La trasparenza fiscale consiste, in pratica, nell'obbligo di rendere noti gli aiuti di stato e de minimis ricevuti nel corso dell'anno e in generale tutte le erogazioni pubbliche. Dal 1° gennaio 2022 scatteranno i controlli e le sanzioni per chi non rispetta i vari adempimenti, sanzioni che possono arrivare anche all'obbligo di resituzione di quanto ricevuto.
In questo articolo facciamo il punto sulla novità delle sanzioni, sugli adempimenti a regime e sulla rendicontazione del 5 per mille
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1) Trasparenza fiscale: adempimenti a regime
La legge annuale per la concorrenza e il mercato 2018 (L. 124 del 4 agosto 2017) ai commi 125-128 dell'articolo unico ha introdotto l'obbligo di trasparenza fiscale per quanto riguarda le erogazioni pubbliche ricevute.In particolare, a partire dall'esercizio finanziario 2018:
- le associazioni di protezione ambientale (soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349);
- le associazioni dei consumatori (soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206);
- le associazioni, Onlus e fondazioni;
- le cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a
- sovvenzioni,
- sussidi,
- vantaggi,
- contributi
- aiuti,
- in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.
Si sottolinea come al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione dei dati non si applica ove l'importo monetario effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
Entrando nel merito:
- i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura dicui sopra.
- invece, i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di trasparenza mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno:
- su propri siti internet,secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico
- o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Per quanto riguarda le cooperative sociali, queste sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Passando brevemente alle sanzioni, l'inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Attenzione va poi prestata al fatto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui sopra a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove nontenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo Disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche scadenza 30 giugno
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2) Trasparenza fiscale: sanzioni al via da gennaio 2022
Ma quindi quli sono le sanzioni che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022?
Andando con ordine il decreto Riaperture (DL 52/2021) ha introdotto uno slittamento dei termini per le sanzioni, inzialmente previsto al 1° gennaio 2020. In particolare è stato previsto che a partire da gennaio 2022 l'inosservanza degli obblighi di trasparenza comporti
- una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro,
- nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Attenzione va poi prestata al fatto che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Un dubbio che rimane agli operatori è se lo sittamento previsto per l'anno 2021 delle sanzioni debba essere inteso:
- come anno in cui sorge l'obbligo di pubblcità (in riferimento alle effettive erogazioni incassate nel 2020)
- o come anno di ricezione dell'aiuto (in riferimento quindi alle operazioni che andranno registrate entro il 30 giugno 2022).
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3) Trasparenza fiscale terzo settore e 5 per mille
Come anticipato, entro il 30 giugno di ognni anni, gli enti del terzo settore devono provvedere a pubblicare le rendicontazioni delle erogazioni pubbliche ricevute. Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 6 del 25 giugnp 2021, dove è stato chiarito che tra le somme da indicare non rientrano le somme ricevute grazie al 5 per mille nelle dichiarazioni dei redditi. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo
Enti no profit: chiarimenti sugli obblighi informativi delle erogazioni ricevute dalle PA
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