A seconda del tipo condominio e del tipo di impianto di riscaldamento centralizzato su cui si va ad intervenire, la contabilizzazione del calore per il riscaldamento del condominio può essere diretta o indiretta.
Come precisa l’ENEA, la distribuzione verticale (tipo a) è la tipologia più diffusa sul territorio italiano ed è caratterizzata da montanti verticali che distribuiscono il fluido termovettore (generalmente acqua calda) ai corpi scaldanti (generalmente radiatori) dei vari appartamenti posti sui diversi piani. In questo tipo di distribuzione, in ciascuna unità immobiliare esistono tanti punti di prelievo dell’energia termica (generalmente non intercettabili) quanti sono i corpi scaldanti presenti al suo interno.
La distribuzione orizzontale è, invece, la tipologia impiantistica attualmente più utilizzata, in cui il fluido termovettore in uscita dal generatore centralizzato è distribuito ad ogni unità immobiliare attraverso un sistema composto da una colonna montante principale e una serie di circuiti “ad anello” con collettori di distribuzione e con moduli di derivazione di zona ispezionabili.
In questo tipo di distribuzione, ciascuna unità immobiliare è dotata di un unico punto di prelievo dell’energia termica (generalmente intercettabile nella cassetta di derivazione) (ENEA).
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1) La distribuzione orizzontale: prima scelta per il Legislatore
L’art. 9 comma 5, lettera b) del D.Lgs. n.102/2014 precisa che è obbligatoria l'installazione, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
Il legislatore, quindi, impone, come preventiva opzione, il sistema della contabilizzazione diretta, che prevede l’installazione di un sotto-contatore per ciascuna unità immobiliare nel punto di diramazione dell’impianto all’interno dell’unità immobiliare (cioè all’ingresso dell’unità immobiliare privata), andando a valutare alcuni parametri del fluido termovettore (l’acqua calda che passa nei tubi del riscaldamento) in ingresso e in uscita dall’appartamento.
È un metodo applicabile con qualsiasi tipo di corpo scaldante, ma solo in condomini con impianti a distribuzione orizzontale, caratterizzati da un unico circuito di alimentazione per ogni unità immobiliare (cioè un unico punto di prelievo dell’unità immobiliare). I sistemi di contabilizzazione diretta consentono ai singoli utenti di determinare direttamente il consumo di energia volontaria (espresso in chilowattora, kWh) mediante contatori individuali di energia termica, senza effettuare altre misure e stime dell’energia. In altre parole, nel caso di contabilizzazione diretta i consumi involontari, ovvero le dispersioni della rete di distribuzione, sono dati per differenza, sottraendo al consumo totale (energia totale erogata dal generatore) quello delle unità immobiliari e dei locali a uso collettivo (se presenti).
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2) Riscaldamento condominio: la distribuzione verticale come seconda scelta
Qualora l’installazione del sotto-contatore per unità immobiliare non sia tecnicamente possibile, non sia efficiente in termini di costi, non sia proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali (situazioni tutte da certificarsi in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato), per la misura del riscaldamento si deve ricorrere, sempre a carico dei singoli condomini, all'installazione di ripartitori in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari (si parla allora di contabilizzazione indiretta).
Il ripartitore non misura direttamente l’energia come farebbe un contatore, ma rileva dei dati che poi, confrontati con i dati complessivi del condominio, consentiranno di ripartire tra i vari radiatori il totale dell’energia termica.
Merita di essere ricordato, però, che, qualora sussista un impedimento (cioè eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali) anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta un’ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato.
3) Riscaldamento del condominio: esimenti e controlli
Cone abbiamo visto il DLgs. n.102/2014 prevede esimenti all’utilizzo del sistema di contabilizzazione in ambito condominiale. È evidente che le relazioni volte a dimostrare gli ostacoli alla contabilizzazione devono essere corrette dal punto di vista metodologico e/o redatte in coerenza con la normativa; in ogni caso, devono essere sufficientemente suffragate da elementi oggettivi nella determinazione dei costi e dei benefici: in caso contrario possono essere oggetto di contenziosi e di contestazione da parte dell’Organo di Controllo preposto.
Si ricorda che dal luglio 2021, però, è cambiato tutto: è uscita la norma UNI/TS 11819:2021 dal titolo “Linea guida per la valutazione tecnico-economica per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione”. Come ha rilevato autorevole studioso della materia (M. Magri), questa linea guida è particolarmente utile :
- sia ai professionisti per redigere una relazione che sia davvero a norma di legge,
- sia alle Regioni per verificare che una relazione esistente sia valida, ed in caso, procedere con le sanzioni al riparo da eventuali ricorsi.