L’elemento della gratuità, caratteristica della natura dell’omaggio, fa sì che l’operazione relativa alla sua cessione, con trasporto o spedizione in un altro paese dell’Unione Europea, non possa essere qualificata come intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993.
Ne consegue che la cessione gratuita di beni, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività di impresa, è considerata imponibile IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, punto 4, del D.P.R. n. 633/1972, anche se trasportati in un altro paese UE.
Sono invece esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, in quanto non costituiscono né una cessione intra-UE e né una cessione interna (art. 2, comma 3, lettera d, del D.P.R. n. 633/1972).
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1) Cessione beni che rientrano nell'attività di impresa
Sempre riguardo la cessione di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività di impresa, bisogna fare una duplice distinzione a seconda che il cedente italiano abbia detratto o meno l’imposta a monte nel relativo acquisto.
- Se l’imposta è stata detratta a monte, la cessione gratuita è sempre imponibile IVA, indipendentemente dal costo unitario dei beni, però nella fattura di vendita, l’IVA non sarà addebitata al cliente, pertanto sarà riportata in calce la seguente dicitura “Omaggio senza rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972”. In alternativa si può procedere emettendo un’autofattura singola per ciascuna cessione di omaggi, ovvero un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese.
- Se l’imposta non è stata detratta a monte, la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.
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2) Cessione beni che non rientrano nell'attività di impresa
La cessione gratuita può riguardare anche beni, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività di impresa (art. 2, comma 2, punto 4 del D.P.R. n. 633/1972), in tal caso, per gli acquisti relativi a tali beni, si applica la disciplina prevista per le spese di rappresentanza. In particolare, se il costo unitario del bene oggetto della cessione:
- è di valore inferiore a € 50,00, l’acquisto prevede la detraibilità dell’IVA da parte del cedente, mentre la cessione sarà esclusa ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.
- è di valore superiore a € 50,00, il cedente non può detrarsi l’IVA assolta sull’acquisto e, anche in questo caso, la cessione è esclusa ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.
3) Cessione omaggi
L’operazione relativa alla cessione di omaggi, sia che riguardi beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività di impresa e sia che riguardi beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività di impresa, non deve essere dichiarata, né ai fini fiscali e né ai fini statistici nel modello Intrastat, non concorre alla formazione del plafond e neppure all’acquisizione dello status di esportatore abituale.
Articolo originale del 2019-10-22 proveniente dal Blog di Fisco e Tasse rivisto e aggiornato il 1 ottobre 2021