La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 31,9 miliardi di euro per sostenere le aziende colpite dall'epidemia di coronavirus.
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Molte aziende in Italia hanno visto i loro ricavi diminuire significativamente a causa dell'epidemia di coronavirus e delle misure necessarie per limitarne la diffusione. Questo regime di 31,9 miliardi di euro permetterà all'Italia di sostenere queste aziende aiutandole a soddisfare le loro esigenze di liquidità e a coprire i costi fissi che non sono coperti dalle loro entrate. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili per mitigare l'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, in linea con le regole dell'UE".
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1) Le misure di sostegno italiane
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, un regime di aiuti di 31,9 miliardi di euro per sostenere le imprese colpite dal coronavirus e le misure restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.
Il regime consiste in due misure:
(i) importi limitati di aiuto;
(ii) sostegno per i costi fissi non coperti sostenuti durante il periodo tra marzo 2020 e dicembre 2021 o parti di tale periodo.
Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano (ad eccezione del settore finanziario).
Nell'ambito del regime, importi limitati di aiuto prenderanno la forma di
(i) esenzioni e riduzioni fiscali;
(ii) crediti d'imposta;
(iii) sovvenzioni dirette.
Dato che la maggior parte dell'aiuto sarà concessa automaticamente e i massimali di aiuto si applicheranno non solo al beneficiario diretto ma anche alle sue affiliate, i beneficiari ammissibili dovranno indicare in un'autodichiarazione ex ante l'importo degli importi limitati di aiuto e di sostegno per i costi fissi non coperti richiesti.
Questo dovrebbe anche permettere alle autorità italiane di controllare meglio il rispetto del quadro di riferimento temporaneo, in particolare per le società dello stesso gruppo.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo.
In particolare:
- per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato,
- gli aiuti (i) non supereranno 225.000 euro per impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 270.000 euro per impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di euro per impresa attiva in tutti gli altri settori;
- (ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2021.
- per quanto riguarda il sostegno ai costi fissi non coperti, l'aiuto (i) non supererà l'importo complessivo di 10 milioni di euro per impresa;
- (ii) coprirà i costi fissi non coperti sostenuti in un periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 2021;
- (ii) sarà concesso solo alle imprese che non erano considerate in difficoltà già al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole imprese che sono ammissibili anche se già in difficoltà;
- (iii) sarà concesso non oltre il 31 dicembre 2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo.
Su questa base, la Commissione ha approvato la misura di aiuto ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.
2) Il contesto degli Aiuti di Stato
La Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo per consentire agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus.
Il quadro di riferimento temporaneo, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede i seguenti tipi di aiuti che possono essere concessi dagli Stati membri:
(i) sovvenzioni dirette, iniezioni di capitale, vantaggi fiscali selettivi e pagamenti anticipati fino a 225.000 euro a un'impresa attiva nel settore agricolo primario, 270.000 euro a un'impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di euro a un'impresa attiva in tutti gli altri settori per far fronte alle sue urgenti necessità di liquidità. Gli Stati membri possono anche concedere, fino al valore nominale di 1,8 milioni di euro per impresa, prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio, tranne nel settore dell'agricoltura primaria e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, dove si applicano i limiti di 225.000 euro e 270.000 euro rispettivamente per impresa.
(ii) Garanzie statali per i prestiti presi dalle imprese per assicurare che le banche continuino a fornire prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie statali possono coprire fino al 90% del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il capitale circolante immediato e i bisogni di investimento.
(iii) Prestiti pubblici sovvenzionati alle imprese (debito senior e subordinato) con tassi d'interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire i bisogni immediati di capitale d'esercizio e d'investimento.
(iv) Salvaguardie per le banche che canalizzano gli aiuti di Stato all'economia reale che tali aiuti siano considerati come aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle banche stesse, e fornisce indicazioni su come assicurare una minima distorsione della concorrenza tra le banche.
(v) Assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il rispettivo paese è temporaneamente "non vendibile".
(vi) Sostegno alla ricerca e allo sviluppo (R&S) legati al coronavirus per affrontare l'attuale crisi sanitaria sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o vantaggi fiscali. Un bonus può essere concesso per progetti di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri.
(vii) Sostegno alla costruzione e all'ampliamento degli impianti di prova per sviluppare e testare prodotti (compresi vaccini, ventilatori e indumenti protettivi) utili per affrontare l'epidemia di coronavirus, fino al primo impiego industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, vantaggi fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie no-loss. Le imprese possono beneficiare di una maggiorazione quando il loro investimento è sostenuto da più di uno Stato membro e quando l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto.
(viii) Sostegno alla produzione di prodotti rilevanti per affrontare l'epidemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, vantaggi fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie no-loss. Le imprese possono beneficiare di una maggiorazione quando il loro investimento è sostenuto da più di uno Stato membro e quando l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto.
(ix) Sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o sospensioni degli oneri sociali per i settori, le regioni o i tipi di imprese più colpiti dall'epidemia.
(x) Sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti di quelle aziende in settori o regioni che hanno sofferto maggiormente per l'epidemia di coronavirus, e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare personale.
(xi) Aiuti mirati alla ricapitalizzazione di società non finanziarie, se non sono disponibili altre soluzioni adeguate. Sono previste misure di salvaguardia per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni relative alla necessità, all'adeguatezza e all'entità dell'intervento; condizioni relative all'ingresso dello Stato nel capitale delle società e alla remunerazione; condizioni relative all'uscita dello Stato dal capitale delle società interessate; condizioni relative alla governance, compresi il divieto dei dividendi e i massimali di remunerazione per gli alti dirigenti; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizione e misure supplementari per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e di comunicazione.
(xii) Sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 10 milioni di euro per impresa.
3) Conclusioni
La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, purché siano rispettate le condizioni del quadro di riferimento temporaneo.
Il quadro di riferimento temporaneo consente agli Stati membri di combinare tutte le misure di sostegno tra loro, ad eccezione dei prestiti e delle garanzie per lo stesso prestito e che superano le soglie previste dal quadro di riferimento temporaneo.
Consente inoltre agli Stati membri di combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito del quadro temporaneo con le possibilità esistenti:
- di concedere de minimis a un'impresa fino a 25.000 euro in tre anni fiscali per le imprese attive nel settore agricolo primario,
- 30.000 euro in tre anni fiscali per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- e 200.000 euro in tre anni fiscali per le imprese attive in tutti gli altri settori.
Allo stesso tempo, gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare il cumulo indebito di misure di sostegno per le stesse imprese, per limitare il sostegno alle loro esigenze reali.
Inoltre, il quadro temporaneo integra le molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri per attenuare l'impatto socioeconomico dell'epidemia di coronavirus, in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato.
Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione su una risposta economica coordinata all'epidemia di COVID-19 che illustra queste possibilità.
Ad esempio, gli Stati membri possono apportare modifiche di applicazione generale a favore delle imprese (ad esempio il differimento delle tasse o il sovvenzionamento del lavoro a orario ridotto in tutti i settori), che non rientrano nelle norme sugli aiuti di Stato.
Possono anche concedere un risarcimento alle imprese per i danni subiti a causa e direttamente causati dall'epidemia di coronavirus.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021.
Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di questa data se sia necessario prorogarlo.
La versione non riservata della decisione sarà resa disponibile con il numero SA.62668 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione dedicato alla concorrenza, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale sono elencate nelle Competition Weekly e-News.