I lavori di ristrutturazione edilizia sono stati interessati da continui interventi legislativi, soprattutto ad opera del governo. In questi ultimi anni, infatti, per dare una spinta ad un settore economico particolarmente colpito dalla crisi, si sono succeduti interventi volti a modificare e ad ampliare i benefici fiscali concessi a quanti pongono in essere interventi di ristrutturazione edilizia.
Affronteremo in questo articolo il caso specifico dell’Iva da applicare ai lavori di ristrutturazione edilizia e al relativo materiale acquistato.
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1) Manutenzione ordinaria e straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono:
– i lavori devono riguardare immobili residenziali (quindi case di abitazione e non opifici industriali, capannoni o rimesse e garage);
– i lavori devono consistere in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– l’Iva agevolata al 10% riguarda le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di manutenzione (cioè sui lavori eseguiti dalla ditta).
Collegando queste condizioni ai requisiti per poter fruire delle detrazioni fiscali sulle spese per ristrutturazione edilizia, allora si può concludere che l’Iva agevolata al 10% si applica ai lavori eseguiti dalla ditta e regolarmente fatturati, lavori che devono consistere in manutenzione ordinaria (qui la detrazione è concessa solo se tali interventi riguardano parti comuni di edifici residenziali) e manutenzione straordinaria (detrazioni fiscali fruibili se eseguiti sia sulle parti comuni del condominio che sulle singole unità abitative).
La normativa, poi, chiarisce quale sia l’Iva da applicarsi all’acquisto dei materiali necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione.
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Questo vuol dire che i beni devono essere acquistati dalla ditta che esegue i lavori e non dal privato committente. La ditta poi, nella fattura che emetterà nei confronti del committente, addebiterà sia il costo dei materiali che la propria opera.
Un caso particolare è rappresentato dai cd. “beni di valore significativo”. Si tratta di beni che, per le loro caratteristiche, sono considerati dal legislatore beni di particolare valore, intrinseco ed economico.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.
La norma chiarisce che quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio:
Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
Costo dei beni significativi = euro 12.000
Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
– sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
– sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 – 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.
Definizione di ‘‘beni significativi’’ nell’ambito di prestazioni di interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1, comma 19, Legge di Bilancio per il 2018)
Con la Legge di bilancio 2018 viene fornita una norma di interpretazione autentica delle disposizioni legislative relative all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% che, sulla base dell’art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999 e decreto del Ministro delle finanze 29/12/1999, può essere applicata per i ‘‘beni significativi’’ nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, viene previsto che:
- fermo restando l’elenco dei beni significativi così come disposti da DM 29/12/1999, l’individuazione dei ‘‘beni significativi’’ si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale;
- il valore dei predetti beni sia quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che, in ogni caso, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi;
- la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio, anche i beni di valore significativo.
Sono fatti salvi i comportamenti difformi alla suddetta previsione tenuti fino al 1º gennaio 2018 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018).
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2) Ristrutturazione edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare, di questi lavori:
– prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione.
– acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Articolo originale del 21/2/2018 proveniente dal Blog di Fisco e Tasse
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