Il Decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) emanato per far fronte alla crisi scatenata dall’epidemia di Covid-19 non è rivolto solo alle microimprese e PMI, ma per la maggiore esprime misure adattabili e quindi a favore anche delle start-up sia se siano “innovative” (Decreto-legge 179/2012) sia l’opposto e quindi categorizzabili come microimprese (Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003).
Bisogna assolutamente sottolineare che le start-up non sono obbligate a sospendere la propria attività a seguito del DPCM 22 Marzo 2020!
Possono infatti lavorare qualora si rispetti il protocollo comportamentale previsto dal DPCM 11 marzo. In caso contrario, la start-up potrà lavorare in “smart working”.
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1) L'elenco delle misure del decreto Cura Italia valide per le start up
Ma veniamo al punto elencando tutte LE MISURE DEL DECRETO CURA ITALIA VALIDE ANCHE PER LE START-UP:
- Gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto possono essere usufruiti dalle Start-up qualora i datori di lavoro possano accedere alla “CIG in deroga”, mentre per quelli alla CIGO e al FIS il Decreto prevede regole e procedure semplificate per la richiesta all’INPS dell’intervento per il trattamento di integrazione salariale. Bisogna ricordare che: i beneficiari sono i lavoratori dipendenti al 23 febbraio 2020 mentre il periodo di utilizzo della misura è di 9 settimane a decorrere dalla medesima data.
- Tutele per founders e dipendenti:
- CONGEDO: lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni possono usufruire di un periodo indennizzato dall’Inps al 50% della retribuzione; in alternativa possono accedere al bonus di limite massimo di 600€ per servizi di baby-sitting.
- ASTENSIONE DAL LAVORO: i lavoratori con figli tra i 12 e 16 anni hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, ovviamente per tutto il periodo in cui le scuole saranno chiuse. Durante il periodo non hanno diritto ad indennità, né a contribuzione figurativa: ovviamente sono tutelati da ogni sorta di licenziamento.
- ESTENSIONE PER I PERMESSI RETRIBUITI (ex art.33, L.n. 104/1992): sia per i lavoratori che assistono un familiare con handicap che per i lavoratori portatori di handicap, si aumentano di ulteriori 12 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per i mesi di marzo ed aprile.
- Tutele per i lavoratori autonomi, parasubordinati e collaboratori coordinati e continuativi, professionisti iscritti alla Gestione separata titolari di p.Iva attiva entro il 23 febbraio 2020 e non titolari di pensione:
- INDENNITA’ di 600€ per il mese di marzo 2020
- CONGEDI per lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni. In caso riguardi lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, il congedo sarà retribuito con un’indennità del 50% di 1/365 del reddito; quindi, qualora siano lavoratori autonomi iscritti all’Inps, saranno retribuiti con un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.
- Inoltre è stato reso più raggiungibile l’accesso alle garanzie del Fondo centrale di Garanzia, essendo stato incrementato di 1.200 milioni di euro attraverso una procedura semplificata – oggetto della circolare 80/2020 del 19 marzo p.v. del Consiglio di Gestione del Fondo – con la quale è stato disposto di adottare le misure del Decreto Cura italia:
- sarà concesso a titolo gratuito
- sarà erogato ad un importo da 2,5 a 5 mln
- copre l’80% di ciascun finanziamento
- concesso anche per operazioni di rinegoziazione del debito
- avrà una maggiore durata su operazioni per cui le banche hanno sospeso il pagamento delle rate (causa Covid-19)
- concesso anche a persone fisiche: in questo caso bisogna certificare che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19
- eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
- cumulabilità con altre forme di garanzia per operazioni di investimento nel settore turistico-alberghiero
- incremento della quota coperta dal Fondo ove l’impresa sia particolarmente danneggiata dal Covid-19
- prorogati di 3 mesi tutti i termini per gli adempimenti amministrativi
- Un’altra misura a sostegno delle start-up, come per le PMI e Microimprese, secondo l’art.56 del Decreto, è una moratoria degli adempimenti connessi a prestiti, mutui, leasing, e finanziamenti in scadenza, nel caso in cui esclusivamente le start-up rientrino anche nella definizione di microimpresa o di PMI e autocertifichino di aver subito una carenza di liquidità come conseguenza del Covid-19.
- L’art. 55 del Decreto, come altra misura di sostegno, è la concessione di una sorta di credito d’imposta a determinate condizioni: tutte le start-up che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 crediti pecuniari vantati nei confronti di creditori inadempienti, possono trasformare le attività per le imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse ed eccedenze di A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica) in crediti d’imposta.
- Acquisizioni di beni e servizi digitali, soprattutto quelli in cloud, che permettano lo smart-working o l’e-learning.
- Istituzione di nuovi Fondi:
- Fondo per la promozione integrata: rivolto alle start-up esportatrici del Made in Italy, attive soprattutto nel settore agroalimentare.
- Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo: rivolto alle start-up attive nel mondo della cultura e spettacolo.
- Fondo con dotazione di 100 milioni di euro per le start-up agricole, della pesca e dell’acquacoltura al fine di agevolare la continuità aziendale
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