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ADEMPIMENTI TRASPARENZA FISCALE: NOVITÀ NEL 2022

Adempimenti trasparenza fiscale: novità nel 2022

Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: da gennaio 2022 al via le sanzioni. Ultimi giorni per rispettare gli adempimenti. Guida alle novità

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La trasparenza fiscale consiste, in pratica, nell'obbligo di rendere noti gli aiuti di stato e de minimis ricevuti nel corso dell'anno e in generale tutte le erogazioni pubbliche. Dal 1° gennaio 2022 scatteranno i controlli e le sanzioni per chi non rispetta i vari adempimenti, sanzioni che possono arrivare anche all'obbligo di resituzione di quanto ricevuto.

In questo articolo facciamo il punto sulla novità delle sanzioni, sugli adempimenti a regime e sulla rendicontazione del 5 per mille

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1) Trasparenza fiscale: adempimenti a regime

La legge annuale per la concorrenza e il mercato 2018 (L. 124 del 4 agosto 2017) ai commi 125-128 dell'articolo unico ha introdotto l'obbligo di trasparenza fiscale per quanto riguarda le erogazioni pubbliche ricevute.In particolare, a partire dall'esercizio finanziario 2018:

  1.  le associazioni di protezione ambientale (soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio  1986, n. 349);
  2. le associazioni dei consumatori (soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo  6 settembre 2005, n. 206); 
  3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
  4. le cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

sono tenuti a pubblicare nei propri siti  internet o analoghi portali digitali, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  le informazioni relative a

  •  sovvenzioni, 
  • sussidi, 
  • vantaggi,
  •  contributi 
  •  aiuti, 
  • in denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi di natura corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria,  agli  stessi effettivamente erogati nell'esercizio  finanziario  precedente  dalle pubbliche amministrazioni.

Si sottolinea come al fine  di  evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione dei dati non si applica ove l'importo monetario effettivamente  erogati  al soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo considerato.

 Entrando nel merito:

  • i  soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi  e  le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o aiuti, in denaro o in natura dicui sopra. 
  • invece, i soggetti che redigono il  bilancio  ai  sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di trasparenza mediante pubblicazione delle  medesime  informazioni  e importi, entro il 30 giugno di ogni anno:
    • su  propri  siti  internet,secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico 
    • o, in  mancanza di  questi  ultimi,  sui  portali  digitali  delle  associazioni   di categoria di appartenenza. 

Per quanto riguarda le cooperative sociali, queste sono altresi' tenute a pubblicare  trimestralmente  nei  propri  siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Passando brevemente alle sanzioni, l'inosservanza  degli obblighi comporta  una  sanzione  pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione  e  al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti. 

Attenzione va poi prestata al fatto che per gli aiuti  di  Stato  e  gli  aiuti  de  minimis contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato, la registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione posti a carico dei  soggetti  di  cui sopra a condizione che venga  dichiarata  l'esistenza  di  aiuti  oggetto  di obbligo di pubblicazione nell'ambito  del  Registro  nazionale  degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  nontenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito  internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di categoria di appartenenza. 

Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo Disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche scadenza 30 giugno

2) Trasparenza fiscale: sanzioni al via da gennaio 2022

Ma quindi quli sono le sanzioni che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022? 

Andando con ordine il decreto Riaperture (DL 52/2021) ha introdotto uno slittamento dei termini per le sanzioni, inzialmente previsto al 1° gennaio 2020. In particolare è stato previsto che a partire da gennaio 2022 l'inosservanza degli obblighi di trasparenza comporti 

  • una  sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro,
  •  nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi di pubblicazione. 

Attenzione va poi prestata al fatto che decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione  e  al pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  si  applica  la sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti. 

Un dubbio che rimane agli operatori è se  lo sittamento previsto per l'anno 2021 delle sanzioni debba essere inteso:

  • come anno in cui sorge l'obbligo di pubblcità (in riferimento alle effettive erogazioni incassate nel 2020)
  • o come anno di ricezione dell'aiuto (in riferimento quindi alle operazioni che andranno registrate entro il 30 giugno 2022).

3) Trasparenza fiscale terzo settore e 5 per mille

Come anticipato, entro il 30 giugno di ognni anni, gli enti del terzo settore devono provvedere a pubblicare le rendicontazioni delle erogazioni pubbliche ricevute. Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 6 del 25 giugnp 2021, dove è stato chiarito che tra le somme da indicare non rientrano le somme ricevute grazie al 5 per mille nelle dichiarazioni dei redditi. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo 

Enti no profit: chiarimenti sugli obblighi informativi delle erogazioni ricevute dalle PA

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