Lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. Direttiva copyright) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 4 novembre 2021.
Tra le novità, alcune delle quali appaiono di portata storica, si segnalano il riconoscimento delle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori, l’apprezzamento del ruolo degli organismi di gestione collettiva e l’introduzione di meccanismi trasparenti in linea con l’era digitale.
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1) Restyling della legge sul diritto di autore
Le disposizioni normative contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue in tema di diritti di autore approvato nella seduta del CDM del 4 novembre 2021 dettano nuovi obblighi in tema di trasparenza, di adeguamento contrattuale e, da ultimo, di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera al fine di tutelare la parte debole del rapporto contrattuale (titolare del diritto di autore o artista).
Tali misure, che sono destinate ad impattare notevolmente sulla vigente legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), garantiscono anche nuove opportunità per l’industria creativa.
Da un lato, il valore degli autori e quello degli artisti interpreti ed esecutori acquista una posizione centrale e, dall’altro, viene assicurata una maggiore trasparenza nell’utilizzo delle opere da parte delle piattaforme digitali.
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2) Adeguato compenso
Viene affermato il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale od effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti da corrispondere agli autori, agli artisti, agli interpreti o esecutori dell’opera.
In sostanza, gli artisti, interpreti ed esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali.
Le entrate originate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming dovranno essere distribuite in modo proporzionato.
In alcuni limitati casi, la remunerazione di autori e artisti, anziché essere commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario.
Nell’ipotesi di mancato accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM.
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3) Un riepilogo delle altre novità
Nuove categorie di titolari di diritti
Sono riconosciute giuridicamente le figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori di dialoghi e dei traduttori.
Obbligo di trasparenza
L’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti può essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, nei confronti delle imprese di intermediazione.
A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, le informazioni sono fornite con cadenza almeno semestrale e sono intensificate le garanzie sulla riservatezza delle informazioni fornite.
Responsabilità per la condivisione di contenuti sul web
Diventa più incisiva la tutela negoziale dei titolari dei diritti di autore e dei diritti connessi.
I prestatori dei servizi di condivisione di contenuti online rispondono per i contenuti caricati dai loro utenti al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti.
Debutta un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali per l'uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi online.
Uso del materiale protetto da copyright
Viene rafforzata la possibilità di utilizzare anche in forma digitale il materiale protetto dal diritto d'autore.
Le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri.
Una disciplina specifica è introdotta per lo sfruttamento delle opere fuori commercio nell’intento di incentivare un maggiore accesso transfrontaliero e online ai cittadini europei.
Negoziazione assistita
È stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrano difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand.
Ogni parte può chiedere l’assistenza dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunciazioni), che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negozial, anche in materia di determinazione del compenso dovuto.
Organismi di gestione collettiva
Per tutelare i soggetti apolidi o non identificati, sono legittimati ad intervenire gli organismi di gestione collettiva, tenuti a rispettare diversi limiti e garanzie.
Viene valorizzato il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti.
Estrazione di testo e dati per scopi di ricerca scientifica
Gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare solo gli esiti delle ricerche (attività di estrazione di testo e dati per scopi di ricerca scientifica), non anche il materiale utilizzato nel corso delle stesse.
Revoca dell’esclusiva
Al fine di garantire maggior flessibilità, è stato ampliato il termine temporale entro cui deve avvenire lo sfruttamento delle opere in mancanza del quale l’autore/l’artista ha il diritto di agire per ottenere:
- la risoluzione del contratto di licenza;
- la revoca dell’esclusiva.
Relazione AGCOM
L’AGCOM, trascorsi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, trasmette alle Camere una relazione in merito all’applicazione di propria competenza della nuova disciplina sui diritti d’autore e sui diritti connessi introdotta dal legislatore.
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