Il principio di “derivazione rafforzata”, già operante per i soggetti che adottano i principi IAS (International Accounting Standards) stabilisce il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale. In pratica, si imputano i costi e i proventi a Conto Economico nel rispetto dei principi contabili, derogando a quanto previsto dal TUIR. La derivazione rafforzata non è applicabile alle micro imprese ossia quelle definite dall’art. 2435-ter cod. civ..
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1) Derivazione semplice e derivazione rafforzata
Il principio di derivazione rafforzata è stato introdotto nel nostro ordinamento fiscale dall’articolo 13-bis del D.L. 244/2016, che ha modificato l’art. 83, c.1 del TUIR, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio.
La circolare AdE 7/E/2011 chiarisce e definisce i concetti di qualificazione (esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere), classificazione (individuazione della specifica tipologia di provento o di onere) e imputazione temporale (la corretta individuazione del periodo d’imposta) che vengono adottati in sede di redazione del bilancio escludendo, tuttavia, i criteri valutativi.
Tale principio, inoltre, può essere applicato anche per i soggetti che redigono bilancio secondo le disposizioni previste dai nuovi principi contabili nazionali redatti dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), così come previsto dal combinato delle due disposizioni (nuovo articolo 83 e del D.M. 48/2009).
La derivazione rafforzata si distingue, invece, dalla derivazione semplice in quanto quest’ultima prevede che i costi e i proventi, che rilevano dal punto di vista fiscale, debbano transitare necessariamente per il conto economico.
Nella determinazione dell’imponibile, pertanto, è molto importante distinguere gli elementi che rispondono a criteri di imputazione temporale da quelli che sono relativi ad un semplice criterio valutativo; tali elementi riguardano soprattutto la disciplina degli ammortamenti.
Proprio sugli ammortamenti è possibile che si verifichi una difformità temporale tra quanto stabilito dal documento OIC 16 e quanto previsto dal TUIR.
Si pensi, per esempio, ad un’impresa macro a cui viene consegnato un bene a fine dicembre, mentre il contratto prevede il trasferimento dei rischi e benefici a metà gennaio dell’anno successivo: quando inizierà l’ammortamento?
Nella fattispecie, per il principio di derivazione rafforzata, l’ammortamento, inizia dal momento in cui il bene è idoneo all’uso, quindi escludendo quanto previsto dal contratto, alla fine dell’anno precedente.
Nel caso di acquisto di un fabbricato da parte di una spa nell’anno in corso, invece, con la valutazione da parte di un tecnico del terreno che risulti essere il 10 % del valore complessivo del fabbricato, è plausibile ritenere che il valore del terreno rientri nella sfera dei criteri valutativi, per cui non è possibile applicare la derivazione rafforzata per la deduzione totale, ma l’ammortamento previsto sarà del 70%-80% del valore complessivo.
Attraverso un’interpretazione estensiva, anche la Corte di Cassazione ha ammesso la deducibilità delle quote all’atto dell’acquisizione di un bene, anche se non ancora entrato in funzione (sent.12502 del 04/06/2014). Esiste, pertanto, una valutazione della deducibilità delle quote di ammortamento che va verificata caso per caso.
Diverso discorso vale , invece, per il super ammortamento, in quanto in base alla circolare 4/E/2017 dell’AdE, per il calcolo della variazione diminutiva, la derivazione rafforzata non si applica mai.
Inevitabilmente, la derivazione rafforzata ha influenza anche sulla detenzione dei Bitcoin a seconda se parliamo di soggetti che adottano gli IAS e OIC e le microimprese che non seguono tali principi contabili. Infatti, a parità di detenzione di valuta virtuale, per le prime imprese la derivazione rafforzata farebbe derogare a quanto previsto dal TUIR all’art.83, mentre per le seconde ,la detenzione dei Bitcoin come assimilazione alle valute estere, si potrebbero applicare le rilevanze tributarie nelle valutazioni di fine anno.
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