A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti che effettuano le operazioni, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e ad inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015, modificato successivamente dall’art. 17 del D.L. n. 119/2018, che ha reso obbligatorio questo adempimento che precedentemente era facoltativo.
In forma sperimentale l’obbligo, di cui sopra, era divenuto già operativo a partire dal 1° luglio 2019 per tutti quei soggetti che, nel periodo d’imposta 2018, avevano realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000.
Il D.M. 10 maggio 2019 ha stabilito che sono esclusi:
– i soggetti che hanno avuto già in precedenza l’esonero dell’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 (per esempio: le cessioni di tabacchi, le vendite di giornali, le vendite e-commerce, ecc.).
– i soggetti che effettuano trasporto pubblico.
Tutti gli altri soggetti che gestiscono i corrispettivi sono obbligati al nuovo adempimento, indipendentemente dal regime contabile adottato, quindi l’obbligo si deve applicare anche ai soggetti minimi e forfettari.
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1) Problematiche del ticket restaurant
La trasmissione dei corrispettivi elettronici deve avvenire attraverso il Registratore Telematico (R.T.) e il nuovo documento emesso non è più lo scontrino fiscale, ma prende il nome di documento commerciale.
L’avvento dei corrispettivi elettronici ha comportato però alcune problematiche e una di queste riguarda l’incasso avvenuto attraverso i ticket restaurant a cui segue poi l’emissione della fattura.
I ticket restaurant o buoni pasto costituiscono dei titoli che vengono distribuiti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, in base ai contratti collettivi o individuali e servono per l’acquisto di pasti o di prodotti alimentari. Il pasto somministrato al dipendente verrà poi retribuito dalla società emittente alla quale il datore di lavoro presenterà fattura per somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell’IVA al 10%.
La Circolare n. 97/1997 dell’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che nello scontrino fiscale, emesso a fronte di un pagamento attraverso ticket restaurant, doveva essere riportata la dicitura “corrispettivo non pagato” e il relativo importo non doveva essere considerato nel totale dei corrispettivi giornalieri. Anche con l’introduzione del documento commerciale emesso attraverso il R.T., dovrà essere specificato che si tratta di un “pagamento non riscosso” come precisato dal Documento del 9 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate “Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici”, pertanto se un soggetto, a fronte di una somministrazione di alimenti e bevande per un totale di € 10,00, riceve dal cliente come pagamento un ticket del valore di € 7,00 e contanti di € 3,00, sul documento commerciale, emesso dal R.T. sarà indicato che l’IMPORTO PAGATO è di € 10,00, mentre il ticket del valore di € 7,00 sarà rappresentato dalla dicitura PAGAMENTO NON RISCOSSO.
L’aspetto controverso appare nel momento della trasmissione telematica dei dati nel caso di emissione di documenti commerciali che riportano corrispettivi non riscossi, fra i quali sono inclusi anche i pagamenti effettuati attraverso i ticket restaurant.
Il problema nasce dal fatto che l’invio telematico riguarda il totale giornaliero di tutti i corrispettivi, comprensivo anche dei corrispettivi non riscossi e di quelli riscossi attraverso i ticket restaurant.
Quindi all’interno del Sistema di Interscambio si viene a creare una duplicazione di dati: in un primo momento pervengono i dati dei corrispettivi non riscossi relativi ai ticket restaurant all’interno del totale dei corrispettivi giornalieri inviati; in un secondo momento pervengono le fatture emesse a fronte di quei ticket restaurant.
Un’altra problematica che si viene a creare riguarda l’indicazione nel documento commerciale dell’aliquota IVA, propria per ciascun prodotto, a fronte di un pagamento attraverso ticket restaurant. Tale IVA però è solo figurativa, in quanto poi la fattura, che verrà emessa nei confronti della società emittente dei ticket restaurant, sconterà un’IVA propria della somministrazione di alimenti e bevande, ossia del 10%.
Se il tracciato telematico non verrà implementato in modo da raffigurare correttamente gli importi dei corrispettivi riscossi e di quelli non riscossi, all’Agenzia delle Entrate perverranno dei dati difformi dalla realtà.
Sul punto è intervenuta la risposta all’Interpello n. 419 del 23 ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che l’IVA diviene esigibile soltanto nel momento dell’incasso del corrispettivo, oppure nel momento di emissione della fattura, se precedente all’incasso, pertanto l’IVA deve essere computata nella liquidazione relativa al periodo in cui è avvenuto l’incasso del corrispettivo.
In conclusione, i soggetti che accettano i pagamenti con i ticket restaurant, non troveranno i valori corretti all’interno delle LI.PE. precompilate dall’Agenzia delle Entrate, il cui avvio è previsto a partire dal 1° luglio 2020.
2) Cosa cambia per i buoni pasto dal 1 gennaio 2020?
La legge di Bilancio 2020 penalizza i buoni pasto cartacei diminuendo l’esenzione da euro 5,29 a 4 euro e favorisce quelli elettronici che invece vedono aumentare la quota esente da 7 a 8 euro.
Per saperne di piu ti consigliamo la lettura dell’articolo pubblicato su questo blog
Buoni pasto cartacei 2020 con rincaro dal 1 gennaio 2020
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