Finalmente l’A.E. ha fornito chiarimenti nel mondo Welfare rispondendo all’istanza di interpello da parte di una società benefit sul regime fiscale IVA e sui requisiti per individuare i buoni/voucher monouso e multiuso.
Nello specifico l’oggetto normativo si riferisce all’Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Trattamento tributario, ai fini IVA, di beni e servizi oggetto di welfare aziendale, alla luce della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 e degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 numero 10 del 23 gennaio 2020.
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1) I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Fino ad ora la situazione era sempre stata un po’ “borderline”, ovvero a libera interpretazione da parte delle aziende eroganti servizi welfare, soprattutto per ciò che ne concerne la fatturazione: Iva inclusa o esclusa?
Ma con la risposta numero 10 del 23 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate all’ istanza di interpello sopra citata, sono stati finalmente chiariti diversi punti, soprattutto la differenza tra buono corrispettivo monouso o multiuso, fondamentale per comprendere il regime fiscale da applicare.
Allora, partendo dalla genesi: che cosa si intende per buono corrispettivo?
Secondo la risposta dell’A.E. – fondata su l’articolo 6-bis del Decreto IVA – «Elementi essenziali di un buono corrispettivo quindi sono:
1. l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio e
2. l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori».
Secondo la precisazione all’istanza di interpello, l’Iva in fattura va quindi applicata al buono corrispettivo?
Prima di rispondere, bisogna ancora evidenziare un ultimo passaggio, specificando le tipologie di buono corrispettivo.
L’A.E. infatti nella sua risposta rimarca e chiarisce la varietà di buono-corrispettivo monouso e multiuso nella situazione espressa dall’ interpello, ovvero una situazione che rappresenta un vero e proprio “stallo alla messicana”, in quanto risultano 3 protagonisti:
- Società istante Welfare
- Fornitore del bene o servizio
- Cliente che acquista il bene/servizio tramite la Società istante Welfare
La risposta dell’A.E. è stata chiara e diretta. Ha infatti ribaltato completamente l’interpretazione dell’Istante, precisando che:
«…la circolare n.28/E del 2015, al paragrafo 2.5, chiarisce che l’articolo 6 del D.M. 25 marzo 2016 consente di emettere due tipologie di voucher: i primi [monouso] danno diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore [quindi certi dell’Iva], mentre i secondi [multiuso] possono rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio – ad esempio – ad una elencazione contenuta su piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello spesa”».
In poche parole:
- il primo, è tale quando al momento della sua emissione sono noti il luogo della cessione dei beni o prestazioni dei servizi e l’Iva dovuta su tali servizi o beni. Dunque, deve già essere certo al momento dell’emissione il trattamento ai fini Iva.
- Per il secondo invece è il contrario. Infatti: «…l’articolo 6-quater, comma 1, del Decreto IVA dispone che un buono-corrispettivo è multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione dei beni o della presentazione dei servizi cui il voucher dà diritto…».
Ora, se la Società Welfare Pinco Pallino vende un servizio welfare, esempio checkup sanitario per i dipendenti della società Joe Costruzioni, tramite lo Studio Medico Rossi, quest’ultimo dovrà emettere alla società welfare Pinco Pallino una fattura con importo Fuori Campo IVA. Stessa cosa Pinco Pallino dovrà fare con lo Studio Medico Rossi.
Se poi la Pinco Pallino emetterà una fattura per il servizio da “tramite” (essendo un provider welfare) tra Joe Costruzioni e Studio Medico Rossi, in tale fattura si dovrà applicare l’Iva, in quanto servizio non più welfare.
È così infatti che l’Agenzia delle Entrate, non solo ribalta l’interpretazione data dalla Società welfare istante dell’interpello, ma “rincara la dose”, come si evince dalla loro risposta:
«…L’Istante [nel nostro esempio un provider] deve anche trasferire al datore di lavoro gli effetti giuridici relativi sia all’acquisto del welfare dai fornitori, sia al suo trasferimento al personale dipendente, nel rispetto dell’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Iva: in particolare, la Società [per esempio Pinco Pallino] ribalta l’acquisto alla mandante [Joe Costruzioni] applicandovi comunque l’IVA…».
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