La gestione delle realtà rientranti nel Terzo settore non è semplice ed è spesso necessario che gli operatori del settore vengano instradati da parte del Ministero stesso circa le buone prassi e le pratiche attive.
In data 30 novembre u.s. è stato emessa una nota (scarica qui il testo della nota 18244) a tema ed oggetto “Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore”, in virtù del fatto che sono pervenuti all’Amministrazione numerosi e diversi quesiti afferenti all’ordinamento e alla amministrazione degli enti del terzo settore, al ruolo dei volontari, alle funzioni esercitabili dal legale rappresentante di una rete associativa nei rapporti con gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
La nota è stata strutturata in sezioni di risposta divisi per argomenti rubricate con le lettere dell’alfabeto:
A) ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEGLI ETS
B) APPORTO DEL VOLONTARIATO
C) RUNTS
In ogni sezione sono indicati i quesiti corrispondenti.
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1) Cooptazione negli ETS, Nomina amministratori ODV, ETS e soci con diritti limitati
Sezione A) risposte ai quesiti:
A.1) Applicabilità della cooptazione ex articolo 2386 del Codice civile ai componenti dell’organo di amministrazione delle associazioni del Terzo settore.
Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati ai sensi dell’art. 26, comma 5, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita, ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell'intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni.
Nel caso delle fondazioni, al contrario, il ricorso alla cooptazione potrebbe risultare praticabile, necessitando tuttavia di una espressa disposizione statutaria, compatibile con l’atto di fondazione. In mancanza, sarà applicabile non l’art. 2386 in via analogica, ma l’articolo 25 del Codice civile che demanda all’autorità governativa, ovvero al competente Ufficio del RUNTS “la nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi”.
A.2) Facoltà di nomina degli amministratori delle ODV da parte di soggetti esterni.
Si chiede se le ODV possano prevedere la facoltà di delegare la nomina di una minoranza di amministratori ai soggetti esterni qualificati ai sensi dell’art. 26, comma 5 del CTS.
La risposta è: si, a condizione che siano rispettate le previsioni del citato articolo 34 comma 1 secondo cui “tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati”.
A.3) Ammissibilità nelle associazioni del Terzo settore di categorie di soci con diritti limitati.
Le limitazioni ai diritti sociali, in particolar modo per l’elettorato passivo, sono da sempre oggetto di attenzione, soprattutto per quanto riguarda i soci minorenni.
Innanzitutto, i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, principi inderogabili di tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa, impongono agli statuti di assicurare a qualunque associato, indipendentemente dalla suddivisione della base associativa in “categorie” differenziate tra loro, la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.
Quanto sopra, per ragioni organizzative, trova al di sopra dei 500 soci non una deroga, ma una diversa modalità di espressione, consentendo, ad esempio, una ripartizione dei compiti tra l’assemblea e uno o più organi di secondo livello, composti non dai singoli associati ma dai rispettivi rappresentanti, democraticamente eletti dalla “base”.
Pertanto, è assolutamente contrario ai principi del Codice che solo alcuni abbiano la pienezza dell’elettorato attivo mentre altri ne siano esclusi.
Per i minorenni, che per ragioni oggettive sono privi di capacità di agire, l'esclusione dal diritto di partecipare alle deliberazioni comuni, anche per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale, significherebbe ledere immediatamente il loro "status" di socio.
Può essere invece prevista una differenziazione tra categorie, con riferimento alla scelta degli appartenenti ad una specifica categoria di garantire un maggior impegno rispetto alla generalità degli associati oppure di prevedere una differenziazione sotto il profilo della tipologia di attività da svolgere.
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2) Percentuali di volontari nelle ODV e APS, nozione di lavoratore e prestazioni retribuite per le ODV
Sezione B) risposte ai quesiti:
B.1) Criteri da utilizzare ai fini del calcolo nelle ODV e nelle APS delle percentuali di cui rispettivamente agli articoli 33 comma 1 e 36 ultimo periodo del Codice del Terzo settore.
Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono avvalersi, a differenza di altre tipologie di Ets, prevalentemente di volontari per lo svolgimento delle proprie attività.
Ci sono dei vincoli numerici e il dato numerico cui fare riferimento e rispetto al quale ricavare le percentuali di cui agli articoli richiamati è quello dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti di cui effettivamente l’ente si avvalga, pur nella consapevolezza che l’impegno fornito da ciascuno sarà variabile per effetto delle influenze e condizionamenti di una molteplicità di fattori anche di natura esterna.
B.2) Nozione di lavoratore da utilizzare ai fini del computo delle percentuali nelle ODV e nelle APS di cui rispettivamente agli articoli 33 comma 1 e 36 ultimo periodo del Codice del Terzo settore.
Il Ministero risponde dando chiarezza al concetto di lavoratore, considerando tali i dipendenti e i parasubordinati, con esclusione dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.
B.3) Possibilità che gli associati di una ODV svolgano per conto della stessa una prestazione lavorativa retribuita (di natura dipendente o autonoma).
Gli associati possono essere oggetto di prestazioni lavorative nelle APS, a norma dell’articolo 36 de CTS, mentre dubbi insorgono sulla possibilità che ciò avvenga nelle ODV.
Nel silenzio del legislatore, se nel caso di APS e ODV il legislatore ha posto limiti e vincoli alla possibilità di avvalersi del lavoro retribuito degli associati, nulla prevedendo con riferimento alle altre tipologie di enti anche a disciplina particolare, deve ritenersi che nei confronti di tali tipologie trovi spazio il generale principio di autonomia degli enti all’interno dei limiti stabiliti dalla legge.
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3) RUNTS: chiarimenti sull'iscrizione delle reti associative
Sezione C) risposte ai quesiti:
C.1) Comunicazione al RUNTS dei soggetti che ricoprono cariche sociali, con indicazione di poteri e limitazioni (articolo 48, comma 1 CTS).
Se gli enti sono di grandi dimensioni e hanno numerose cariche sociali è necessario comunicare le cariche sociali stesse, con specifica di poteri ed eventuali limitazioni, relativamente ai componenti dell'organo denominato Presidenza nazionale mentre per la Direzione nazionale si rileva che compiti quali la programmazione delle attività, la costituzione di organismi operativi, la deliberazione sulle affiliazioni e l'adozione di provvedimenti di scioglimento e commissariamento delle articolazioni territoriali, generalmente attribuiti all'organo amministrativo, confermino l'esistenza di un effettivo riparto delle prerogative proprie della funzione amministrativa propriamente detta tra la Direzione Nazionale e la Presidenza Nazionale da cui discende un onere informativo.
C.2) Possibilità per le reti associative di assumere la rappresentanza degli enti ad esse aderenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS e dello svolgimento degli adempimenti conseguenti attraverso le proprie articolazioni territoriali.
A condizione di trovare corrispondenza nel ruolo di rappresentanza sul territorio affidato a organizzazioni territoriali dallo statuto della rete possono legittimare, per i suddetti enti “intermedi", oltre alla fruizione delle deroghe di cui all'articolo 41, commi 8, 9 e 10, l'esercizio, nei confronti degli enti aderenti, della funzione di rappresentanza presso i soggetti istituzionali anche nel senso del sopra citato articolo 47, comma 1, su mandato dell'ente interessato all'iscrizione, dal rappresentante legale dell'ente intermedio.
C.3) Possibilità per le reti associative di svolgere le funzioni di rappresentanza degli enti ad esse aderenti nelle more del perfezionamento della propria iscrizione nella sezione E) del RUNTS.
In attesa di trasmigrazione al RUNTS possono essere considerate quali Reti associative le APS nazionali iscritte alla data del 22/11/2020 e non aventi procedimenti di cancellazione in essere, che alla medesima data risultavano associare almeno 100 APS iscritte al Registro nazionale ai sensi dell’art. 5 del d. m. 471/2001 in qualità di articolazioni territoriali o circoli ad esse affiliati e le ODV di cui all’articolo 31 comma 12 del d. m. 106/2020.