HOME

/

PMI

/

IMPRESE E LAVORO NEL MONDO

/

VENDERE GIOCHI ON LINE: TASSAZIONE USA

Vendere giochi on line: tassazione Usa

Royalty Usa – Come Evitare la trattenuta del 30% sulle vendite Amazon, Apple-Store, Steam ed altri.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il commercio on-line oggi è realtà. Tramite un sito web ovvero tramite Amazon, Ebay, Apple-Store ed altri si possono raggiungere facilmente  mercati inimmaginabili anni fa da parte  delle PMI.

Oggi, è diventato relativamente facile, ad esempio,  vendere software, giochi ed e-book  su piattaforme quali Steam oppure Apple-Store.

A fronte di commissioni ragionevoli sul venduto,  i predetti portali consentono di raggiungere milioni di utenti, un vantaggio non indifferente, considerato che in passato tale  ampiezza di mercato veniva raggiunta a fronte di ingenti investimenti.

In questo breve articolo sintetizzeremo un aspetto fiscale importante nella vendita online sul mercato USA,  ovvero il trattamento fiscale della royalties percepite per la concessione in uso o licenza di prodotti software e digitali.

Ti potrebbero interessare questi eBook gratuiti:

Proteggere le collezioni d'arte (Protecting Art Collections), eBook gratuito in pdf di 48 pagine

Visitare il Regno Unito con Standard visitor Visa -  eBook gratuito in pdf di 32 pagine

Professionisti stranieri in Inghilterra e Galles - eBook gratuito in 44 pagine

Sponsorizzare i lavoratori stranieri nel Regno Unito - eBook gratuito 24 pag.

1) World Wide Taxation e le convenzioni tra stati concorrenti

Innanzitutto, premettiamo che in base al combinato disposto dell’art 1 e 2 del TUIR coloro che sono residenti fiscalmente in Italia,  sono tassati in base al reddito complessivamente prodotto  su base mondiale, ( world wide taxation principle), salvo talune eccezioni introdotte recentemente nel nostro ordinamento tributario, ( cfr. Legge stabilità 2017 Flat Tax per trasferimento residenza in Italia da parte di persone fisiche ).

In base al World Wide Taxation Principle vendere  e-book, software ed altro all’estero ovvero percepirne le relative royalty non esonera dal dichiarare i relativi redditi  . Il problema sorge  nel momento in cui anche gli stati esteri in cui si vende pretendono di tassare i medesimi redditi.

Per evitare la doppia imposizionie vengono  stipulate delle convenzioni bilaterali tra stati contraenti .

In mancanza di una convenzione si potrebbe essere soggetti ad una doppia imposizione, una in Italia e l’altra nello Stato Estero laddove si è prodotto il reddito.

Per limitare gli effetti della doppia tassazione in assenza di una convenzione bisogna far riferimento all’art. 165 TUIR che riconosce un credito di imposta in base alle imposte pagate all’estero.

Vedi altri  dettagli  e  l'indice completo dell'e book:

Finanze facili per tutti come gestire i propri soldi  di D. Perez Corradini  (e book in PDF  70 pagine)

L'ebook è disponibile in formato cartaceo anche su AMAZON "Finanze facili per tutti come gestire i propri soldi"


2) Un caso pratico

Passando ad analizzare un caso pratico,  ipotizziamo che si voglia vendere un videogioco di propria produzione negli Stati Uniti tramite il portale Steam,  (portale con migliaia di utenti registrati che effettuano il “download” di giochi e simulazioni direttamente online). Le disposizioni fiscali americane  prevedono   una trattenuta fiscale del 30% a favore dell’IRS, ( la corrispondente Agenzia delle Entrate negli States) per tutti coloro i quali non sono residenti negli Stati Uniti salvo la possibilità di applicare la disciplina convenzionale laddove vigente .

Per evitare tale trattenuta bisognerà :

  • Verificare l’esistenza di una convenzione
  • inquadrare la tipologia di reddito conseguito negli stati uniti (di capitale, d’autore, interessi e capital gain etc)
  • verificare quanto disposto  in merito per il reddito conseguito dalla convenzione.

Per gli Stati Uniti vige una Convenzione,  l’ultima è stata ratificata dalla Legge n. 20/2009 in G.U. n. 64/2009.

Nel caso di Royalty conseguite negli Stati Uniti  per lo sfruttamento di diritti di autore, ( ad esempio su opere letterarie, libri, software etc) ,  l’art. 12 della Convenzione Usa-Italia prevede  una esenzione totale della trattenuta del 30% e l’imponibilità esclusivamente nel paese dello stato contraente ove si sia residenti fiscalmente.

Nell’ipotesi in cui i benefici convenzionali siano chiesti da persone fisiche, titolari o non di partita iva, sarà necessario compilare ed inviare al soggetto che dovrebbe effettuare la ritenuta , ( Amazon, Steam, Apple-Store etc) un modulo denominato W8 BEN, mentre  per le  società, (Entity),  anche con un unico proprietario andrà compilato il W8 BEN-E.

Con i predetti moduli si auto certificherà di non essere residenti negli Stati Uniti , gli stessi andranno rinnovati cadenza triennale pena la perdita dei benefici convenzionali.

Si specifica che in passato,  al fine di applicare l’art. 12  e ridurre la ritenuta alla fonte bisognava essere in possesso del codice EIN,  il quale si otteneva mediante la compilazione del modello SS-4 ed il successivo invio  all’IRS.

Tale procedura è stata superata, in quanto sia le istruzioni a pagina 6 del W8-Ben che quelle del W8 Ben- E prevedono in alternativa la possibilità di fornire il codice identificativo fiscale estero qualora presente, ( in assenza andrà comunque richiesto il codice EIN).

E’ importante puntualizzare che alcuni siti di E-Commerce non hanno ancora aggiornato la procedura e potrebbe essere ancora necessario procurarsi il codice EIN compilando il modulo SS-4.  ed   inviandolo:

  • a mezzo FAX a Internal Revenue Service Attn: EIN International Operation Cincinnati, OH 45999 Fax: (1) 304 707-9471 ( con risposta entro 4 giorni lavorativi)
  • a mezzo POSTA a Internal Revenue Service Attn: EIN International Operation Cincinnati, OH 45999 ( con risposta entro un mese circa)

Sarà possibile anche contattare telefonicamente il numero (1) 267-941-1099  e farsi rilasciare il codice EIN parlando con un operatore, in tal caso sarà opportuno avere  sottomano il modello SS-4 debitamente compilato .

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IMPRESE E LAVORO NEL MONDO · 10/09/2024 Tassazione sulle plusvalenze immobiliari nel Regno Unito per contribuenti non residenti

Guida aggiornata 2024 alla tassazione delle plusvalenze immobiliari nel Regno Unito per non residenti

Tassazione sulle plusvalenze immobiliari nel Regno Unito per contribuenti non residenti

Guida aggiornata 2024 alla tassazione delle plusvalenze immobiliari nel Regno Unito per non residenti

Aumento imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza in Italia dal 10 agosto 2024

Raddoppia l'imposta da 100.000 a 200.000 euro per chi trasferisce la propria residenza in Italia: lo prevede il decreto Omnibus del 9 agosto 2024 n.113

Info Brexit: chiude il servizio ADE di informazioni per investitori esteri

Con provvedimento del 26 giugno le Entrate dispongono la chiusura del Punto assistenza dedicato agli investitori esteri e del Punto assistenza denominato Info Brexit

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.