Durante la conversione in legge del cd. Decreto fisco-lavoro 2022, di cui si attende l'imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state nuovamente apportate modifiche al tema dei trasporti eccezionali. Vediamo cosa cambia
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1) La disciplina dei trasporti eccezionali
Brevemente, con l’articolo 7-bis del decreto fiscale, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, viene di fatto ripristinata la precedente norma (cioè l'articolo 10 del Codice della strada) sulla massa massima consentita (il peso) dei trasporti su strada – i c.d. trasporti eccezionali. Norma che era stata infatti precedentemente modificata con la conversione in legge del D.L. 121/2021.
Andando con ordine, in tema di dimensioni massime bisogna premettere che:
- salvo casi specifici, un veicolo può essere
- largo 2,55 metri,
- alto 4 metri,
- lungo 12 metri;
- in via di massima, e salvo che si tratti di autoarticolati, il massimo della massa è pari a
- 5 tonnellate se è un veicolo a un solo asse
- 8 tonnellate se ci sono due assi(per i veicoli a motore con gomme il limite è elevato, ex art. 10 del codice della strada, a 18 tonnellate )
- 10 tonnellate se gli assi sono tre (per i veicoli a motore con gomme il limite è elevato, ex art. 10 del codice della strada, a 25 tonnellate).
Attenzione va prestata al fatto che sono state previste deroghe a tali limiti dimensionali per i c.d. trasporti eccezionali, per i quali è necessaria una specifica autorizzazione.
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2) Trasporti eccezionali: la normativa previgente
Prima della conversione in legge del D.L. 121/2021, l'art. 10 del codice della strada prevedeva due insiemi:
- il comma 2, lettera a) contemplava il trasporto di cose indivisibili che eccedessero solo i limiti di sagoma (art. 61) ma non quelli di massa (art. 62);
- il comma 2, lettera b) prevedeva 2 ipotesi:
- il trasporto che eccede sia i limiti di sagoma sia quelli di massa;
- il trasporto che eccede solo i limiti di massa.
A ogni modo, il trasporto eccezionale di cui al comma 2, lettera b) poteva riguardare solo certi tipi di trasporto ( di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi) con massa complessiva che non poteva essere superiore a:
- 38 tonnellate per gli autoveicoli isolati a tre assi;
- 48 tonnellate per quelli isolati a quattro assi;
- 86 tonnellate per i complessi di veicoli a sei assi;
- 108 tonnellate per i complessi di veicoli a otto assi.
Tali limiti di massa potevano essere superati nel solo caso in cui veniva trasportato un unico pezzo indivisibile.
3) Trasporti eccezionali: novità 2022
Nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 121/2021 era stato approvato un emendamento secondo il quale per i complessi di veicoli a 5 assi la massa massima è pari a 72 tonnellate, mentre quella per i complessi di veicoli da 6 o più assi è di 86 tonnellate, eliminando quindi la possibilità di trasportare fino a un massimo di 108 tonnellate nei complessi di veicoli ad otto assi. Si trattava però di una formulazione normativa connotata da qualche imprecisione e che aveva sollevato le obiezioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Per questo motivo l’art. 7-bis del decreto fiscale ripristina l’art. 10, comma 2, lettera b) del codice della strada alla formulazione previgente alla conversione in legge del D.L. 121/2021, aggiungendo però alcune cautele procedimentali per lo svolgimento dell’attività di trasporto in condizioni di eccezionalità.
Viene infatti esclusa, innanzitutto, l’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso: per questo motivo, d’ora innanzi l’autorizzazione ai trasporti eccezionali dovrà avvenire con provvedimento espresso.
Viene poi inserito il nuovo comma 10-bis dell’art. 10, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (MIMS), su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentite l’ANSFISA e la Conferenza unificata, con proprio decreto adotta entro il 31 marzo 2022 apposite linee guida per assicurare:
- l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio;
- la valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalitàcon
- la conservazione delle sovrastrutture stradali,
- la stabilità dei manufatti,
- la sicurezza della circolazione.
Tali linee guida definiscono, in particolare:
- le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità;
- le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate, effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi, nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massaprevisti dalla citata lettera b), comprese:
- le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l’ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell’autorizzazione;
- le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
- le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
- le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.
Vengono previste, da ultimo, alcune norme transitorie per disciplinare gli aspetti intertemporali che emergono dalla ravvicinata successione. Nello specifico, fino alla data di entrata in vigore del decreto del MIMS (ex art. 10, comma 10-bis) e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina previgente. Conservano inoltre efficacia, fino alla rispettiva scadenza, le autorizzazioni alla circolazione che erano state rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto del MIMS, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
MASSA COMPLESSIVA TRASPORTI ECCEZIONALI (ART: 7-BIS) | |
Numero di assi | Limite tonnellate |
3 | 38 |
4 | 48 |
6 | 86 |
8 | 108 |
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