Spesso nella pratica fiscale ci si chiede se e quali debiti tributari siano oggetto di deducibilità anche ai fini fiscali. La risposta è tutt’altro che univoca e dipende dalla tipologia di imposta o tassa e dal motivo del pagamento (se per versamento spontaneo o in base ad atto impositivo). Con il presente articolo si riepilogano le regole in merito.
Innanzi tutto il criterio di imputazione da seguire è quello della cassa così come previsto nell’art. 99 Tuir secondo cui “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, non sono ammesse in deduzione.. mentre le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
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1) Iva indetraibile
Come si ricava indirettamente dalla norma, l’Iva indetraibile è normalmente imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce e sempre che ne sia stato effettuato il pagamento.
Esempio: acquisto e gestione di autovettura da concedere in uso promiscuo al dipendente con inserimento del fringe benefit in busta paga. In questo caso l’IVA indetraibile per l’azienda è deducibile fiscalmente in quanto onere sopportato dalla società.
Interessi passivi per Iva trimestrale – le imprese che optano per il versamento dell’IVA trimestrale, devono versare una maggiorazione del 1% a titolo di interessi. Tali interessi non sono deducibili per espressa disposizione legislativa (art. 66 comma 11 DL 331/93).
Ravvedimento operoso– la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF.
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2) Imposta di registro
È normalmente deducibile ai sensi dell’art. 99 Tuir, sia ai fini IRES/IRPEF che ai fini IRAP. La spesa di registrazione di un contratto di locazione sostenuta in un’unica soluzione, è deducibile interamente nell’esercizio del pagamento. In taluni casi la spesa è da capitalizzare quando ha valenza pluriennale (es. acquisto di azienda), oppure viene imputata come onere accessorio al costo cui si riferisce (es. acquisto di terreno edificabile o fabbricato strumentale da privato).
Ravvedimento operoso– la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.
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3) Imu
La deducibilità è possibile per l’Imu effettivamente pagata sui beni strumentali delle imprese e lavoratori autonomi. Si precisa al proposito che l’Imu per l’immobile in leasing è pagata dal conduttore. La deducibilità è parziale:
- per il 2020 e 2021 è il 60% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali;
- dal 2022 il 100% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali;
Per quanto riguarda la strumentalità degli immobili occorre distinguere:
- per le imprese strumentali sia per natura che per destinazione
- per i lavoratori autonomi solo per destinazione a prescindere dalla categoria catastale.
L’IMU è indeducibile ai fini IRAP.
L’IMU è indeducibile per gli immobili merce o patrimonio e anche per gli immobili con utilizzo promiscuo (circ.10/E/2014)
Ravvedimento operoso- la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.
4) Irap
L’IRAP è generalmente indeducibile dalle imposte sui redditi, a parte le seguenti eccezioni:
- La quota IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti è deducibile dall’Ires/Irpef . Trattasi sostanzialmente dell’IRAP che si genera per effetto dell’indeducibilità del costo del lavoro.
- L’IRAP dovuta sugli oneri finanziari netti è deducibile ai fini Ires/Irpef in misura forfettaria per il 10% di quanto pagato.
Si precisa che la somma delle deduzioni non può eccedere il minore tra l’imposta pagata nell’esercizio e quella dovuta per l’esercizio stesso.
Ravvedimento operoso- vale quanto sopra.
5) Altri debiti deducibili e indeducibili
Il diritto camerale, la tassa rifiuti, il canone di occupazione aree pubbliche, l’imposta di pubblicità, l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative.
Le imposte da condono, le imposte sostitutive e da rivalutazione (a meno che le medesime norme istitutive non dispongano esplicitamente la loro deducibilità) e le sanzioni da ravvedimento operoso. Non sono deducibili infine le imposte e le sanzioni che derivano da atti di accertamento e del contenzioso tributario, mentre per quanto riguarda gli interessi passivi a questi afferenti la R.M. n. 178 del 9 novembre 2001 ne ha precisato la loro deducibilità.