Con la legge 147/2021, di conversione del D.L. 118/2021, è andata in onda la 12^ modifica della legge fallimentare, uscita dalla riforma contenuta nel D. Lgs. 5/2006.
Infatti, dopo quel provvedimento attuativo della legge delega 80/2005, ha fatto seguito una produzione legislativa particolarmente intensa, sempre tesa a modificare le regole delle nuove procedure concorsuali, che è costituita dalle seguenti norme: D. Lgs. 169/2007, leggi 69/2009, 122/2010, 134/2012, 221/2012, 98/2013, 9/2014, 132/2015, 119/2016, D. Lgs. 54/2018, leggi 40/2020, 147/2021.
Se a questo aggiungiamo che per gli operatori economici non assoggettabili alla legge fallimentare sono state emanate 3 leggi, ossia la 3/2012 (tuttora in vigore), successivamente modificata dalle leggi 221/2012, e 176/2020, si arriva a quota 15 provvedimenti legislativi.
Infine, anche se non è ancora entrato in vigore, bisogna considerare che dal 2019 esiste un Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, contenuto nel D.Lgs. 14/2019, attuativo della legge delega 155/2017, anche questo modificato successivamente dal D.Lgs. 147/2020.
Insomma, anche non considerando la legge delega, si arriva all’incredibile numero di 17 provvedimenti normativi, che hanno cercato di regolamentare le soluzioni alla crisi di impresa, e questo in appena 15 anni (2006-2021).
E’ chiaro che per operatori economici, professionisti, e gli stessi magistrati dei Tribunali fallimentari questo continuo cambiamento di regole, a cui si è aggiunto un duplice rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa, abbia costituito una difficoltà tutt’altro che trascurabile, non solo in conseguenza del necessario aggiornamento delle proprie conoscenze, ma anche per definire nuove prassi coerenti con le nuove regole.
Questa inflazione legislativa ha prodotto anche una notevole diversificazione dei procedimenti tesi a consentire il superamento della situazione di una crisi di impresa.
Infatti oggi se ne contano in tutto 11, di cui 7 sono destinati alle imprese che rispettano almeno uno dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 della legge fallimentare (attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro, fatturato superiore a 200.000 euro, debiti superiori a 500.000 euro), 3 per gli operatori economici che non rispettano nessuno di quei requisiti, ed 1 per le persone fisiche indebitate.
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1) Procedure per le imprese
Qui di seguito si riportano le diverse procedure per le imprese più grandi, che sono previste in parte dalla legge fallimentare, ed in parte dal recente D.L. 118/2021 (convertito con la legge 147/2021):
1) il piano di risanamento (R.D. 267/42);
2) l’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui esistono 4 versioni (R.D. 267/42);
3) il concordato preventivo (R.D. 267/42);
4) il concordato fallimentare (R.D. 267/42);
5) il procedura fallimentare (R.D. 267/42);
6) la Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021);
7) il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (D.L. 118/2021).
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2) Le procedure per i piccoli operatori economici
Per gli operatori economici che invece non rispettano nessuno dei 3 requisiti dimensionali sopra richiamati (in cui rientrano i lavoratori autonomi, i professionisti, i piccoli imprenditori), sono previste le seguenti procedure disciplinate dalla legge 3/2012 e dal D.L. 118/2021:
1) l’accordo di composizione della crisi (legge 3/2012);
2) la liquidazione del patrimonio (legge 3/2012);
3) la versione semplificata della Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021).
Invece per le famiglie, la legge 3/2012 delinea questa ulteriore procedura: il piano del consumatore.
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3) Procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
A queste 11 procedure, si possono aggiungere quelle previste dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), destinate a sostituire quelle previste dalla legge fallimentare il 16 maggio 2022.
Si fa riferimento, per quanto riguarda le imprese che rispettano i requisiti dimensionali sopra ricordati, alle seguenti procedure:
1) la procedura di allerta (la cui entrata in vigore è rinviata al 31 dicembre 2023);
2) la composizione assistita della crisi allerta (la cui entrata in vigore è rinviata al 31 dicembre 2023);
3) il piano attestato di risanamento;
4) l’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui esistono 4 versioni;
5) il concordato preventivo;
6) il concordato nella liquidazione giudiziale;
7) la procedura di liquidazione giudiziale.
Per gli altri operatori economici, ossia quelli che non superano nessuna delle soglie di 300.000 euro (attivo), 200.000 (ricavi), 500.000 (debiti), sono previste le seguenti soluzioni:
8) il concordato minore;
9) la liquidazione controllata.
Per le persone fisiche è infine previsto:
10) la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
A queste si dovrebbero aggiungere le procedure della Composizione negoziata della crisi di impresa, e il connesso Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, stabiliti dal D.L. 118/2021, che dovrebbe affiancarsi a quelle del Codice della crisi di impresa (contenuto nel D.Lgs. 14/2019), che porterebbe il totale dei procedimenti a 12.