HOME

/

FISCO

/

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

/

IMPOSTE, SANZIONI ED INTERESSI: DEDUCIBILITÀ E INDEDUCIBILITÀ AI FINI FISCALI

Imposte, sanzioni ed interessi: deducibilità e indeducibilità ai fini fiscali

‌Un riepilogo dei debiti tributari per imposte sanzioni e interessi in relazione alla loro deducibilità o indeducibilità dalle imposte sui redditi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Spesso nella pratica fiscale ci si chiede se e quali debiti tributari siano oggetto di deducibilità anche  ai fini fiscali. La risposta è tutt’altro che univoca e dipende dalla tipologia di imposta o tassa e dal motivo del pagamento (se per versamento spontaneo o in base ad atto impositivo). Con il presente articolo si  riepilogano le regole in merito.

Innanzi tutto il criterio di imputazione da seguire è quello della cassa così come previsto nell’art. 99 Tuir secondo cui “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, non sono ammesse in deduzione.. mentre le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

Ti potrebbero interessare:

1) Iva indetraibile

Come si ricava indirettamente dalla norma, l’Iva indetraibile è normalmente imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce e sempre che ne sia stato effettuato il pagamento.

Esempio: acquisto e gestione di autovettura da concedere in uso promiscuo al dipendente con inserimento del fringe benefit in busta paga. In questo caso l’IVA indetraibile per l’azienda è deducibile fiscalmente in quanto onere sopportato dalla società.

Interessi passivi per Iva trimestrale – le imprese che optano per il versamento dell’IVA trimestrale, devono versare una maggiorazione del 1% a titolo di interessi. Tali interessi non sono deducibili per espressa disposizione legislativa (art. 66 comma 11 DL 331/93).

Ravvedimento operoso– la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF.

Ti potrebbero  interessare:

2) Imposta di registro

È normalmente deducibile ai sensi dell’art. 99 Tuir, sia ai fini IRES/IRPEF che ai fini IRAP. La spesa di registrazione di un contratto di locazione sostenuta in un’unica soluzione, è deducibile interamente nell’esercizio del pagamento. In taluni casi la spesa è da capitalizzare quando ha valenza pluriennale (es. acquisto di azienda), oppure viene imputata come onere accessorio al costo cui si riferisce (es. acquisto di terreno edificabile o fabbricato strumentale da privato).

Ravvedimento operoso– la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.

3) Imu

La deducibilità è possibile per l’Imu effettivamente pagata sui beni strumentali delle imprese e lavoratori autonomi. Si precisa al proposito che l’Imu per l’immobile in leasing è pagata dal conduttore. La deducibilità è parziale:

  • per il 2020 e 2021 è il 60% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali;
  • dal 2022 il 100% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali;

Per quanto riguarda la strumentalità degli immobili occorre distinguere:

  • per le imprese strumentali sia per natura che per destinazione
  • per i lavoratori autonomi solo per destinazione a prescindere dalla categoria catastale.

L’IMU è indeducibile ai fini IRAP.

L’IMU è indeducibile per gli immobili merce o patrimonio e anche per gli immobili con utilizzo promiscuo (circ.10/E/2014)

Ravvedimento operoso- la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.

4) Irap

L’IRAP è generalmente indeducibile dalle imposte sui redditi, a parte le seguenti eccezioni:

  • La quota IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti è deducibile dall’Ires/Irpef . Trattasi sostanzialmente dell’IRAP che si genera per effetto dell’indeducibilità del costo del lavoro.
  • L’IRAP dovuta sugli oneri finanziari netti è deducibile ai fini Ires/Irpef in misura forfettaria per il 10% di quanto pagato.

Si precisa che la somma delle deduzioni non può eccedere il minore tra l’imposta pagata nell’esercizio e quella dovuta per l’esercizio stesso.

Ravvedimento operoso- vale quanto sopra.

5) Altri debiti deducibili e indeducibili

SONO DEDUCIBILI:
Il diritto camerale, la tassa rifiuti, il canone di occupazione aree pubbliche, l’imposta di pubblicità, l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative.
SONO INDEDUCIBILI:
Le imposte da condono, le imposte sostitutive e da rivalutazione (a meno che le medesime norme istitutive non dispongano esplicitamente la loro deducibilità) e le sanzioni da ravvedimento operoso. Non sono deducibili infine le imposte e le sanzioni che derivano da atti di accertamento e del contenzioso tributario, mentre per quanto riguarda gli interessi passivi a questi afferenti la R.M. n. 178 del 9 novembre 2001 ne ha precisato la loro deducibilità.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 25/11/2024 TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

Omaggi natalizi imprese 2024: regole in vigore

Omaggi natalizii imprese 2024: regole di deducibilità valide ad oggi per le prossime festività. La bozza di DDL di bilancio prevede novità valide però dal 2025

Detrazioni Irpef 2025: il tetto massimo previsto dal 1° gennaio

Tetto max per le detrazioni irpef dal 2025, Privilegiate le famiglie numerose. Vediamo la norma sul quoziente familiare dalla bozza di DDL di Bilancio 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.