Finalmente il 12 novembre il Ministro dell'Economia e delle finanze ha firmato il Decreto per il c.d. “fondo perequativo”, contenente le disposizioni attuative del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni Bis (articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), con il quale sono state definite:
- la percentuale minima di peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019;
- e le percentuali (differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019) da applicare al predetto calo, diminuito dei contributi COVID-19 riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.
Per il calcolo del Contributo a fondo perduto perequativo spettante, abbiamo aggiornato il nostro file Excel "Contributo perequativo: calcolo importo spettante Excel" che consente di determinare l’importo spettante.
Il tool è disponibile anche nel Pacchetto "Contributo perequativo: Excel + Circolari esplicative" comprensivo di due circolari con tutti i chiarimenti in pdf.
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Le immagini del calcolo sono state estrapolate dal nostro file Excel "Contributo perequativo: calcolo importo spettante Excel" che consente di determinare l’importo spettante.
Il tool è disponibile anche nel Pacchetto "Contributo perequativo: Excel + Circolari esplicative" comprensivo di due circolari con tutti i chiarimenti in pdf.
1) Contributo perequativo: come si calcola
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo riconosciuto, a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa, si dovrà applicare alla differenza tra:
- il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020
- e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, una diversa percentuale a seconda dei ricavi / compensi del 2019, ovvero:
% contributo spettante | Limite ricavi/compensi (euro) |
30% | ≤ 100.000 |
20% | 100.000 > e ≤ 400.000 |
15% | 400.000 > e ≤ 1.000.000 |
10% | 1.000.000 > e ≤ 5.000.000 |
5% | >5.000.000 e ≤ 10.000.000 |
Inizialmente quindi, si dovrà determinare la differenza tra risultato economico del 2020 e risultato economico 2019, se da questa differenza risulta:
- un peggioramento del risultato economico d'esercizio pari ad almeno il 30%, il contributo è dovuto.
In questo caso alla suddetta differenza, dovranno essere decurtati gli importi dei Contributi Covid eventualmente già ricevuti dall'Agenzia delle Entrate, e all'importo netto così ottenuto si applicherà la percentuale spettante (differenziata a seconda dell'ammontare dei ricavi / compensi 2019, come indicata nella tabella sopra esposta). - un peggioramento del risultato economico d'esercizio inferiore al 30%, il contributo non è dovuto.
Non spetta alcun contributo a fondo perduto se l'ammontare complessivo dei contributi Covid eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
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2) Contributo perequativo: esempio di calcolo con utilizzo del file excel
Vediamo ora alcuni esempi di calcolo elaborati con l'utilizzo del nostro file excel
Esempio 1
La società Gamma srl presenta la seguente situazione:
- Risultato economico 2019: 80.000 euro
- Risultato economico 2020: 45.000 euro
- Contributo fondo perduto "Decreto Rilancio" precedentemente ricevuto: 2.200 euro
Inserendo i dati nel nostro foglio excel
Il contributo perequativo spettante è pari a 9.840 euro ed è così determinato: [(80.000 - 45.000 - 2.200) x 30%]
Ti segnaliamo anche il Modello EDITABILE e stampabile, utile nel caso in cui la domanda è presentata da un intermediario. Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo. |