Per accedere all’importante detrazione del 110% riservata solo per alcuni determinati interventi edilizi, il Decreto Rilancio, ha previsto un percorso tortuoso e assai complicato da seguire perché attraversa territori variegati che richiedono, nel contempo, autonome competenze professionali specifiche
e una loro gestione unitaria e integrata.
Come ormai già sappiamo, il Decreto Rilancio (d.l. 19/05/2020 n. 34, convertito in legge con modifiche dalla legge 17.7.2020, n. 77, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18.7.2020) con gli articoli n. 119 e n. 121 ha introdotto quello che viene comunemente chiamato Superbonus 110% con il quale lo Stato italiano, di concerto con la Comunità europea attraverso il Next Generation UE e il conseguente PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), finanzia interventi privati finalizzati ad una sostanziale riduzione del fabbisogno energetico necessario alla climatizzazione invernale degli edifici, al miglioramento del loro comportamento strutturale e sismico e alla loro riqualificazione estetica e funzionale.
Il fine, dichiarato, è la diminuzione del consumo (spesso dello spreco) di quell’energia termica la cui produzione è causa primaria del cambiamento climatico in corso mentre i maxi-incentivi fiscali previsti costituiscono il mezzo per giungere velocemente al traguardo.
L'articolo è tratto dall'eBook in pdf di recente pubblicazione Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari - e-Book in pdf di 141 pagine, dell'autore Sergio Pesaresi. Guida operativa aggiornata alle regole Anti Frode. |
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1) Prima tappa: verifica dei pre-requisiti
Il percorso ha come punto di partenza la verifica dei pre-requisiti, che riguardano aspetti di varia natura e che afferiscono a diverse specificità e che, solo se soddisfatti, permettono di continuare il cammino:
- i requisiti soggettivi che devono possedere i proprietari dell’edificio sulla base del reddito, della ragione sociale, della modalità di uso, del rapporto di comproprietà, del limite fra proprietà-comproprietà…
- i requisiti oggettivi, propri dell’immobile oggetto dell’intervento: classamento catastale, epoca della costruzione, legittimità o meno dello stato attuale, presenza di impianto di riscaldamento, appartenenza o meno a un condominio, possesso di ingresso autonomo, gestione funzionale autonoma, identificazione delle parti riscaldate e non riscaldate…
La verifica dei pre-requisiti coinvolge varie figure professionali quali:
- progettista architettonico,
- progettista strutturale,
- tecnico del catasto,
- amministratore del condominio,
- commercialista o CAF,
- progettista termo-tecnico.
L'articolo è tratto dall'eBook in pdf di 141 pagine, alla sua seconda edizione, Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari dell'autore Sergio Pesaresi. Guida operativa aggiornata alle regole Anti Frode. |
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2) Seconda tappa: scelta degli interventi trainanti e trainati che faranno parte del progetto
Una volta soddisfatti i pre-requisiti si rende necessario individuare l’intervento cosiddetto trainante, fra quelli proposti e poi, eventualmente, affiancare ad esso altri interventi detti trainati.
L’insieme degli interventi trainanti + trainati deve garantire un salto di almeno due classi energetiche.
Questo è il passaggio tecnico cruciale perché supporta l’obiettivo perseguito: migliorare il rendimento energetico degli edifici!
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3) Terza tappa: verifica predittiva del doppio salto di classe
La modalità di verifica è affidata ad una comparazione fra la classe energetica alla quale appartiene l’edificio nella situazione ante-intervento e, in modalità predittiva, la classe energetica nella quale si troverà l’edificio post-intervento, cioè dopo aver realizzato l’intervento progettato composto dagli interventi trainanti+trainati. Lo strumento con il quale affrontare questa verifica è il calcolo dell’APE (Attestazione di Prestazione Energetica).
È necessario che i materiali e gli impianti previsti nel progetto soddisfino gli specifici requisiti tecnici previsti dal decreto.
Questa fase operativa è di pertinenza del progettista architettonico e del progettista termo-tecnico.
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4) Quarta tappa: la realizzazione
Una volta verificata la possibilità del doppio salto di classe il percorso richiede:
- la presentazione della pratica edilizia CILA-S presso il competente Sportello Unico per l’edilizia comunale,
- la redazione del computo metrico,
- la richiesta alle imprese dell’offerta-prezzi,
- la verifica di congruità dei prezzi proposti dalle imprese,
- la nomina delle imprese,
- la realizzazione degli interventi trainanti e trainati previsti e, quindi, la fine dei lavori.
In questa fase operativa si affiancano il progettista architettonico e strutturale, il direttore dei lavori e il progettista termo-tecnico.
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5) Quinta e Sesta tappa: asseverazione e visto di conformità
Il proprietario d’intesa con le imprese, può optare per un unico SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori) finale oppure per due SAL intermedi. Al termine dei lavori (e anche in occasione di ogni SAL intermedio) il tecnico competente rilascia la sua asseverazione inoltrandola all’ENEA.
Questa fase operativa è di pertinenza del progettista termo-tecnico abilitato alla comunicazione con ENEA.
Il proprietario può utilizzare la detrazione:
- nella propria dichiarazione dei redditi
- o optare per la cessione di credito
- o concordare lo sconto in fattura con le imprese.
In ogni caso si rende necessario richiedere il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti al credito.
Questa fase operativa è di pertinenza degli intermediari abilitati.
Asseverazione e visto di conformità: il centro di gravità permanente
L’intero percorso visto sopra è assimilabile ad un grosso imbuto nel quale vengono versati tutti gli adempimenti delle fasi descritte (gli accertamenti dei pre-requisiti, le verifiche dei requisiti tecnici, lo svolgimento delle pratiche burocratiche, la correttezza del computo metrico, la congruità dei prezzi, la corretta conduzione di cantiere, il controllo della contabilità…) e che infine converge e si costipa nel tratto finale, strettissimo ma necessario a guadagnare l’uscita, tratto che rappresenta l’asseverazione ed il visto di conformità.
Senza di loro non c’è uscita, non c’è la fine desiderata del lungo percorso.
Il combinato disposto che sovrintende il superbonus 110% ha generato un complicato intreccio tecnico, normativo, legislativo, fiscale, economico e finanziario che ha individuato nell’asseverazione del tecnico e nel visto di conformità il “centro di gravità permanente” su cui scaricare tutto il pesante fardello e su cui concentrare tutti gli strali e le rivalse, come purtroppo avviene ormai da anni.
Il tecnico-asseveratore, usualmente il progettista termo-tecnico (e, in parte, anche colui che rilascia il visto di conformità), deve pertanto essere conscio di questa sua importante e insostituibile centralità nel procedimento e deve essere, contemporaneamente, conscio delle responsabilità che gravano su di lui.
Egli deve pertanto porsi e imporsi come coordinatore di tutto il procedimento perché l’asseverazione che dovrà compilare riguarda tutti gli aspetti preordinati alla buona riuscita dell’operazione tecnica, economica e finanziaria.
L'articolo è tratto dall'eBook in pdf di 141 pagine,alla sua seconda edizione, Le Asseverazioni del Tecnico e il Visto di Conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi ordinari dell'autore Sergio Pesaresi. Guida operativa aggiornata alle regole Anti Frode. |