Il Decreto direttoriale n. 51 del 26 ottobre 2021 fissa nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale diventa operativo il RUNTS.
Il provvedimento si pone in attuazione dell’art. 30, D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, secondo cui “il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS è determinato, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, con apposito provvedimento a cura dell’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, da individuarsi (…) nella Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese”.
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1) RUNTS: il calendario delle date da ricordare
Il Decreto in esame si compone, di un unico articolo, che fissa date specifiche molto importanti per gli enti no profit che intendono iscriversi al RUNTS.
Nel dettaglio:
- entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle regioni e province autonome devono comunicare telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine (22 novembre 2021), per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il 23 novembre 2021 vanno comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi, ossia di esito favorevole per l’ETS di cui quindi non viene disposta la cancellazione (art. 30, commi 1-2, D.M. n. 106/2020).
- Entro un diverso termine , invece, cioè il 23 dicembre 2021 l’ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro nazionale delle APS provvede a comunicare telematicamente al RUNTS, i dati delle APS nazionali già iscritte al 22 novembre 2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. L’Ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS, ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione del RUNTS. Entro il 23 dicembre 2021 comunica, inoltre, i dati delle APS che hanno qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati – sempre iscritte fino al giorno 22 novembre 2021 -, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l’associazione nazionale di riferimento (art. 31, comma 1 e art. 33, comma 1, D.M. n.106/2020).
- Entro il 21 febbraio 2022 va completato il trasferimento degli atti delle APS nazionali, ai sensi dell’articolo 32 comma 3 del medesimo D.M. n. 106/2020. In particolare si fa riferimento alla copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all’avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell’Ufficio di provenienza. Qualora l’amministrazione non sia più in possesso dell’atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l’ente interessato, gli enti privi di personalità giuridica possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Successivamente, ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procede a verificare, entro centottanta giorni decorrenti dal 21 febbraio 2022 (e quindi presumibilmente entro il 21 agosto 2022), le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedimentali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni.
- I registri delle ODV e delle APS di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il 23 novembre 2021; a conclusione degli stessi procedimenti, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto.
- Con l’avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021(a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS).
- La presentazione delle nuove istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021.
- Le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe al 22 novembre 2021, dovranno seguire una particolare procedura indicata dall’art. 34 del D.M. n. 106/2020. Le modalità attraverso cui l’Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti richiesti per detta procedura saranno tuttavia oggetto di separata comunicazione (di cui si attende quindi l’emanazione)
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2) Rapporto con il termine di adeguamento degli statuti. Prime criticità
Com’è noto, il Decreto Semplificazioni, D.l. n. 77/2021 all’art. 66, comma 1 ha disposto una ulteriore modifica dell’art. 101, comma 2 Codice del Terzo settore, stabilendo un’ultima proroga per l’adeguamento degli Statuti degli ETS, fissata nella data del 31 maggio 2022.
Tale data cade nel mezzo del periodo stabilito per la verifica da parte degli Uffici del RUNTS (21 febbraio 2022 - 21 agosto 2022); di conseguenza ci si interroga sulle conseguenze dell’ipotesi in cui vengano sottoposti a verifica ETS che non hanno ancora adeguato i loro statuti. Si presume che tali enti dovranno regolarizzare le eventuali criticità riscontrate dai competenti Uffici entro il termine dagli stessi indicato, anche qualora sia antecedente al 31 maggio 2022.
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