È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della transizione ecologica (MITE) riguardante le misure per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina.
Il contributo arriva a 5.000 euro per i negozianti in possesso dei requisiti. Vediamo chi può beneficiarne e i requisiti per ottenerlo.
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1) Contributo prodotti sfusi: ambito di applicazione
Il contributo economico a fondo perduto per i prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, i quali:
- attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina,
- aprono nuovi negozi, destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
In merito alla tipologia di esercizi commerciali ricordiamo la suddivisione prevista all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs 114/1998:
Esercizi di vicinato | aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti |
Medie strutture di vendita | aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti |
Grandi strutture di vendita | aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture |
Il decreto prevede espressamente la possibilità per l’esercente di promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale.
2) Prodotti sfusi e alla spina: agevolazione concedibile
Il contributo economico a fondo perduto previsto per gli anni 2020 e 2021 è:
- pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata per ciascun punto vendita
- limitato ad un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali:
- la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
- l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.
Il decreto del MITE chiarisce che non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti. L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata, alternativamente:
- dal presidente del collegio sindacale
- da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- da un professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.
3) Procedura di riconoscimento del contributo economico per i prodotti sfusi e alla spina
Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto, in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica, resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini:
- in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;
- in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30.04.2022.
La domanda deve avere queste caratteristiche:
Deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES |
Deve riportare: a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) la finalità della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili; c) l'ammontare del contributo economico richiesto; d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»; e) la dichiarazione sull'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera e) del D.Lgs 152/2006, nonché che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. |
Deve essere corredata, a pena di esclusione: a) dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; b) del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta; c) attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute. |
Il contributo è riconosciuto da parte Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, il MITE comunica il riconoscimento/diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.
4) Contributo prodotti sfusi: monitoraggio di 3 anni
Come anticipato, la durata dell'attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai 3 anni. Pertanto, ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto i beneficiari presentano al Ministero della transizione ecologica:
- entro il 31 gennaio di ciascun anno e
- per i successivi 3 anni dalla concessione del contributo,
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it.
5) Prodotti sfusi e alla spina: revoca del contributo
Nel decreto viene chiarito che il contributo economico è revocato:
nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti previsti |
nel caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni |
Il contributo economico indebitamente fruito deve essere restituito mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Il MITE può disporre controlli e verifiche sugli interventi finanziati e oggetto della presente agevolazione.