Il commercio on-line oggi è realtà. Tramite un sito web ovvero tramite Amazon, Ebay, Apple-Store ed altri si possono raggiungere facilmente mercati inimmaginabili anni fa da parte delle PMI.
Oggi, è diventato relativamente facile, ad esempio, vendere software, giochi ed e-book su piattaforme quali Steam oppure Apple-Store.
A fronte di commissioni ragionevoli sul venduto, i predetti portali consentono di raggiungere milioni di utenti, un vantaggio non indifferente, considerato che in passato tale ampiezza di mercato veniva raggiunta a fronte di ingenti investimenti.
In questo breve articolo sintetizzeremo un aspetto fiscale importante nella vendita online sul mercato USA, ovvero il trattamento fiscale della royalties percepite per la concessione in uso o licenza di prodotti software e digitali.
Ti potrebbero interessare questi eBook gratuiti:
Proteggere le collezioni d'arte (Protecting Art Collections), eBook gratuito in pdf di 48 pagine
Visitare il Regno Unito con Standard visitor Visa - eBook gratuito in pdf di 32 pagine
Professionisti stranieri in Inghilterra e Galles - eBook gratuito in 44 pagine
Sponsorizzare i lavoratori stranieri nel Regno Unito - eBook gratuito 24 pag.
1) World Wide Taxation e le convenzioni tra stati concorrenti
Innanzitutto, premettiamo che in base al combinato disposto dell’art 1 e 2 del TUIR coloro che sono residenti fiscalmente in Italia, sono tassati in base al reddito complessivamente prodotto su base mondiale, ( world wide taxation principle), salvo talune eccezioni introdotte recentemente nel nostro ordinamento tributario, ( cfr. Legge stabilità 2017 Flat Tax per trasferimento residenza in Italia da parte di persone fisiche ).
In base al World Wide Taxation Principle vendere e-book, software ed altro all’estero ovvero percepirne le relative royalty non esonera dal dichiarare i relativi redditi . Il problema sorge nel momento in cui anche gli stati esteri in cui si vende pretendono di tassare i medesimi redditi.
Per evitare la doppia imposizionie vengono stipulate delle convenzioni bilaterali tra stati contraenti .
In mancanza di una convenzione si potrebbe essere soggetti ad una doppia imposizione, una in Italia e l’altra nello Stato Estero laddove si è prodotto il reddito.
Per limitare gli effetti della doppia tassazione in assenza di una convenzione bisogna far riferimento all’art. 165 TUIR che riconosce un credito di imposta in base alle imposte pagate all’estero.
Vedi altri dettagli e l'indice completo dell'e book:
Finanze facili per tutti come gestire i propri soldi di D. Perez Corradini (e book in PDF 70 pagine)
L'ebook è disponibile in formato cartaceo anche su AMAZON "Finanze facili per tutti come gestire i propri soldi"
2) Un caso pratico
Passando ad analizzare un caso pratico, ipotizziamo che si voglia vendere un videogioco di propria produzione negli Stati Uniti tramite il portale Steam, (portale con migliaia di utenti registrati che effettuano il “download” di giochi e simulazioni direttamente online). Le disposizioni fiscali americane prevedono una trattenuta fiscale del 30% a favore dell’IRS, ( la corrispondente Agenzia delle Entrate negli States) per tutti coloro i quali non sono residenti negli Stati Uniti salvo la possibilità di applicare la disciplina convenzionale laddove vigente .
Per evitare tale trattenuta bisognerà :
- Verificare l’esistenza di una convenzione
- inquadrare la tipologia di reddito conseguito negli stati uniti (di capitale, d’autore, interessi e capital gain etc)
- verificare quanto disposto in merito per il reddito conseguito dalla convenzione.
Per gli Stati Uniti vige una Convenzione, l’ultima è stata ratificata dalla Legge n. 20/2009 in G.U. n. 64/2009.
Nel caso di Royalty conseguite negli Stati Uniti per lo sfruttamento di diritti di autore, ( ad esempio su opere letterarie, libri, software etc) , l’art. 12 della Convenzione Usa-Italia prevede una esenzione totale della trattenuta del 30% e l’imponibilità esclusivamente nel paese dello stato contraente ove si sia residenti fiscalmente.
Nell’ipotesi in cui i benefici convenzionali siano chiesti da persone fisiche, titolari o non di partita iva, sarà necessario compilare ed inviare al soggetto che dovrebbe effettuare la ritenuta , ( Amazon, Steam, Apple-Store etc) un modulo denominato W8 BEN, mentre per le società, (Entity), anche con un unico proprietario andrà compilato il W8 BEN-E.
Con i predetti moduli si auto certificherà di non essere residenti negli Stati Uniti , gli stessi andranno rinnovati cadenza triennale pena la perdita dei benefici convenzionali.
Si specifica che in passato, al fine di applicare l’art. 12 e ridurre la ritenuta alla fonte bisognava essere in possesso del codice EIN, il quale si otteneva mediante la compilazione del modello SS-4 ed il successivo invio all’IRS.
Tale procedura è stata superata, in quanto sia le istruzioni a pagina 6 del W8-Ben che quelle del W8 Ben- E prevedono in alternativa la possibilità di fornire il codice identificativo fiscale estero qualora presente, ( in assenza andrà comunque richiesto il codice EIN).
E’ importante puntualizzare che alcuni siti di E-Commerce non hanno ancora aggiornato la procedura e potrebbe essere ancora necessario procurarsi il codice EIN compilando il modulo SS-4. ed inviandolo:
- a mezzo FAX a Internal Revenue Service Attn: EIN International Operation Cincinnati, OH 45999 Fax: (1) 304 707-9471 ( con risposta entro 4 giorni lavorativi)
- a mezzo POSTA a Internal Revenue Service Attn: EIN International Operation Cincinnati, OH 45999 ( con risposta entro un mese circa)
Sarà possibile anche contattare telefonicamente il numero (1) 267-941-1099 e farsi rilasciare il codice EIN parlando con un operatore, in tal caso sarà opportuno avere sottomano il modello SS-4 debitamente compilato .