Dal 01.01.2022 i dati delle operazioni effettuate con controparti estere (acquisti e vendite) andranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica (trasmissione del singolo file XML tramite SdI). Si passa quindi da un invio massivo dei dati, a cadenza trimestrale (blocco DTR o DTE dell’esterometro), ad una trasmissione dei singoli file XML (fatture di acquisto e fatture di vendita estere).
In data 28.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche (Allegato A, versione 1.7) in vigore dal 2022 che accolgono le novità in argomento. Si vedrà però come il nuovo adempimento sia accompagnato da alcuni dubbi operativi.
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1) E-fatture e operazioni con l'estero
In base alle previsioni della Legge di bilancio 2021[1], a decorrere dal 01.01.2022 vi è l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni effettuate con controparti estere (acquisti e vendite), utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.
Fino al 31.12.2021 i contribuenti possono invece scegliere, facoltativamente, se:
- presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni transfrontaliere – c.d. esterometro – oppure
- avvalersi della fatturazione elettronica estera – trasmissione file XML allo SdI.
Pertanto, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01.01.2022 con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i dati andranno trasmessi obbligatoriamente, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento a tali operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (operazioni attive);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo
- a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione, o
- di effettuazione dell'operazione.
In data 28.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento Prot. n. 293384/2021, che modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 (e successive modificazioni), volto ad adeguare le regole tecniche di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore.
È stato infine pubblicato l’allegato A delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.7 – in vigore dal 01.01.2022.
[1] articolo 1, comma 1103 della Legge 178/2020.
2) Esterometro dal 2022
Fino al 31.12.2021 i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Fa eccezione il caso delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente, in particolare entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
L’ultima scadenza del 2021 (IV Trimestre 2021) è fissata pertanto al 31.01.2022.
In alternativa, è possibile avvalersi della fatturazione elettronica per trasmettere le operazioni di vendita e di acquisto con controparti estere: tale scelta, esonera dall’esterometro a cadenza trimestrale.
Articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015: 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento…
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01.01.2022, i relativi dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (SdI), secondo il formato della fatturazione elettronica “ordinaria”.
Articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015: 3-bis. … Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Dalla lettura della norma sopra riportata emergono, tuttavia, alcune perplessità. Tra le più rilevanti segnaliamo che:
- la disposizione ricomprende nell’adempimento le fatture emesse e “i documenti che ne certificano i corrispettivi”. La norma sembrerebbe ricomprendere anche le operazioni di vendita non soggette a fatturazione, precedentemente escluse dall’esterometro a cadenza trimestrale. A nostro avviso, se l’interpretazione letterale della norma venisse confermata, ciò si tradurrebbe in un inutile aggravio per il contribuente, vista anche l’esistenza di altre forme di trasmissione telematica delle operazioni non documentate da fattura (es. corrispettivi telematici, sistema IOSS, OSS);
- sul lato passivo, né il provvedimento né la norma pongono delle esclusioni per gli acquisti dall’estero non rilevanti in Italia (es. operazioni fuori campo ex artt. 7-bis, 7-quater, eccetera del D.P.R. 633/1972) che possono, a scelta del contribuente, anche non transitare dai registri IVA. In precedenza, nell’esterometro a cadenza trimestrale, andavano infatti comunicate esclusivamente le operazioni soggette a registrazione sul registro degli acquisti.
Su tali questioni, quindi, restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali.
Il “nuovo” esterometro consiste, di fatto, nell’obbligo di trasmettere una fattura elettronica allo SdI – non invece nei confronti della controparte estera – anche per le singole operazioni (vendite e acquisti) effettuate con l’estero.
Tale conclusione non deve infatti essere letta come l’introduzione normativa dell’obbligo di fatturazione elettronica con soggetti esteri: questo perché, ad oggi, l’Italia è stata autorizzata ad introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica solo tra soggetti stabiliti in Italia.
La controparte estera (fornitore o cliente) è infatti esclusa dal sistema della fatturazione elettronica.
L’ipotesi di una fatturazione elettronica europea è ancora in fase embrionale: se ne discute a livello comunitario ma, al momento, la strada della e-fattura estera è decisamente in salita.
Chiarito quindi che trattasi, anche dal 2022, di una comunicazione di dati all’Agenzia delle entrate, tramite il formato XML della fatturazione elettronica, analizziamo l’adempimento distinguendo le operazioni attive e passive.
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3) Operazione attive verso l’estero
Le nuove disposizioni relative alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, con riferimento alle operazioni effettuate dal 01.01.2022, richiedono in primo luogo un’analisi delle regole di emissione delle fatture attive verso l’estero.
Come più volte ricordato, infatti, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture, utilizzando il tracciato XML della fattura elettronica “ordinaria”.
I termini di emissione delle fatture verso l’estero sono strettamente correlati alla data di effettuazione dell’operazione, disciplinata ai fini IVA dagli artt. 6 del D.P.R. 633/1972 e 39 del D.L. 331/1993.
Per quanto riguarda le cessioni di beni in ambito extra-UE (ossia le esportazioni), trovano applicazione le regole di effettuazione delle operazioni “ordinarie”, dettate dall’art. 6 del Decreto IVA: le cessioni di beni si considerano quindi effettuate nel momento della consegna o spedizione. Se però, anteriormente, viene emessa fattura o pagato un acconto, l’operazione si considera effettuata, per la parte fatturata o pagata.
Sempre sulle esportazioni si ricorda che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale possono essere trasmesse allo SdI facoltativamente.
Nel diverso caso delle cessioni intracomunitarie di beni, l’operazione si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario comunitario. Tuttavia, qualora il cedente nazionale emetta una fattura di acconto prima dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato.
Dal 01.01.2013, nel caso di cessioni intracomunitarie di beni, il solo pagamento di un acconto (anche pari del 100%) sulla fornitura di beni, non determina l’effettuazione dell’operazione.
Il cedente nazionale deve emettere la fattura, relativa ad una cessione intracomunitaria di beni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La fattura deve:
- essere annotata distintamente nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, rispettando l’ordine della numerazione;
- riportare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di “operazione non imponibile”, specificando eventualmente la norma comunitaria o nazionale di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter in ambito UE o extra UE), le stesse si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione, o indipendentemente da essa, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.
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4) Operazioni attive verso l'estero: esempio di fattura elettronica 2022
Chiariti i termini di effettuazione ed emissione di una fattura emessa verso un cliente intra-UE, si analizza ora un caso pratico.
La società Alfa srl cede dei beni in data 20.01.2022 (data inizio trasporto) ed emette regolare DDT per la vendita. In data 31.01.2022 emette la fattura di vendita come non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993.
Ai fini del “nuovo” esterometro, la società trasmette contestualmente la fattura tramite SdI utilizzando il tracciato della fatturazione elettronica.
Nell’esempio la fattura è stata regolarmente emessa e trasmessa allo SdI nei termini, ossia entro il 15.02.2021.