La polizia può notificare la sanzione stradale comminata all’intestatario dello studio professionale, alla pec assegnata dall’Ordine cui è iscritto?
Meglio di no, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, e ciò in quanto la casella elettronica è spesso gestita dai collaboratori.
Aspettando che l’INAD entri a regime, l’invito è quello di notificare le multe tramite servizio postale.
I chiarimenti arrivano da una Circolare del Viminale (17 novembre 2021) che riporta un parere del Garante Privacy (27 ottobre 2021).
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1) La notifica delle multe stradali sulla pec assegnata dal Consiglio dell’Ordine
L’Autorità Garante per la Privacy ha segnalato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno di essere stata destinataria di reclami afferenti alla notifica di multe su pec professionale. Più in dettaglio, dei corpi di Polizia Locale avrebbero notificato verbali di contravvenzioni stradali presso la casella di posta elettronica certificata il cui indirizzo era stato assegnato dal Consiglio dell’ordine cui i professionisti reclamanti sono iscritti. Tali caselle pec sono però accessibili al personale di segreteria e ai tirocinanti del professionista intestatario della pec.
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2) La presa di posizione del Garante
Secondo l’Autorità Garante sussistono criticità, con riguardo alla privacy, nei casi di notifica via pec di verbali di infrazione al Codice della Strada, presso caselle utilizzate nell’ambito dell’attività professionale svolta dal trasgressore. Per la medesima Autorità la questione sarà surclassata ad avvenuta operatività dell’INAD: l’art. 6 quater, c. II, CAD, contempla infatti l’iscrizione automatica nell’INAD del domicilio digitale presente nell’INI-PEC del professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno differente per fini personali. L’Autorità Garante ha quindi invitato il Viminale a sensibilizzare i corpi di Polizia Locale, al fine di ovviare alla notifica delle multe tramite la pec professionale, e quindi di ricorrere al mezzo postale.
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3) Gli elenchi pec
La normativa in vigore consente di notificare via pec le multe stradali ove l’indirizzo risulti essere stato comunicato dall’interessato, oppure rinvenuto nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche (art. 3, c. II, D.M. 18 dicembre 2017). Con la Circolare 20 Febbraio 2018 il Ministero aveva precisato che i pubblici elenchi cui si riferisce la normativa sono l’INI-PEC, l’IPA, l’INAD, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.
Essendo l’INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali, ovvero nel registro delle imprese) non completamente operativo, il rintracciamento degli indirizzi pec è di fatto confinato al registro INI-PEC, composto dalle due sezioni professionisti e imprese. Il Garante, con una nota del 2020, aveva reso edotto il Viminale della questione afferente alla notifica delle multe del Codice della Strada presso la pec aziendale delle imprese individuali, reperita tramite l’INI-PEC, rilevando che l’articolo 5 GDPR autorizza la ricerca degli indirizzi pec dei trasgressori, da parte del Comando di Polizia, tramite l’interrogazione del registro INI-PEC, ma dopo aver valutato il singolo caso.
Di replica era stata la Circolare giugno 2020 del Ministero, che aveva dettato alcune istruzioni, tra cui quella secondo cui la notifica del verbale di infrazione al Codice della Strada, tramite pec, non è obbligatoria se il codice fiscale della persona fisica è abbinato ad una pec aziendale, perché in dette ipotesi la notifica del verbale deve essere fatta per posta, senza ricorrere alla pec. Ulteriormente, nelle “Linee guida dell’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese” (AGID, 15 settembre 2021) si prevede che ove il professionista sia presente nell’INI-PEC, non gli è consentita la registrazione all’INAD, in tal modo precludendogli la possibilità di eleggere (presso l’INAD) il domicilio digitale come professionista, pur restando ferma la possibilità di registrarsi in qualità di persona fisica.
A ciò si aggiunga che solo i professionisti possono eleggere, press l’INAD, un doppio domicilio digitale, distinguibile anche in sede di consultazione: professionale e personale.
Per l’effetto, in caso di ricezione di atti destinati alla persona fisica e non in quanto professionista, i collaboratori non potranno prenderne visione, rendendo ossequio ai principi di minimizzazione dei dati e riservatezza (articolo 5 GDPR).
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