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WEB TAX: SINTESI SU PRASSI INTERNA E DIBATTITO INTERNAZIONALE

Web Tax: sintesi su prassi interna e dibattito internazionale

Imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax, c.d. “Web tax”): una sintesi su prassi interna e dibattito internazionale

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All’inizio del 2020 è entrata in vigore la nuova Imposta sui servizi digitali (ISD, c.d. “web tax”, si veda il nostro precedente articolo "Web tax 2020: che cosa cambia").

Sul piano interno, sono stati emanati:

  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. 13185 del 15/01/2021) che ne definisce le modalità applicative
  • l’ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25/01/2021 (prot. 22879/2021) con il quale vengono approvati il modello di versamento e le relative istruzioni
  • nonché la Risoluzione n. 14/E del 01/03/2021 che istituisce i codici tributo da utilizzare.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una corposa circolare (n. 3 del 23/03/2021) per spiegare passo passo la nuova imposta.

Sul piano internazionale, frattanto, è continuato il dibattito ed il confronto sull’opportunità di introdurre regole di tassazione condivise per le imprese multinazionali, al fine di raggiungere una tassazione minima uniforme ed evitare il fenomeno dell’erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti verso i paesi a bassa pressione fiscale (c.d. Beps, Base Erosion and Profit Shifting).

Vediamo sinteticamente i principali punti dei due aspetti (la prassi interna ed il dibattito internazionale).

1) Web Tax: la prassi interna

Dai documenti sopra citati emergono alcuni elementi di particolare interesse ai fini della concreta applicazione della norma. In particolare si segnalano:

  • la specificazione che i ricavi derivanti dalla veicolazione di una pubblicità mirata sono quelli sia conseguiti dal soggetto che si occupa di collocare il contenuto pubblicitario sul sito di terzi, sia il soggetto che ospita tale contenuto pubblicitario (punto 3.5 Provv. 13/01/2021);
  • viene ribadito (anche con vari esempi) lo “sfasamento” temporale pari ad un anno tra l’individuazione dei soggetti passivi [anno n-1] e l’ammontare dei ricavi dei medesimi soggetti su cui applicare l’aliquota d’imposta [anno n] (pagg. 12-17 Circolare n. 3/2021);
  • col termine “utente” si intendono sia il fornitore sia il cliente, pertanto basta che uno dei due sia localizzato in Italia per assoggettare l’operazione all’ISD (pag. 55 Circolare n. 3/2021);
  • i ricavi imponibili sono solo quelli che derivano da una partecipazione attiva dell’utente al processo di rete, restando quindi esclusi dall’ISD i profitti derivanti dalla trasmissione dei dati generati dalle infrastrutture di rete mediante la loro interazione con le schede telefoniche (S.I.M. cards): “Quest’ultime, infatti, non possono essere considerate interfacce digitali rilevanti ai fini dell’imposta, in quanto trattasi di schede elettroniche o circuiti integrati che consentono la connessione (cosiddetta “identificazione”) degli utenti alla rete di comunicazione. L’utente, in questa ipotesi, non svolge nessun comportamento attivo che produce valore per l’impresa, in quanto gli eventi di rete si producono dal semplice aggancio della SIM alle celle di rete e rispetto ai quali l’utente ha un ruolo del tutto passivo ed inerte.” (pag. 33 Circolare n. 3/2021);
  • sono esclusi dall’ISD gli eventuali servizi formalmente tassabili (es. interazione tra utenti) ma resi all’interno di un’interfaccia digitale che svolge prevalentemente servizi esclusi (pag. 39 Circolare n. 3/2021);
  • la dichiarazione annuale non è dovuta in assenza di ricavi imponibili (pag. 75 Circolare n. 3/2021);
  • non si applicano le sanzioni relativamente al primo anno di imposta, nonché riguardo alle violazioni commesse fino a 60 gg dalla pubblicazione del Provvedimento del 13/01/2021 (pag. 83 Circolare n. 3/2021);
  • poiché le convenzioni stipulate dall’Italia con altri Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni afferiscono a redditi e patrimoni, ed essendo l’ISD riconducibile alla tipologie delle imposte indirette (esulando in tal modo dall’ambito delle predette convenzioni), ciò significa che potrebbero teoricamente verificarsi casi di doppia imposizione (pagg. 85-87 Circolare n. 3/2021);
  • l’Imposta sui Servizi digitali è deducibile sia dall’Ires che dall’Irap (pag. 87 Circolare n. 3/2021).

2) Web Tax: il dibattito internazionale

A partire dal 2015 in sede OCSE ha preso avvio il progetto Beps [1] al fine di giungere a soluzioni condivise per una migliore ripartizione internazionale dell’imposizione sulle aziende, posto che globalizzazione e digitalizzazione hanno spesso dato luogo a fenomeni di spostamento della materia imponibile verso stati a bassa pressione fiscale. Il G20 si è unito a tale progetto, dando luogo ad una “cornice inclusiva” (Inclusive Framework) tra le due istituzioni per lavorare sul tema. 

Dopo anni di dibattiti e confronti [2], si è giunti alla proposta di una soluzione a “due pilastri” per affrontare le sfide della digitalizzazione economica. 

“Il primo pilastro mira a garantire una distribuzione più equa degli utili e dei diritti di tassazione tra i paesi rispetto alle più grandi multinazionali, che sono le vincitrici della globalizzazione. Il secondo pilastro cerca di porre un limite alla concorrenza fiscale sull'imposta sul reddito delle società attraverso l'introduzione di un'imposta minima globale sulle società che i paesi possono utilizzare per proteggere le proprie basi imponibili. Il secondo pilastro non elimina la concorrenza fiscale, ma ne pone dei limiti concordati a livello multilaterale.” [3]

Sinteticamente, il primo pilastro prevede la riallocazione territoriale del diritto di esigere le imposte dalle grandi multinazionali, assegnando una quota dei profitti alla tassazione dei mercati (e quindi degli stati nazionali) ove le stesse operano, indipendentemente da una presenza fisica in quei mercati. 

Il secondo pilastro prevede che vi sia un’imposizione minima globale sulle multinazionali pari ad almeno il 15%.

La soluzione a due pilastri ha raccolto il consenso del G7 del giugno scorso (nella riunione parallela londinese dei Ministri delle finanze) e si è materializzata in una Dichiarazione Ocse/G20 del 1 luglio 2021, cui hanno aderito 134 paesi [4], la quale, portando a compimento il lavoro di questi anni, ha previsto che:

  1. quanto al primo pilastro, che le multinazionali con oltre 20 miliardi di euro di fatturato ed almeno un 10% di utile operativo (ricavi meno costi di produzione) vedranno riallocati una cifra tra il 20% ed il 30% dell’utile superiore al predetto 10% negli stati ove tale profitto sia stato conseguito (ripetiamo, indipendentemente dalla loro presenza fisica), prevedendo che in tal modo saranno riallocati circa 100 miliardi di dollari di profitti;
  2. quanto al secondo pilastro, che le multinazionali con almeno 750 milioni di euro di fatturato pagheranno un’imposta societaria al minimo del 15%; ciò dovrebbe comportare maggiori entrate globali per circa 150 miliardi di dollari.

Tale intesa è stata recepita dai Ministri delle finanze e dai Governatori delle Banche centrali a Venezia il 9-10 luglio durante la riunione a loro dedicata nell’ambito del percorso del G20 (a presidenza italiana).

Con una dichiarazione in data 8 ottobre 2021 [5] l’Ocse ha annunciato la sottoscrizione dell’accordo (lievemente rivisto) sul sistema a due pilastri [6] – a partire dal 2023 - da parte di 136 paesi su 140 partecipanti all’Inclusive Framework (mancano Kenya, Nigeria, Pakistan e Sri Lanka):

  • con la fissazione al 25% della quota degli utili riallocabili oltre la soglia dell’utile operativo del 10% (riquantificati globalmente in 125 miliardi di dollari),
  • nonché con la fissazione al 15% (e non “al minimo del 15%”) della minimum tax globale. 

Tale rivisitato accordo è stato approvato dai Ministri delle finanze e dai Governatori delle Banche centrali del G20 a Washington il 13 ottobre e dai leader del G20 di Roma il 30-31 ottobre.

I paesi aderenti mirano a firmare una convenzione multilaterale nel corso del 2022, con un'attuazione effettiva nel 2023, la quale tuttavia dipenderà da una pronta ricezione delle nuove regole da parte delle numerose legislazioni nazionali, che sarà il vero banco di prova per verificare l’effettiva volontà di implementare tale riforma.

Gli accordi prevedono anche l’eliminazione della varie web tax esistenti. D’altra parte si ricorda che la web tax italiana già prevede la sua auto-abrogazione dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

______________________________

[1] Cfr. https://www.oecd.org/tax/beps/ 

[3] Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Luglio 2021, pag. 3, in https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-addressing-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf

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