicata annualmente dall’Inps) alla parte di corrispettivo lordo che supera euro 5.000.
Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore; la parte a carico del lavoratore sarà esposta sulla ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale che verrà versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto di imposta.
I prestatori d’opera occasionali non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail.
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4) La comunicazione preventiva
Al fine di contrastare l’utilizzo di questa forma contrattuale per mascherare una posizione lavorativa di tipo subordinato, il DL 146/2021 nella versione modificata in sede di conversione in Legge, dispone, a carico dei committenti, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali (si tratta della medesima procedura prevista per i lavoratori intermittenti).
Più precisamente la comunicazione potrà essere effettuata:
- on line, attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it;
- tramite posta elettronica certificata, trasmettendo un apposito modello;
- via sms;
- tramite app;
- via fax (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici).
Leggi l'aggiornamento del 12 gennaio 2022 in Comunicazione occasionali via mail: prima scadenza 18 gennaio con le istruzioni operative dell'Ispettorato (NdR)
La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro.