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AVVIO DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO

Avvio del Registro Unico Nazionale Terzo

Registro Unico Nazionale del terzo settore al via dal 24 novembre 2021. Guida alle novità.

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Con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, è stata finalmente comunicata la data di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dal 23 novembre 2021 inizierà il processo di trasmigrazione di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri regionali e provinciali, previsto dall’art. 54 del CTS, secondo le modalità previste dal Decreto RUNTS. Dalla medesima data non sarà più possibile iscriversi nei preesistenti registri.

Dal 24 novembre 2021 gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) potranno presentare agli uffici competenti del RUNTS l’istanza per l’iscrizione. 

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Questo articolo è un estratto della Circolare del giorno 237 del 4 novembre 2021 Avvio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno

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  1. ETS: Attività diverse e attività di interesse generale e-book aggiornato
  2.  Il sistema dei controlli degli Enti del Terzo Settore: utile guida sul sistema di controlli degli Enti del Terzo settore come opportunità per realizzare un efficiente sistema di governance;

1) Struttura del RUNTS e criterio della territorialità

Il RUNTS è stato istituito dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore (CTS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne ha previsto la gestione operativa su base territoriale e con modalità telematiche.

Esso si compone di sette sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g)  Altri enti del Terzo settore. In questa sezione possono iscriversi gli ETS che non presentano i requisiti per una delle categorie indicate nelle lettere precedenti. 

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

 

Solo e soltanto per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei preesistenti appositi registri è previsto un passaggio “automatico” – cioè senza necessità di apposita domanda – al RUNTS. Tutti gli altri enti[1] (ONLUS incluse) dovranno presentare apposita istanza per l’iscrizione all’ufficio del RUNTS competente.

L’ufficio RUNTS competente è quello della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la propria sede legale

 L’unica eccezione riguarda le reti associative, per le quali è competente l’ufficio statale istituito presso il Ministero del Lavoro.


[1] Le Imprese Sociali non si iscrivono al RUNTS bensì al REGISTRO DELLE IMPRESE. I dati presenti nel registro delle imprese sulle imprese sociali, confluiranno nel RUNTS.

2) Trasmigrazione dai registri esistenti di ODV e APS

Ai sensi dell’articolo 54 del CTS:

“1. Con il decreto di cui all'articolo 53[1] vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4.     Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2 gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica”.

L’articolo in esame prevede dunque un processo di comunicazione al RUNTS dei dati delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) già iscritte ai relativi preesistenti registri. Questo processo è denominato trasmigrazione automatica in quanto non è necessaria una istanza in tal senso da parte delle ODV e APS coinvolte.

Ma quali sono i registri di ODV e APS che procederanno alla comunicazione al RUNTS ai fini della trasmigrazione automatica? 

I registri di cui trattasi sono quelli indicati nello schema seguente:

[1] Decreto del Ministero del Lavoro n. 106 del 15 settembre 2020.



3) Trasmigrazione automatica di ODV e APS iscritte nei registri delle Regioni e Province autonome

Il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 ha fissato nel giorno 23 novembre 2021 la data a partire dalla quale avrà avvio il popolamento iniziale del RUNTS, come è stato definito il passaggio allo stesso delle ODV e APS iscritte nei preesistenti registri dal Decreto ministeriale del 15 settembre 2020, che ha definito le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, la tenuta e a conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali e provinciali delle ODV e delle APS: i competenti uffici delle regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV iscritte nei rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. Insieme ai predetti dati saranno inviati copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto in loro possesso.

L’invio dei dati e documenti dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.

Entro i 180 giorni successivi (siamo ad agosto 2022) avrà luogo la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS previsti dal CTS: ciascun ufficio del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza, deve infatti procedere a verificare le posizioni dei singoli enti aventi sede legale nel proprio territorio. 

A questo punto possono verificarsi le seguenti ipotesi:


Ipotesi

Effetto

Mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego 

Silenzio-assenso: l’ente si intende iscritto

Le informazioni risultano incomplete

L’Ufficio richiede all'ente le informazioni e i documenti mancanti e il procedimento rimane sospeso per 60 giorni, decorsi inutilmente i quali l’iscrizione è negata

Emergono motivi ostativi all’iscrizione

L'Ufficio assegna all'ente due termini, decorsi inutilmente i quali l’iscrizione è negata:

  • 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare l’intenzione di procedere alla regolarizzazione
  • 60 giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione

Emergono motivi ostativi all’iscrizione nella sezione ODV o APS ma anche la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione

l’Ufficio lo comunica all'ente, individuando la sezione proposta e assegna due termini:

  • 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la volontà di iscriversi nella diversa sezione
  • 60 giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni che, se effettuate, portano all’iscrizione nella diversa sezione

4) APS iscritte nel registro nazionale e relative articolazioni territoriali e circoli affiliati

Il Decreto direttoriale ha stabilito che per le APS nazionali il Ministero del lavoro avrà tempo fino al 23 dicembre 2021 per trasmettere il relativo elenco e fino al 21 febbraio 2022 per completare il trasferimento degli atti in suo possesso. 

Entro i 180 giorni successivi ciascun Ufficio del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, procede alle verifiche con le stesse modalità illustrate nella tabella del paragrafo precedente.

5) Nuove iscrizioni

Dal 24 novembre 2021 sarà possibile, per gli enti diversi dalle ODV e APS iscritte nei preesistenti registri (per le quali opera la trasmigrazione automatica) e dalle Onlus, presentare all’Ufficio competente la domanda per l’iscrizione al RUNTS.

Possono dunque iscriversi a partire dal 24 novembre le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale NON iscritte nei registri preesistenti, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. 

Per le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese (per la quale non occorre attendere la data del 24/11) soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Prospetto riepilogativo:

 

Tipologia di ente

Sezione

ODV non iscritte nei registri ex legge n. 266/1991

a) Organizzazioni di volontariato

 

APS non iscritte nei registri ex legge n. 383/2000

b) Associazioni di promozione sociale

Enti filantropici

c) Enti filantropici

Reti associative

e) Reti associative

[e uno o più delle altre sezioni]

Società di mutuo soccorso

f) Società di mutuo soccorso

 

Enti atipici (che non hanno i requisiti di uno specifico tipo di ETS)

g)  Altri enti del Terzo settore

Operazioni preliminari necessarie per l’iscrizione sono:

  • verificare di avere tutti i requisiti richiesti dal CTS e di aver adeguato alle relative norme lo statuto;
  • individuare l’Ufficio RUNTS competente, sulla base della sede legale dell’ente che intende iscriversi (l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative);
  • dotarsi di una PEC dell’ente;
  • autenticarsi al Portale «Front Office» e utilizzare l’apposita funzione per la compilazione dell’istanza secondo la modulistica approvata col decreto n. 106/2020. 

L’Ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può:

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