L’OIC 11 declina i seguenti postulati del bilancio ai quali bisogna attenersi al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta:
a) Prudenza;
b) Prospettiva della continuità aziendale;
c) Rappresentazione sostanziale;
d) Competenza;
e) Costanza nei criteri di valutazione;
f) Rilevanza;
g) Comparabilità.
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1) La valutazione delle voci di bilancio
Per prima cosa l’OIC prevede che la valutazione delle voci di bilancio venga fatta con prudenza il che comporta l’utilizzo di ragionevole cautela nel fare delle stime in condizioni di incertezza.
D’altronde lo stesso art. 2423-bis del Codice Civile fa rimando a tale postulato, stabilendo che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza”.
Viene anche sancita espressamente la “prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza” (Cfr OIC 13 – Par 19).
In particolare viene fatto l’esempio degli utili non realizzati che non vanno rilevati in modo da seguire una linea prudente.
Al contrario, le perdite, anche se non definitivamente realizzate, vanno contabilizzate.
Riguardo al secondo postulato, sempre l’art. 2423-bis del Codice Civile stabilisce che la valutazione delle voci di bilancio deve essere condotta nella prospettiva della continuazione aziendale.
In altri termini, il bilancio va redatto basandosi sul fatto che l’azienda sia costituita da un complesso economico funzionante, che sia destinato alla produzione di reddito.
Al fine di rispettare tale postulato occorre effettuare “una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro” (Cfr. OIC 13 – Par. 22), intendendo per prevedibile arco temporale futuro una finestra di almeno dodici mesi dalla chiusura del bilancio.
Qualora sussistano delle significative incertezze riguardo alla continuità aziendale, il redattore del bilancio deve fornire una serie di informazioni nella nota integrativa ed indicare le informazioni relative alle assunzioni effettuate, ai fattori di rischio e alle incertezze individuate.
Qualora il management ritenga che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma allo stesso tempo non sono state ancora riscontrate cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del Codice Civile, la valutazione delle voci di bilancio continua ad esser effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, pur tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo.
Nella nota integrativa occorre riportare un’esaustiva descrizione di tali circostanze e degli effetti che si sono riverberati sulla situazione patrimoniale ed economica. Qualora venga riscontrata una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio deve essere redatto senza la prospettiva della continuità aziendale e si applicano i criteri di funzionamento che devono rapportarsi al ristretto orizzonte temporale residuo.
Il terzo postulato del bilancio, ossia quello della Rappresentazione sostanziale, fa riferimento a quanto stabilito dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice Civile che stabilisce che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.
Dunque al redattore del bilancio è demandato il compito di analizzare le operazioni aziendali e i contratti stipulati al fine di individuare i diritti e gli obblighi che ne scaturiscono, confrontarli con le disposizioni dei principi contabili e stabilire di conseguenza la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.
Riguardo al quarto postulato, quello della Competenza, l’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice Civile stabilisce che vanno rilevati in bilancio i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio in modo del tutto indipendente dalla data dell’incasso o del pagamento.
Tale postulato comporta anche che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio. Si fa inoltre rimando ai singoli principi contabili che stabiliscono il momento in cui la registrazione dei fatti aziendali è conforme al postulato della competenza.
In merito al postulato della Costanza nei criteri di valutazione viene stabilito che non è possibile modificare tra un esercizio e l’altro i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio e ciò consente un’omogenea misurazione dei risultati della società tra i diversi anni.
A tale postulato è possibile derogare in casi eccezionali, dandone adeguata informativa nella nota integrativa dove vanno specificate le motivazioni e i riflessi che tale scelta ha avuto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sul risultato economico.
Riguardo al postulato della Rilevanza l’OIC 11 definisce quando un’informazione è da intendersi rilevante, sancendo che è da considerarsi tale “quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società”.
Dunque, nello stabilire la rilevanza occorre prendere in considerazione sia elementi qualitativi che quantitativi:
- i primi sono quei fattori in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio
- mentre i secondi prendono a riferimento la dimensione degli effetti economici dell’operazione rispetto alle grandezze di bilancio.
L’articolo 2423, comma 4 del Codice Civile stabilisce espressamente delle semplificazioni, sancendo che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
Il postulato della Comparabilità nel tempo dei bilanci è soddisfatto se si verificano le seguenti condizioni:
- la forma di presentazione del bilancio è costante nei vari esercizi in quanto l’esposizione delle voci è uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono costanti nel tempo, anche in considerazione di quanto stabilito dall’OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizi;
- viene data informativa nelle note al bilancio dei mutamenti strutturali (quali quelli derivanti da operazioni di acquisizioni, fusioni, ecc.) e gli eventi di natura eccezionale.
Tale postulato è in linea con quanto disposto dall’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, che recita: “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.