Ricordiamo che l’art. 2953 del codice civile in merito agli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi dispone che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Orbene, sulla prescrizione delle somme richieste tramite cartella esattoriale dal Concessionario della Riscossione esiste, come noto, un acceso dibattito giurisprudenziale in merito all’applicabilità del summenzionato art. 2953 c.c.
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1) Orientamento prevalente
L’orientamento prevalente è per l’inapplicabilità generalizzata della prescrizione decennale alla cartella esattoriale che richiede somme non derivanti da accertamento divenuto definitivo ovvero da cartelle non opposte.
In merito, si segnala la pronuncia della C.T.R. Di Napoli del n. 7121 del 19.07.2016, la quale riprendendo le motivazioni delle precedenti statuizioni (cfr. ex multis Trib. Ordinario Trento Sez. Lavoro 8/03/2016, Trib. Roma sez. I 6/05/2015, Trib. Cosenza sez. Lavoro 01.04.2015, Corte di Appello di Lecce Sez. I sentenza n. 668 14/03/2014, CTP La Spezia n. 367 27/03/15, CTR Lazio Sez. XXIX n. 4721 del 10/09/15, Cass. 11687/08, Cass. 23984/14) ha sancito che “il termine di prescrizione delle pretese esattoriali è quinquennale salvo che la pretesa non discenda da titoli fondati su un accertamento incontrovertibile (sentenza passata in giudicato oppure atto tributario non impugnato)”.
La materia del contendere riguardava l’impugnativa di un avviso di di intimazione di pagamento per nullità del procedimento di notifica nonché per intervenuta prescrizione della cartella esattoriale.
Il Collegio giudicante, pur respingendo l’eccezione di nullità della cartella per vizi di notifica confermava l’accoglimento delle doglianze in merito all’intervenuta prescrizione che non era decennale come sostenuto da Equitalia ma quinquennale.
In giudizio, infatti, era stata prodotta la sola relata di notifica con annesso estratto di ruolo e non la cartella, pertanto, non era possibile appurare la presenza di “…omissis… titoli di accertamento-condanna (amministrativo o giudiziario ) divenuti definitivi non già invece a cartelle esattive che — se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo- non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità (sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria) dalla legge che le regola…omissis…”
A completare il quadro, bisogna aggiungere che su un caso analogo di cartella esattoriale non opposta, la Cassazione VI sezione, con ordinanza interlocutoria del 29 gennaio 2016 n. 1799, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente affinché si valutasse l’opportunità di ricorso alle Sezioni Unite, la quale si è pronunciata adottando una soluzione intermedia statuendo che il termine prescrizionale dipenderà dalla natura del credito azionato, ( cfr. Cass. Sent. n. 23397/2016.). Sicché, generalmente per i tributi erariali sarà di 10 anni mentre per i tributi locali di 5 anni, così come per quelli contributivi, (INAIL ed INPS).
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2) I termini di prescrizione di imposte e contributi
Per completezza ricordiamo gli attuali termini di prescrizione di imposte e contributi
- Irpef: 10 anni
- Iva: 10 anni
- Ires: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imposta di bollo: 10 anni
- Imposta di registro: 10 ann
- Contributi Camere di Commercio: 10 anni
- Tosap: 10 anni
- Canone Unico Patrimoniale: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- Contributi Inps: 5 anni
- Contributi Inail: 5 anni
- Contravvenzioni stradali (cosiddette multe stradali): 5 anni
- Sanzioni amministrative: 5 anni
- Bollo auto: 3 anni
- Imposta catastale: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
- Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni.
Il Dies a Quo per la prescrizione decorre dall’avvenuto decorso del termine dei 60 giorni dalla notifica della cartella, per i tributi locali nel termine dei cinque anni da quando il tributo è dovuto. Si ricorda che per le cartelle esattoriali riguardanti imposte dovute ex art. 36 bis e 36 ter opera la prescrizione quinquennale
L’avvenuta prescrizione comporterà la perdita dell’esecutività della cartella, ma il pagamento della stessa non renderà ripetibili le somme pagate.
Per quanto concerne il modus operandi, le doglianze in merito all’intervenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella esattoriale potrà essere eccepita a mezzo ricorso presentato alla Commissione Tributaria competente, in seguito alla notifica di un avviso di intimazione ovvero in sede di opposizione agli atti esecutivi, in alternativa, presentando apposita istanza in autotutela presso l’Ente Creditore. Sfumerà definitivamente, salvo rare eccezioni, la possibilità di annullamento delle cartelle prescritte tramite impugnazione dell’ estratto di ruolo alla luce delle recenti modifiche del DL Fiscale 146/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” in corso di definitiva approvazione.
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