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IL CALCOLO DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO QUANDO IL CONTRATTO DI AGENZIA È RISOLTO

Il calcolo delle indennità di fine rapporto quando il contratto di agenzia è risolto

Lo scioglimento del contratto di agenzia: una breve guida tratta dall'ebook Agente di Commercio e Contratto di Agenzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qualsiasi contratto di agenzia può essere risolto in qualsiasi momento; ciascuna delle parti, con propria iniziativa, ha la facoltà di decidere di recedere; quindi è sempre possibile, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole vigenti al momento di tale decisone e perciò a determinate condizioni.


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1) La definizione del contratto

Il contratto si definisce a “tempo determinato” quando si risolve naturalmente alla scadenza indicata nel contratto sottoscritto mentre definiamo un contratto a tempo indeterminato, quando in esso appare solo una data di sottoscrizione e o inizio della collaborazione.
Lo scioglimento del contratto avviene di norma:

 1) per volontà e iniziativa di una delle parti.
 2) per accordo tra le parti.

Vi sono cause giustificate di recesso, quali ad esempio la cessazione dell’attività della ditta, la morte o invalidità dell’agente, il mancato rispetto degli accordi contrattuali.

Tra le inadempienze contrattuali dell’Agente segnalo ad esempio:

 a) il mancato rispetto del dovere di non concorrenza contrattuale.
 b) la mancata segnalazione dell’impossibilità al lavoro.
 c) l’appropriazione di beni o valori della ditta mandante.

….E ora le inadempienze della ditta:

 1) Inserimento non previsto dal contratto di altro agente o altro personale nella zona assegnata.
 2) Mancato pagamento delle provvigioni effettivamente dovute.
 3) Variazioni di zona/clientela non conformi
 4) Vendite indirette in zona affidata all’agente non comunicate.

Il presente articolo è tratto dall’eBook “Agente di commercio e il contratto di agenzia” del Dott. Cantoni Stefano, una guida rapida in pdf di 130 pagine che cerca di fornire sintetiche ma complete informazioni in merito al contratto di agenzia e fac-simili.

L’articolo 1751 del codice civile e gli Accordi economici collettivi che regolano i rapporti tra gli agenti e rappresentanti di commercio e le case mandanti nei vari settori di attività prevedono che, alla cessazione del rapporto di agenzia, spettino all’agente le seguenti indennità :

– indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuta all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell’equità;
– indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuta ed erogata all’agente o rappresentante secondo le modalità previste dagli Accordi. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata
 nell’art. 1751, I comma, c.c.;;
– ulteriore indennità suppletiva di clientela (meritocratica), risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti.

2) Come si calcola l’indennità sostitutiva di clientela?

L'indennità sostitutiva di clientela viene calcolata su tutte le provvigioni percepite dall’inizio del mandato, comprensive di eventuali premi, incentivi e affini.
È un risarcimento obbligatorio, previsto dagli AEC di settore.
Non è dovuto nel caso in cui sia l’agente a sciogliere il contratto, senza giusta causa.

L’indennità sostitutiva di clientela si calcola in percentuale, seguendo il seguente schema:

 – 3% per i primi 3 anni di provvigioni
 – 3,5% dal quarto al sesto anno
 – 4% oltre il sesto anno e fino alla fine del mandato.

Tuttavia occorre verificare l’AEC di riferimento in quanto per esempio nell’AEC Industria esistono ulteriori variabili.

L’indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a:

    – invalidità permanente e totale;

    – per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

    – conseguimento di pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps;

    – per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);

    – in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.

Per il calcolo delle indennità spettanti all’agente alla cessazione del rapporto di agenzia ti segnaliamo il nostro Foglio di calcolo in excel “Calcolo indennità agenti e rappresentanti”invendita sul Business Center ad un prezzo speciale!

3) Che cosa è l’indennità meritocratica e come si calcola

Un altro risarcimento, introdotto dalla normativa europea e dovuto all’agente dalla ditta preponente, è rappresentato dall’indennità meritocratica.
Tale indennità tuttavia è dovuta solo nel caso in cui l’agente possa dimostrare di aver procurato nuovi clienti ovvero aver sviluppato sensibilmente gli affari assegnati (art. 1751 Codice Civile). È stata inserita, prendendo spunto dalla normativa europea ed il metodo di calcolo è definito dagli AEC che l’hanno adattata al nostro sistema regolamentare, in parziale deroga dalle norme europee.

Come termini di valutazione numerica per la determinazione del pagamento della indennità meritocratica verrà determinato un valore iniziale (pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente all’inizio del mandato) ed un valore finale (pari al fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all’agente al termine del rapporto di agenzia).

Al fine di ottenere un confronto fra valori omogenei il valore iniziale dovrà essere attualizzato utilizzando gli indici di rivalutazione monetaria Istat relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’art. 13, ai sensi dell’art. 1751 c.c. l’indennità meritocratica non è altresì dovuta nei seguenti casi:

    – quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili                all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

    – quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

L’eBook e il tool sono venduti insieme nel Pacchetto Agenti di commercio (E-Book + 2 excel), contenente anche un utile Foglio di calcolo che consente di produrre una fattura pronta per essere stampata su carta intestata.

L'articolo originale è del 2017 proviene dal Blog di Fiscoetasse ed è stato aggiornato al 2021
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Commenti

GIANNI - 22/05/2022

Buongiorno Dr Stefano . Il mio quesito: ho ricevuto disdetta dalla mandante che intende pagarmi il mancato preavviso. Dal momento che ci sono molti contratti che ho stipulato io e che maturano provvigioni nei mesi successivi alla disdetta , con la mandante stiamo concordando un compenso provvigionale idoneo. La mia domanda è se questi compensi possono rientrare nel calcolo della indennità suppletiva di clientela come quelli ricevuti prima della disdetta Chiedo anche se rientra nel calcolo della indennità suppletiva di clientela il compenso del mancato preavviso Grazie

GIORGIO - 08/10/2021

Buongiorno, se voglio cessare il rapporto di agenzia come plurimandatario per aver raggiunto l'età della Pensione, devo dimostrare di essere già in pensione o di aver raggiunto i requisiti INPS per andarci ? . Tutto ciò per conservare il diritto alle varie indennità. Grazie

Gabriele - 17/06/2021

Buongiorno, Un mese e mezzo fa ho mandato alla mandante la PEC per recedere dal contratto in quanto ho ricevuto una migliore opportunità lavorativa. Successivamente la mandante ha deciso di rinunciare al preavviso di 6 mesi, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 9 dell' AEC, cessando di fatto il nostro contratto nella data in cui ho ricevuto la PEC (12/05/2021). Ad oggi (dopo più di un mese), non ho ancora ricevuto da parte dell'azienda i conteggi con le provvigioni maturande dovute ai contratti pluriennali che ho stipulato, in modo da poter confrontare i loro conteggi con i miei, nonostante abbia sollecitato più volte tramite email e telefono l'invio di essi. C'è una tempistica che la mandante deve rispettare per mandarmi questa documentazione e per poter così chiudere la mia posizione?. Grazie in anticipo. Gabriele

STEFANO CANTONI - 24/06/2021

Buongiorno, normalmente entro 60 gg vengono saldati i conti, tuttavia nel caso di provvigioni ancora da maturare effettivamente la norma non è ben chiara tantomeno sul fatto che l'azienda le versi in anticipo. Le suggerisco di consultare un sindacato agenti o un legale esperto della materia. Saluti

Franca - 17/09/2020

Salve, purtroppo no sono più in possesso della contabilità di molti anni in cui c’erano anche le fatture emesse alla ditta mandante. È possibile risalire al calcolo delle indennità di clientela attraverso il firr versato? C’è eventualmente un altro modo per calcolare il montante contributivo versato, da cui poi fare il calcolo?

Anna - 02/09/2020

buongiorno, e' possibile sottoporre un altro quesito? abbiamo bisogno di abbassare la provvigione, L' AEC prevede per le riduzioni di media entità dal 5 al 15 % in meno un preavviso di due mesi per chiedere la riduzione e per rilevante entità il preavviso previsto per la risoluzione. trattandosi nel primo anno di lavoro il preavviso è di un mese. applico quindi u preavviso di un mese (no due) per avvisare l'agente che le abbatto le provvigioni del 75 %? grazie! Anna

Stefano - 24/08/2020

Buongiorno a fine 2018 ho subito un grave infortunio con ricovero fino al 31 maggio 2019 e a seguito del quale ho avuto un'invalidità. A settembre 2019 la mia ditta mandante mi ha comunicato il recesso per giusta causa per mancato fatturato, senza liquidazione di alcuna indennità. Volevo avere un Vs. parere. Grazie

Alberto - 15/07/2020

Dimenticavo, grazie in anticipo per la risposta Alberto

Alberto - 15/07/2020

Buongiorno, ho un contratto di agenzia dal 2008 aec settore industria e ultimamente c’è stata una diminuzione provvigionale. Vorrei sapere se il calcolo Indennità meritocratica è calcolata sul fatturato incrementato e se il limite massimo esigibile è davvero la media provvigionale degli ultimi anni.

Roberto - 06/06/2020

Buongiorno Dott. Stefano, mi trovo in una situazione particolare, per cui con l'azienda si sta cercando di trovare una soluzione, per potermi liquidare delle indennità di fine rapporto, maggiori per contratto rispetto agli AEC nel caso dovessi decidere di chiudere amichevolmente il mio contratto monomandatario con la casa mandante ( in modo da poter incassare tutte le indennità)il 31/12/2020 potrei poi riaprire un nuovo mandato con la stessa casa mandante il 01/01/2021 o l'ENASARCO o altri enti potrebbero contestare l'operazione relativamente al pagamento del FIRR ? Grazie

Stefano Cantoni - 09/06/2020

Buongiorno, sono sorpreso da questa domanda e il percorso in atto, si rivolga ad un Avvocato, questa non è la sede adatta nè tantomeno il sottoscritto.

Giorgio Melandri - 05/06/2020

Buongiorno dott. Stefano sono agente di commercio monomandatario lavoro per una multinazionale farmaceutica da 01/01/2001. L'azienda mandante ha deciso di interrompere il rapporto con decorrenza immediata. Vorrei sapere come viene calcolata la liquidazione per il mancato preavviso? Quanti mesi mi spettano? Il calcolo viene effettuato sull'intero importo delle fatture emesse (provvigioni, premi, incentivi ecc.) o solo provvigioni? garzie Giorgio

Stefano - 05/06/2020

Buongiorno occorre verificare il contratto e i contenuti, comunque le confermo che ha diritto non solo al mancato preavviso ma.anche altri risarcimenti come specifico nel libro che può acquistare da questa piattaforma. Il calcolo del preavviso si fa sulla base delle somme percepite l anno precedente. Saluti

Angela - 20/04/2020

Buongiorno è vero che se nel contratto è citato il codice civile e non il contratto agenti e rappresentanti, l'azienda può non pagare il firr al rappresentante poichè non ne ha l'obbligatorietà? Grazie

Stefano Cantoni - 26/04/2020

Buongiorno, la materia è ampiamente discussa ma se ha firmato un contratto nel quale non appare alcun cenno o riferimento, anche parziale, all'AEC del suo settore, direi proprio di si. Questo perchè è stata definitivamente dichiarata la natura privatistica degli Aec e anche perchè esistono solo in Italia, cosi simili ai contratti dei dipendenti; aggiungo poi come nei 27 paesi europei non vi sia una cosa assurda e statica come Enasarco. Magari si appoggi ad una associazione agenti o un legale vicino a lei per una ulteriore verifica del contratto.

Stefano - 19/04/2020

Buongiorno Paola, no è un tuo diritto, se non lo accetti resta valido il contratto precedente ovvero se l azienda non è disponibile devono essere loro a darti la disdetta e gli indennizzi che ti spettano.

Paola - 04/04/2020

Buongiorno dott.re STEFANO Cantoni, domanda Se io agente di commercio non firmo nuovo contratto dove non accetto nuovo piano provvigionale, il contratto decade subito con invio PEC... Oppure no ? Grazie Paola

MANLIO FENELLI - 13/03/2020

Subagente di assicurazione di una sas cessata e sostituita da altra sas con lo stesso accomandante e solo cambio di partita iva, non sono stato liquidato con pagamento del firr che l'accomandante ha confermato che sarebbe stato cumulato con il successivo maturando. Ora ho cessato anche il nuovo periodo di subagente (10 anni + 5 anni pregressi). Il cumulo con il precedente firr maturato è possibile? Grazie Manlio Fenelli

Stefano - 17/03/2020

Buongiorno per come spiegato non appare possibile in quanto p.Iva differenti, inoltre il contratto nazionale per il settore assicurativo non sempre contempla l obbligo Enasarco per tutte le figure impiegate. Tuttavia potrebbe risolversi col buon senso essendo il titolare il medesimo.

Laura - 17/02/2020

Salve, se possibile vi chiedo questo chiarimento. In caso di decesso di un agente plurimandatario, l'indennità supplettiva di clientela e il Firr spettano entrambi agli eredi? In caso di rinuncia all'eredità si ha ugualmente diritto? (come per es. ne caso del Tfr x i dipendenti)? Grazie

Claudio - 09/02/2020

Buongiorno Stefano, sono un ex agente di commercio con cotratto monomandatario con negozio fisso. E' i corso una diatriba fra le parti fra H3G e me nel tribunale di Imperia. E' cessato il rapporto contrattuale circa 6 anni. Questi di H3G e WIND (accorpati a poco) mi hanno chiesto una cifra pari a 15mila € per un contratto che mi hanno fatto firmare (ogni anno) (parliamo di 10mila Dealer in Italia con negozio fisso e cotratto di agente mono) che dice esattamente: (PRO-RATA) che per tutte le attivazioni da 24 mesi 36 mesi non maturati dal cliente io dovevo corrispondere la differenza per i mesi non maturati. Ho una udienza davanti al giudice il 2 marzo 2020 nel tribunale di Imperia. Oltre tutto questi di H3G mi hanno chiuso il negozio, è cessatta l'attività. H3G circa dopo 4 anni prima che andava in prescrizione mi hanno mandato un atto di precetto. Io ho avuto questo negozio come agente per 7 anni senza che io possa farmi pagare tutti i clienti aquisiti ( si parla fra i 50/100 attivazioni di abbonamenti e ricaricabili al mese). Cosa mi consiglia? è regolare che questi pretendono 15mila € da me. Voglio dire se io il mio ruolo era solo quello di procacciare il cliente chiudere il contratto e percepire la commissione da H3G? io come agente dopo la commissione (parliamo di (30/40€) non sono più fatti miei se H3G non sapeva tenersi il clienti. Oltretuttto H3G faceva pagare a tutti i clienti alte somme!! per il mancato guadagno, se il cliente non finiva il suo abbonamento. Pagava per il mancato introito ad H3G da 250/500 per 12 mesi non finiti. Il Giudice il 2 marzo vuole sentire la mia versione. grazie!!! attendo un suo consiglio. Claudio

Stefano - 11/02/2020

Buongiorno Claudio, è una situazione molto complessa tuttavia per come ha esposto sinteticamente la vicenda , se i 15000 euro sono la somma dei residui di contratto arrivato e interrotti anticipatamente dai clienti questo rappresenta una imposizione contraria alla legge dello star del credere, illegittima rispetto al ns Codice Civile che ha recepito l direttiva europea all' art 1746, trasformando per gli agenti questa clausola vessatorie. Cioè in breve, non possono più addossare queste somme all'utente, tanto meno come fatto dalla sua mandante . Credo che sia li il punto debole di Wind h3. Saluti

Luca Salvatori - 31/01/2020

mi scusi Stefano. Un agente di commercio cessa il suo rapporto di agenzia per un'azienda per motivi "personali" incassando quindi Indennità suppletiva di clientela, enasarco e quanto comunque gli spetta di diritto.....una volta chiuso il rapporto con quella azienda, dopo alcuni giorni chiede la riapertura del rapporto con la stessa azienda per la stessa zona ricoperta prima o parte di essa. L'azienda se riapre tale posizione cosa rischia se rischia? Grazie mille

Stefano - 11/02/2020

Buona sera Luca, beh in premessa va detto che l agente non aveva diritto ad alcun risarcimento, escluso il Firr accantonato, in quanto i motivi personali non sono giusta causa di recesso poi per il resto tutto è possibile (ma non obbligatorio) con un nuovo contratto Saluti

Giorgio - 20/11/2019

Buongiorno, siamo una srl e produciamo mobili. Abbiamo stipulato un mandato di Agenzia con un rappresentante dal 2005 al 2016, anno in cui egli ha deciso di cessare l'attivita' con conseguente cancellazione presso la CCIAA. Nel 2018 lo stesso rappresentante ha aperto una nuova partita IVA e ha firmato un nuovo mandato di Agenzia con la ns. societa', mandato che è stato sciolto a Settembre 2019 con ns. comunicazione di disdetta dovuta al mancato raggiungimento del fatturato . Premesso che la ns. azienda ha saldato tutte le fatture emesse dall'agente, se questi ci dovesse chiedere l'indennita' suppletiva di clientela, dal 2005 in avanti, siamo obbligati a pagargliela ? Grazie. Giorgio

Stefano - 21/11/2019

Buonasera signor Giorgio, rispetto al quesito l agente stando cosi le cose non vanta alcun diritto pregresso al nuovo contratto e quindi non può richiedere l indennità di clientela. Tuttavia non avendo fatto io o visto il contratto cessato non so sia stata inserita una clausola "di continuità" co.e benefit per l agente.

igor - 05/07/2019

Buongiorno, sto cercando di chiarire un mio dubbio.. ho chiuso il 2018 e iniziato il 2019 piuttosto al ribasso, ho ricevuto un'offerta molto buona da parte di un'altra azienda e, ho quindi deciso cambiare mandante; al quarto anno iniziato, ho inviato al mio attuale preponente la rinuncia al mandato e il conseguente periodo di preavviso ( ultimo giorno 31 agosto 2019); oltre a non avermi risposto, il preponente mi chiede (obbliga) a garantirgli almeno l' 80% del fatturato espresso nel pari periodo dello scorso anno o si riserva la possibilita' di chiedermi i danni ( nel mio mandato, all'art.14 DURATA c'e' un punto 4 che lo dice chiaramente); ovviamente avevo bisogno di lavorare e ho firmato ora mancano 2 mesi al termine e, sono ben al di sotto di quell'ottanta % e oggi, il titolare mi ha fatto pesare che se la cosa non migliora, porra' fine anticipatamente alla collaborazione e mi chiedera' i danni oppure sara' costretto a farmi lavorare 2 mesi extra per rientrare della perdita;... ho controllato l'AEC...ma non si parla mai di cifre/fatturato, solo di tempistica il mio mandato dice che, una volta ricevuta la disdetta, l'azienda puo' fare piu' o meno cio' che vuole con i miei clienti/zona, vendere in prima persona, mettere altri agenti..; un punto sulla restituzione del materiale aziendale un punto sul termine anticipato e questo fantomatico "punto 4" dove oltre a chiedere il comportamento del buon padre di famiglia durante il preavviso, mi informa di questo 80% o la possibilita' di chiedermi danni. vorrei essere rassicurato da chi ne sa di piu..a me sembra una clausola "capestro"...io cambio lavoro perche' quest'anno non vendo e l'azienda vuole i soldi da me??

GIUSEPPE CHIARAVALLOTI - 22/05/2019

Gradirei sapere se quanto Vi espongo ,e' lecito il contratto che e' stato fatto firmare, altrimenti conseguenza la disdetta: ALL'ESTINZIONE DEL MANDATO,SARA' FACOLTA' DI ...........SOSPENDERE, SENZA DECCORRENZA DI INTERESSI, IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI MATURATE E/O MATURANTI, NONCHE' DI OGNI ALTRA SOMMA EVENTUALMENTE DOVUTA ALL'AGENTE ANCHE PER "INDENIITA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PER INDENNITA' SOSTITUVA DEL PREAVVISO", FINO AL BUON ESITO DEGLI AFFARI IN CORSO DI ESECUZIONE , ALLO SOPO DI COMPENSARE I RELATIVI IMPORTI CON GLI EVENTUALI ADDEBITI PER STORNO DI PROVVIGIONI ANTICIPATAMENTE LIQUIDATE. .......... PAGHERA' CON CADENZA TRIMESTRALE LE SOMME ECCEDENTI GLI ADDEBITI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA LO ESIGIBILITA'. Chi Vi scrive ha prodotto domanda di pensione, ed ha presentato disdetta a norma di legge all'Azienda, e l'Azienda ha anticipato il preavviso riconoscendo l'indennizzo. La mia domanda e': Possono ritardare la liquidazione, per la clausola sopra descritta? Ringrazio e distintamente saluto Giuseppe Chiaravalloti

FABIO COLOMBO - 03/04/2019

Buon Giorno, Volevo sottoporre il mio caso: Lavoro per una società A da 5 anni, successivamente la società A chiude in accordo con il mandante il nuovo mandato mi viene fatto con la società B sempre con il medesimo mandato e mansioni. La società A mi ha riconosciuto il FIRR ma non vuole riconoscermi nessun tipo di Indennità Meritrocatica/di clientela/di Risoluzione del Rapporto. Mi conferma che sono dovute? Come posso fare per Ottenerle? Grazie

Stefano Cantoni - 04/04/2019

Dipende, a volte questi "passaggi" di mandato vengono accompagnati da lettere di continuità nella quale si specifica che la mandante B si assume gli oneri della mandante A derivanti dal contratto precedente. In questo caso se non vi è alcun documento, la mandante A è tenuta a saldare tutto quanto. Le suggerisco di appoggiarsi ad un sindacato agenti a Lei comodo.

GIUSEPPE CHIARAVALLOTI - 23/05/2019

Ringrazio per la tempestiva e cortese risposta Volevo solo far notare q.s.: sono entrato con l'Azienda .......... nel marzo 1986, il 20.12.1991 l'Azienda e' stata ceduta alla Azienda ..........., della quale conservo documentazione, in cui si impegnava a q.s.: CON LA PRESENTE LE COMUNICHIAMO CHE DALLA DATA DEL 01.01.1992 IL SUO RAPPORTO DI AGENZIA PROSEGUE, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA', CON LA NOSTRA SOCIETA' CHE SUCCEDE ALLA SOC. ................. DI CONSEGUENZA AI SENSI DELL'ART. 2504 BIS (EFFETTI DELLA FUSIONE) DEL CODICE CIVILE, LA ............................ SUBENTRA IN TUTTI I DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE SOCIETA' INCORPORATE. PERTANTO, AGLI EFFETTI DEL MANDATO DI AGENZIA ESISTENTE TRA LEI E LA .............. , A PARTIR E DALLA SUDDETTA DATA IL MANDANTE DELLO STESSO DIVIENE LA SOC.........................., ALLA QUALE VERRANNO RIFERITI TUTTI I RAPPORTI IN ESSERE AL 31.12.1991 CON LA SOC...... Il 15.01.2001 e successivamente il 24.11.2014, ci hanno fatto firmare dei nuovi contratti (ed io personalmente avevo richiesto ai colleghi di non firmare), purtroppo come lei ben sa e per come ho gia' scritto, non firmare era un modo coercitivo (a mio avviso), pena la risoluzione del contratto, indicando nei nuovi contratti quanto esposto in precedenza. Non sono un avvocato civile del lavoro, e mi perdoni vado solo per intuito, ma quanto sopra descritto potrebbe!!! rientrare nella fattispecie della sua cortese risposta? Ringrazio anticipatamente e distintamente saluto Giuseppe Chiaravalloti

Stefano Cantoni - 27/05/2019

Buongiorno, la ringrazio del quesito. Come potrà notare nel mio libro acquistabile on line su questo portale, il Codice Civile prevede chiaramente che ogni pendenza vada liquidata alla cessazione del rapporto. Non viene esplicitato un termine preciso ma per quanto riguarda la consuetudine, normalmente non si superano i 30 gg. Resta il fatto che avete firmato qualcosa di differente e perciò le suggerisco di appoggiarsi ad una sindacato agenti a lei comodo e usufruire della opportuna assistenza e trattativa. Le confermo infine che il calcolo dell'indennità di clientela, dovuta successivamente al conseguimento della pensione, andrebbe fatto a partire dal 1986 anche se nel mandato vi è un sibillino "senza soluzione di continuità" il cui senso non posso conoscere.

Matteo Regazzoni - 24/03/2019

Volevo chiedere un'informazione: devo calcolare il Firr e indennità supplettiva. Per il calcolo devo considerare anche le fatture fatte per i rimborsi spese? Devo considerare anche le provvigioni che non sono ancora maturate ma che lo faranno, in quanto ordini programmati nell' anno 2019, ma che si manifesteranno da giugno a dicembre. Rimango in attesa di un vostro riscontro. [email protected]

Stefano Cantoni - 04/04/2019

Buongiorno, scusi il ritardo ma non è un blog di consulenza. Tuttavia le confermo che i conteggi debbono considerare tutte le somme liquidate all'agente ma in questo caso le evidenzio che il Codice Civile esclude espressamente che l'agente percepisca un rimborso spese (v. art.1748).

Manfredo - 28/02/2019

Salve, in caso di cessione da parte del proponente, dei clienti e cessazione dell’attivitá nella zona di competenza dell’agente e cessione ad altra societá dell’impianto produttivo di riferimento dell’agente, in caso di consistente aumento del fatturato,dimostrabile negl’ultimi 4 anni, puó l’agente dare disdetta del contratto di agenzia è avere diritto all’indennitá meritocratica? Anche se la proponente ha ceduto il contratto di agenzia alla nuova società subentrata? Grazie in anticipo per la gentile risposta.

Stefano Cantoni - 04/04/2019

Se tutto è entrato nella disponibilità della nuova azienda, clienti compresi, Lei è tenuto a proseguire l'attività come prima in quanto vi è continuità aziendale. E' comunque una situazione abbastanza frequente e vi sono anche altre soluzioni che tuttavia richiedono la disponibilità di entrambi i contraenti.

giuseppe - 12/02/2019

le indennità di risoluzione rapporto e di clientela spettano anche quando la causa di disdetta del mandato da parte della preponente è il mancato raggiungimento del budget?

Cantoni Stefano - 13/02/2019

Salve, per quanto riguarda l'indennità di clientela, la risposta è negativa. Invece per l'altra, se intende il Firr, la risposta è positiva; l'azienda comunicherà ad Enasarco la cessazione del rapporto e le verrà liquidato quanto accantonato in suo favore. Nel mio ebook acquistabile su questa piattaforma può trovare alcuni approfondimenti.

Alfio - 14/01/2019

Buongiorno, vi contatto per avere informazioni in merito al mio caso: dal 2013 ho una società A con una collega e lavoriamo per un altra società B dove risultiamo agenti con mandato di agenzia su un territorio specifico. La mia domanda è la seguente: la società B ha proposto alla collega un cambio di territorio obbligando la società A di modificare i soci e vendere la quota spettante di uno dei soci, lasciando tutto in sospeso alla società A. Il socio che vende la quota cosa ha diritto? Grazie

Stefano Cantoni - 14/01/2019

Non è ben chiaro cosa intende per "il socio che vende...", ossia se apparentemente sono scelte autonome sulla composizione societaria nulla è dovuto dalla società B. In linea di principio in situazioni normali, la società B che decide di modificare le zone assegnate, dovrebbe liquidare almeno l'indennità di clientela per le zone precedenti. Tuttavia vista appunto la complessità della cosa le suggerisco di consultare un sindacato agenti o un avvocato specializzato vicino a voi.

maurizio calo' - 03/01/2019

Buongiorno,sono agente di commercio dal 1988 PLURIMANDATARIO,VORREI RENDERE UN SECONDO MANDATO SENZA COMUNICARLO ALLA PRIMA.Sono obbligato a comuncarlo e nel caso incorro. grazie

Stefano Cantoni - 14/01/2019

Buongiorno, premesso che nell'ebook trova risposta al suo quesito, le posso dire che il problema deriva dal passaggio da pluri a monomantario e quindi rispetto ai versamenti Enasarco avrebbe un problema. Gli Aec obbligano comunque l'agente ad informare la ditta di queste attività.

Alessandro De Matteo - 20/12/2018

Buon giorno. Da 9 anni sono stato agente di commercio per la stessa mandante. Per i primi 5 ho agito in monomandato,per 3 anni sono passato al plirimandato (anche se di fatto non ho preso altre aziende) e nell’ultimo anno sono tornato al monomandato. Ora sono stato disdettato,da monomandatario. Riguardo all’indennita’ di preavviso ho diritto comunque agli 8 mesi anche se per tre anni ho agito in plurimandato? Grazie

Stefano Cantoni - 14/01/2019

Salve, pur chiarendo le cose nell'ebook disponibile su questa piattaforma, evidenzio che lei prima dovrebbe avere il riconoscimento (dalla ditta o da un Giudice) di esser sempre stato monomandatario, poi di conseguenza avrebbe diritto agli 8 mesi di preavviso previsti nell'AEC industria. In caso contrario vale il preavviso di competenza o scritto in mandato.

mario - 13/12/2018

Buongiorno, Sono un agente di commercio eta 63 anni , iscritto Enasarco , lavoro come agente dal 1982 vorrei chiedere la rescissione del contratto alla mia attuale azienda, in quanto sono titolare di una pensione inps ed enasarco per invalidita al 67%. Posso chiederla ed avere tutte le indennita che mi spettano essendo invalido. Vorrei una consulenza legale . Mario

Stefano Cantoni - 14/01/2019

Non sono un legale perciò posso solo convenire con lei di rivolgersi, e forse lo avrà già fatto, ad un legale o a un patronato di un sindacato agenti la sua situazione. Avendo conseguito la pensione Inps, può certamente beneficiare degli accordi economici collettivi sottoscritti dai sindacati degli agenti di commercio, per effetto dei quali le è dovuta sicuramente l'indennità sostitutiva di clientela.

Stefano Cantoni - 13/12/2018

Buongiorno, avrei bisogno di più elementi, comunque diciamo che se la ditta ha disdetto con effetto immediato per giusta causa (es. mancato raggiungimento del budget minimo di ordini) o entro la scadenza del periodo di prova, non le spetta nulla, eccetto il Firr. Se la risoluzione invece è immediata ma senza un motivo valido, debbono liquidarle indennità di clientela, mancato preavviso, meritocratica eventuale e Firr. Le suggerisco di appoggiarsi ad un sindacato agenti nella sua zona, tipo la Fiarc, per avere le opportune delucidazioni e conteggi.

Gianluca - 05/12/2018

Buongiorno. Sono un agente ed ho ricevuto la disdetta da una ditta mandante con effetto immediato. Quanto tempo ha la ditta per mandarmi i conteggi delle provvigioni e delle indennità spettanti? Grazie

stefano cantoni - 13/12/2018

Buongiorno, avrei bisogno di più informazioni ma diciamo che se l'azienda ha disdetto per giusta causa, per esempio perchè non è stato raggiunto il budget di vendita minimo o altro, non le devono nulla, se non il Firr. Se invece non vi è giusta causa ma è una scelta della ditta devono liquidarle l'indennità di clientela, il mancato preavviso e la meritocratica, se dovuta, oltre naturalmente al Firr. Le suggerisco di avvalersi dell'assistenza di un sindacato agenti della sua zona che potrà esserle utile anche per fare i calcoli. (Fiarc, Fnarc , Usarci, Federagenti)

Gianluca - 19/12/2018

Buonasera. Non c'è giusta causa e la ditta ha recesso per sua scelta rinunciandi anche al preavviso che mi devono quindi pagare. Le chiedo quanto tempo ha la ditta per mandarmi i conteggi. Grazie

Antonio De Levrano - 12/10/2018

Buongiorno, mi trovo dinnanzi ad una scelta da fare. Dopo 22 anni di rapporto di collaborazione con contratto da monomandatario con un azienda, mi è stata proposta la possibilità di intraprendere il ruolo di AREA MANAGER alle dirette dipendenze dell’azienda. Si chiuderebbe così un rapporto durato diversi anni ,che avrebbe maturato per me delle spettanze come indennità di clientela.Vorrei sapere gentilmente se quest'ultime mi verrebbero riconosciute ugualmente. Grazie

Paolo - 22/07/2018

Sono agente monomandato dal gennaio 2007 ora la ditta recede dal contratto , farò 3 mesi di preavviso lavorato , i restanti li pagano vorrei sapere quanti sono, inoltre mi spetta indennità clientela, e anche indennità suppletiva ? Posso chiedere la meritocratica. In ultimo la azienda avendo compiuto atti non consoni nei miei riguardi , posso fare qualche cosa a riguardo al fine di ottenere più bonus ? Grazie della risposta

Stefano Cantoni - 23/07/2018

Buongiorno signor Paolo, la risposta ai quesiti che mi pone, nei dettagli può trovarla nel mio ebook acquistabile da questa piattaforma on line: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/36381-Agente-di-commercio-e-il-contratto-di-agenzia-eBook.html, pubblicazione da me preparata apposta per fornire rapide e sintetiche informazioni su tutti gli aspetti del contratto di agenzia. Detto questo, nel merito, le devono da 2 a 5 mesi in più di mancato preavviso, dipende da quale AEC si è preso riferimento, mentre per il resto, essendo iniziativa della ditta, certo che le sono dovuti i risarcimenti indicati. Le suggerisco di rivolgersi ad un sindacato agenti o ad un legale specializzato per gli opportuni appoggi e approfondimenti tecnici.

Mauro - 18/07/2018

Si può richiedere un'indennità ad un'azienda estera in mancanza di contratto scritto? grazie

Stefano Cantoni - 18/07/2018

Buongiorno, il diritto a percepire una "indennità" non dipende esclusivamente dal contratto in essere ma dalle condizioni che hanno portato alla risoluzione del medesimo e da altre variabili, come ad esempio chi ha preso l'iniziativa di recesso, se l'azienda ha sedi in Italia ovvero se il contratto stipulato fa riferimento agli Accordi Economici Collettivi e altro ancora. Non avendo conoscenza di questi elementi e non essendoci un contratto scritto purtroppo non sono in grado di darle una risposta definitiva. Tenga conto che il rapporto di agenzia è disciplinato prima di tutto dalla direttiva Ue 653/86 la quale prevede un "risarcimento del danno" e ne definisce la quantificazione, ma a certe condizioni. Le suggerisco perciò di approfondire con un legale specializzato o presso un sindacato agenti della sua zona la sua vicenda commerciale.

GESUINO SCOGLIA - 05/07/2018

Ho dimenticato di ringraziarLa anticipatamente. Cordiali saluti.

Cantoni Stefano - 05/07/2018

Buongiorno, rispetto ai calcoli della pensione le consiglio di verificare la situazione direttamente con un patronato presso una associazione agenti. Io ho una specializzazione nella contrattualistica ma non per le pensioni. Tuttavia ho avuto altri casi come il suo e pare sia dovuto ad una interpretazione degli uffici che applicano un criterio più favorevole alla Fondazione. Saluti

mario - 12/06/2018

Buongiorno, ho ricevuto la revoca del mandato da una azienda, al 22/05/2018, con preavviso da rispettare ( 6 mesi ) da quando posso chiedere ed essere pagato i conteggi di fine rapporto? Grazie

Stefano Cantoni - 14/06/2018

Buongiorno a Lei, potrà ricevere il dovuto, come previsto dagli Aec e dal Codice Civile, al termine del preavviso, nello specifico meritocratica (se dovuta), sostitutiva di clientela e firr accantonato all'Enasarco.

Glaudio - 07/06/2018

Sono trenta anni che lavoro con una azienda fra un Po vado in pensione ,cosa mi spetta? Considera che ancora faccio clienti nuovi e curo grandi clienti,sono responsabile commerciale in tentata vendita con enasarco ,guadagno circa 60 mila € l anno . Grazie

Stefano Cantoni - 12/06/2018

Buongiorno Glaudio, come riportato nel mio e book che puoi acquistare su questa piattaforma, a seguito del conseguimento di pensione Inps o Enasarco, scatta il diritto a percepire comunque l'indennità sostitutiva di clientela, in caso di cessazione del rapporto di agenzia. E' una condizione prevista negli AEC vigenti, in particolare per il settore Commercio e in quello Industria e Cooperazione. Inoltre dovrà esserle liquidato anche il Firr accantonato in Enasarco dalla sua ditta mandante.

Luca Certo - 17/05/2018

Buongiorno, La ditta per cui lavoro (mandato di agenzia) ha ceduto il ramo d'azienda ad un'altra sede della stessa ditta con effetto dal 01/01/2018 e nel contratto di cessione é specificato che le eventuali indennità richieste relative al periodo di sua competenza saranno liquidate dalla cedente . É stato richiesto Firr ed é stato firmato nuovo mandato con la ditta acquirente. Ho diritto a richiedere le indennità per il rapporto precedente?

Stefano Cantoni - 23/05/2018

Buongiorno, non mi è ben chiara la dinamica perchè se la ragione sociale e la partita iva non cambiano ( è sempre la stessa ditta?), problemi particolari non ve ne dovrebbero essere. In ogni caso, di norma, è la ditta con cui aveva il contratto a dover liquidare le indennità oppure, come in uso tante volte, viene fatta una lettera di "continuità" per effetto della quale tutti gli obblighi vengono trasferiti sulla nuova ditta acquirente del "giro" e del suo contratto. Il fatto che siamo a fine maggio e nulla le sia stato liquidato non è coerente con le norme. Le suggerisco di appoggiarsi ad un sindacato agenti della sua zona o a un legale esperto per un eventuale consulto.

Davide - 07/05/2018

Buongiorno, sono agente monomandatario da 20 anni. A causa della crisi le provvigioni si sono ridotte al punto da costringermi a lasciare il mandato in quanto non più sufficienti al mio sostentamento. Perderò comunque l'indennità suppletiva di clientela?

Stefano Cantoni - 09/05/2018

Buongiorno, purtroppo devo rispondere si alla sua domanda. Come evidenziato nella mia guida rapida acquistabile on line anche su questo sito, nel momento in cui è l'agente a presentare la disdetta, si perde l'indennità sostitutiva di clientela, salvo non vi sia una giusta causa nei confronti della mandante. In condizioni normali e/o come Lei evidenzia, di crisi, le sarà riconosciuto unicamente il Firr accantonato all'Enasarco in tutti questi anni. La ditta dovrà entro 30 gg dalla disdetta comunicare alla Fondazione la cessazione del rapporto.

Davide - 10/05/2018

La ringrazio per la risposta. Non esiste quindi un minimo provvigionale di "dignità" sotto il quale un mandato monomandatario si sciolga automaticamente o si apra al plurimandato? Come può una azienda tenere legato un agente sapendo che non ricava reddito a sufficienza per vivere?

Stefano Cantoni - 23/05/2018

Ma guardi che lei ha la partita Iva ed è un imprenditore, pur piccolo e quindi non ha senso che stia in perdita a far guadagnare un'azienda che ha queste logiche.

Alberto - 24/04/2018

Buongiorno sono un subagente di una agenzia che ha perso nei primi mesi dell’anno in corso, le due case mandanti principali che scatenavano il 70% del provvigionale. Posso ritenere corretta, una disdetta da parte mia per giusta causa, poiché il preponente non può garantirmi tale ammanco ? Ed é corretto pensare che è dovuto l’indennità relative alla mia zona gestita in esclusiva per quei due marchi? Perse non per mia responsabilità. L’agenzia riceverà indennità per il periodo di lavoro e per parte del preavviso non garantito dalla casa mandante. Grazie

Stefano Cantoni - 26/04/2018

Buongiorno, di norma nei contratti di subagenzia si inserisce la fattispecie che le è capitata, escludendo la responsabilità della mandante intermedia. Non avendo ulteriori informazioni disponibili le suggerisco di rivolgersi ad un sindacato agenti o a un legale specializzato per le opportune verifiche. Nell'ebook acquistabile su questa piattaforma può comunque trovare in sintesi altri chiarimenti.

Roberto - 24/04/2018

Buongiorno sono agente monomandatario dal marzo 2011 per un'azienda che mi ha proposto di diventare dipendente, dal 01 Marzo 2018, ed ho accettato. Adesso che devono liquidarmi oltre al FIRR anche ISC come devono considerare l'anno visto che il contratto è iniziato dal 01 Marzo 2011? Il Primo anno è marzo 2011-febbraio 2012 e così via? Dal 4° anno oltre al 3% si aggiunge 0,5% (con un tetto di 45.000€) quindi se considero ogni anno da marzo a febbraio mi ritrovo a dover calcolare lo 0,5% sui primi due mesi dell'anno successivo e poi sui 10 mesi successivi, è corretto? Grazie RC

Stefano Cantoni - 26/04/2018

Buongiorno, premesso che vista la situazione e l'accordo tra Lei e l'azienda non appare un obbligo aziendale di liquidarle l'indennità di clientela, in merito alle modalità di calcolo occorre utilizzare sempre il 31/12 come termine. Quindi per il 2011 sarà marzo-dicembre. Se vuole approfondire le suggerisco di acquistare la mia guida rapida, disponibile su questa piattaforma nella quale potrà verificare ogni situazione.

Veronica Bivona - 14/04/2018

Buongiorno, mio padre nel 2000 ha firmato un contratto di agenzia a tempo indeterminato e giorno 12/04 /2018 è stato licenziato per giusta causa. Volevo chiedervi se, essendo lui un agente, e avendo quasi 62 anni, ha diritto alla disoccupazione (NASPI)?. Vi ringrazio anticipatamente per una vostra cordiale risposta. Saluti

Stefano Cantoni - 26/04/2018

Buongiorno, non credo sia possibile accedere alla naspi in quanto vi sono vincoli di reddito molto bassi. Considerando la situazione se non l'ha già fatto, sarebbe opportuno avvalersi di una consulenza specializzata rivolgendosi ad un sindacato agenti nella sua zona o ad un Patronato per le verifiche del caso.

Cironat - 07/04/2018

Salve dott. Cantoni,sono agente di commercio ed ho collaborato con un’azienda per 29 anni. A novembre 2017 la suddetta ha chiuso la collaborazione con un elevato numero di agenti ed ha proposto a tutti una cifra di gran lunga inferiore a quella che spetta per legge. Avrei bisogno di avere dei conteggi per le mie spettanze,ma ho smarrito negli anni parecchie fatture di provvigioni. Vorrei sapere se esiste la possibilità,attraverso il Firr accumulato,di calcolare le indennità che mi spettano. Grazie in anticipo per la sua gentile risposta

Stefano Cantoni - 10/04/2018

Buongiorno, in premessa va detto che la ditta sta tentando probabilmente un'accordo bonario, extragiudiziale, probabilmente dovuto all'elevata uscita di liquidità per i dovuti risarcimenti agli agenti esclusi dal mandato. Detto ciò, per giustamente conoscere quanto realmente sarebbe dovuto, le confermo che attraverso il calcolo inverso del Firr è possibile definire l'ammontare delle provvigioni, ricordando le distinzioni nel rapporto aliquota/provvigioni, tra mono e plurimandatario. A tale scopo potrebbe esserle utile il programma di calcolo del Firr abbinato al mio ebook, che può acquistare on line su questa piattaforma di FiscoeTasse nel Business center.

MATTEO LOIUDICE - 04/04/2018

Complimenti per la sua chiarezza. Le chiedo: ho 70 anni, sono pensionato Inps ed Enasarco da diversi anni, avrei deciso di smettere a fine 2018, ho diritto alla liquidazione dell'indennità di clientela da un'azienda che rappresento dal 1993? Se si GRAZIE, se no quale strada mi consiglia per raggiungere il mio scopo trattandosi di diverse migliaia di euro? Ancora Grazie

Stefano Cantoni - 10/04/2018

Buongiorno e complimenti a Lei per l'intraprendenza. Rispetto al suo quesito, Le confermo che se nel contratto vi è riferimento agli AEC vigenti, il suo è un diritto acquisito fin dal "conseguimento della pensione..", come riportato negli Accordi sottoscritti dalle mandanti con le associazioni sindacali degli agenti di commercio e allegati, aggiornati al 2018, nel mio ebook acquistabile su questa e altre piattaforme on line.

Gigi - 22/03/2018

Buongiorno una delle mie aziende con la quale collaboro dal 1996, a giugno del 2013 mi ha inviato la disdetta per tutti i clienti della GDO da me curati fino a quel momento, per un taglio di oltre il 98% del fatturato. Nella ipotesi che avrebbero potuto rivedere la decisione, ho firmato la proposta. La mia domanda è questa: entro quanto posso fare opposizione legale a questo sopruso ? Qualcuno mi dice 90gg, altri 5 anni. Sono ancora in tempo? Tengo a precisare che in diverse occasioni ho interloquito con l'amministrazione aziendale ma ho capito che di darmi disdetta non ne hanno alcuna intenzione, prendendo altro tempo, forse per oltrepassare il termine massimo per oppormi. Grazie mille.

Stefano Cantoni - 22/03/2018

Buongiorno, nel mio libro ebook acquistabile su questa piattaforma, "L'agente di commercio e il contratto di agenzia" - Guida Rapida, è ben evidenziato il meccanismo che va rispettato dalle parti, ed in particolare dalla mandante, quando viene modificata una zona, intesa anche come clientela. Si tratta di una variazione assimilabile, per la quale è previsto un preavviso minimo di almeno 3 mesi. Ora, avendo firmato, di fatto ha accettato quanto proposto e non si può tornare indietro. In caso contrario - suo diniego - o le cose rimanevano come erano o il contratto si sarebbe sciolto ad iniziativa della casa mandante. Le suggerisco per il futuro di appoggiarsi ad un sindacato agenti nella sua zona ovvero di consultare un legale specializzato .

Gabriele Trenti - 07/03/2018

Buongiorno, In Gennaio ho disdettato il mio contratto di agenzia (plurimandatario, AEC settore industria) per pensionamento anticipato Enasarso. Secondo gli ultimi AEC-industria del 2014, il diritto all'indennità suppletiva di clientela è stato riconosciuto anche in caso di pensionamento anticipato che è il mio caso. Nella lettera di dimissioni ho richiesto la ISC precisandone anche il calcolo su tutte le provvigioni dall'inizio del rapporto di agenzia ( 1996, ossia 21 anni, conformemente ai metodi di calcolo canonici dell'ISC ). La mandante indica però che l'ISC spetterebbe solamente per gli anni successivi al 2014 (data dell'ultimo AEC-industria, ossia 3 anni). Una bella differenza ... ! E' vero che il diritto all'ISC anche per pensionamento anticipato è stato stabilito solo negli ultimi AEC-industria del 2014 tuttavia gli stessi non indicano nemmeno alcuna limitazione al periodo di spettanza ... o sbaglio? Qual è la regola corretta e dove posso trovare una indicazione univoca del criterio di riconoscimento ? Grazie per il supporto Cordialmente

Stefano Cantoni - 08/03/2018

Buongiorno, per quanto di competenza, concordo con la sua tesi, ossia che appare pretestuosa la tesi aziendale di riconoscere a far tempo dall'inserimento negli Aec, l'indennita supplettiva di clientela. Lo spirito dell'intesa raggiunta tra le parti sindacali a modifica dell'Aec non è certo quello, quanto piuttosto di riconoscere all'agente il lavoro svolto. Se non rivedono la posizione, trovando anche un compromesso, le posso suggerire di appoggiarsi alla più vicina associazione agenti di commercio ovvero di consultare un legale esperto di agenti di commercio.

Francesco Dentico - 23/02/2018

Buongiorno, l'Azienda per la quale lavoravo ha vinto una gara d'appalto pluriennale con alcuni Ospedali poco prima che io interrompessi il rapporto di Agenzia plurimandatario. Su quei fatturati che sono ovviamente presunti, cosa mi spetta? Grazie

Dario - 09/02/2018

Bongiorno Dopo aver lavorato come agente per oltre 30 anni con un azienda partendo da 0 clienti sono arrivato ad un fatturato annuo di oltre un milione di euro. Dall'anno 1986 al 1989 ho lavorato senza contratto ma sono state versate le commissioni e pagati i contributi Enasarco. Nel calcolo dell'indennità di fine rapporto devono essere calcolati questi primi tre anni ? Cordialmente

Stefano Cantoni - 20/02/2018

Buongiorno signor Dario, in base alle informazioni fornite, posso confermare che vanno inseriti anche i primi 3 anni, in quanto esisteva un contratto verbale, di fatto, ratificato, dai versamenti previdenziali Enasarco e - suppongo - Inps, come lavoratore autonomo oltrechè ovviamente dall'emissione di fatture provvigioni. Verifichi se le anno versato anche il Firr per quei tre anni. Come spiego nel mio ebook acquistabile su questa piattaforma o su Amazon, nelle more dell'attuazione anche nel nostro Paese della direttiva europea che ha sancito l'obbligo del contratto scritto, l'unico riferimento allora, erano gli Accordi economici collettivi nazionali.

DORIANO - 08/02/2018

buongiorno, ho un contratto di agenzia plurimandatario dal 1989, la mandante mi ha comunicato che ha intenzione di aggiungere agenti nella zona in cui opero, volevo sapere se posso richiedere alla stessa una indennità di zona o altro. Distinti saluti

Stefano Cantoni - 20/02/2018

Salve signor Doriano, per come espone la sua situazione, devo dire che siamo di fronte ad una variazione di zona la quale probabilmente le farà perdere oltre il 5% del fatturato. Se così è - come ben spiegato nel mio ebook sul contratto di agenzia, che può acquistare a modico prezzo on line su questa piattaforma o su #Amazon - lei ha diritto di rifiutare la modifica e se l'azienda non cambia idea, il contratto si scioglierà per giusta causa, originando per lei, in base agli Aec, il diritto a percepire vari risarcimenti. Le suggerisco di farsi assistere da un sindacato agenti di zona o da un legale esperto.

Vincenzo Napolitano - 07/02/2018

Chiedo al dr. Stefano Cantoni una risposta al mio quesito. Io in quattro anni come agente plurimandatario ho portato all'azienda circa 2000 clienti documentabili senza nessun aiuto da parte dell'azienda ho fatto il porta a porta a mie spese senza nessun rimborso ho anche sollecitato i clienti che non pagavano adesso dopo oltre quattro anni e diverse scorrettezze del responsabile commerciale sono giunto a dover cessare questo rapporto,chiedo in che modo e tempi devo farlo ,considerando che i clienti da me portati rimarranno all'azienda la quale periodicamente guadagnera' su di loro perché anno un contratto di rinnovo automaticoe una scadenza biennale per alcuni e per molti quinquennali,in attesa porgo cordiali saluti.

Stefano Cantoni - 20/02/2018

salve signor Vincenzo, mi scuso per il ritardo ma questo non è un luogo di consulenze quanto piuttosto di considerazioni, in particolare sui contenuti del mio ebook sul contratto di agenzia che sarebbe utile anche Lei acquistasse. Può trovare tutti gli approfondimenti del caso. Comunque prendendo in esame le sue informazioni, le sconsiglio di dare lei la disdetta, se non motivandola per giusta causa (se c'è). Dando lei disdetta, non avrà alcun risarcimento per la clientela apportata ma semplicemente solo il Firr accantonato all'Enasarco. Le suggerisco di appoggiarsi ad un sindacato di agenti di commercio o studio legale specializzato prossimo alla sua residenza, per meglio tutelare il lavoro svolto.

Peppe - 06/02/2018

L'indennità di incremento clientela a fine mandato, per chi come me ha iniziato ad operare come procacciatore d'affati in virtù di una lettera di intenti per 4 anni, poi sfociata in contratto di agenzia monomandatario...va calcolata ritenendo il periodo senza soluzione di continuità? O devo adottare per i conteggi coefficienti diversi a seconda degli anni?

Stefano Cantoni - 20/02/2018

Buongiorno, scusi il ritardo ma questa non è una rubrica di assistenza sindacale, quanto un forum sulle problematiche del contratto di agenzia e sui contenuti del mio ebook. Può acquistarlo direttamente ed è fatto apposta per estrapolare risposte ai quesiti più comuni e per gli approfondimenti necessari. In merito al suo quesito, ai fini di qualsiasi indennità, ritengo che debba cominciare il conteggio, dalla sottoscrizione del contratto di agente. Infatti per i periodi precedenti da procacciatore non valgono i contenuti e le disposizioni previste per l'attività professionale di agente di commercio.

Stefano Cantoni - 29/01/2018

Alla base di tutto vi è il vincolo del monomandato. Perciò trattasi di modifica del contratto e prima di tutto deve accordarsi con la Mandante attuale. Come spiego nel mio libro acquistabile on line su questa piattaforma, essendo poi sia l'iniziativa non le sarebbe dovuta alcuna indennità. Stefano Cantoni

Francesco Dentico - 29/01/2018

Ho disdettato il rapporto di Agente plurimandatario, ma poco prima di questo ho vinto una gara d'appalto con l'amministrazione pubblica (ospedali) per più anni: mi spetta un'indennità pur non avendo nessun fatturato consolidato? Si può fare un calcolo sulla base di quello che sarà il fatturato presunto? Grazie

Stefano Cantoni - 26/02/2018

Buongiorno, ai sensi dell'articolo 1748 del Codice Civile, come riportato nell'ebook che può acquistare su questa piattaforma, spettano all'agente le provvigioni anche su affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto. Per cui nel suo caso è indubbio che le spettino le provvigioni sicuramente almeno sul primo stralcio, salvo patti diversi nel contratto da lei sottoscritto a suo tempo.

Renato Benedetti - 12/08/2020

Ciao Francesco, se hai ancora il mio cellulare, puoi chiamarmi?

DAVIDE MARSON - 29/01/2018

salve, sono un agente monomandatario da 10 anni, e mi è stato proposto da un'altra azienda di prendere il loro mandato in aggiunta a quello che ho già. Il passaggio da mono a plurimandatario mi da diritto a indennità di clientela, altro quesito, farebbe partire da quel momento il calcolo dell'indennità di clientela con l'azienda principale, oppure viene considerata una modifica del contratto. cordialmente

Stefano Cantoni - 26/02/2018

Alla base di tutto vi è il vincolo del monomandato. Perciò trattasi di modifica del contratto e prima di tutto deve accordarsi con la Mandante attuale. Come spiego nel mio libro acquistabile on line su questa piattaforma, essendo poi sua l’iniziativa di disdettare il mandato, non le sarebbe dovuta alcuna indennità. Stefano Cantoni

Virginio Calce - 26/01/2018

Attendo da Lei una risposta. Per quello che io Le ho comunicato. Grazie.

Stefano Cantoni - 28/01/2018

Buon domenica Come evidenzio nel libro che può acquistare sul nostro sito, la ditta si è avvalsa di una clausola vessatoria sottoscritta nel contratto di agenzia, per la quale giustifica il recesso immediato. Di conseguenza le sono dovute tutte le provvigioni in corso di maturazione anche dopo la cessazione del rapporto ed il Firr accantonato all'Enasarco e residuo. Niente altro. Tuttavia la clausola potrebbe essere illegittima se il risultato negativo non dipendesse esclusivamente da lei. Eventualmente si consulti con un sindacato agenti o un legale. Cordiali saluti

Virginio Calce - 26/01/2018

Buon giorno a Lei. Sono un agente di commercio plurimandatario. Ho ricevuto la disdetta del contratto di agenzia con effetto immediato . La causa è in evidente diminuzione dell'andamento delle vendite. Per detta ragione, che costituisce grave impedimento a me imputabile. Conseguentemente nulla è dovuto a me a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di cessazione del rapporto. Grazie per la sua attenzione. Virginio.

Andrea Pasianot - 18/01/2018

Buon giorno, sono un agente di commercio plurimandatario dal 2006 con n° 3 aziende vorrei cessare il mio rapporto per occuparmi d'altro , quanti sono i mesi di preavviso e quali sono le mie spettanze economiche . Grazie per la risposta . Andrea

Stefano Cantoni - 25/01/2018

Buongiorno, premesso che nel mio ebook stampabile trova tutte queste informazioni proprio perchè è una guida rapida scritta in modo semplice, provo a risponderLe anche se avrei bisogno di sapere se il suo contratto fa riferimento agli Aec (quale?) o al Codice Civile. Comunque ipotizzo che il suo riferimento sia l'AEC del Commercio; in questo caso deve dare un preavviso di almeno 3 mesi, quale plurimandatario. Se il riferimento fosse il Codice Civile, sarebbero 6 mesi di preavviso. Per quanto attiene ai compensi, Lei ha diritto a tutte le provvigioni anche quelle che vanno a buon fine dopo lo scioglimento e al FIRR accantonato presso Enasarco. Nulla di altro.

Fabrizio - 17/01/2018

Buonasera, lavoro da 2 anni con un azienda come agente monomandatario. Vorrei dare le mie dimissioni immediate. A cosa vado in contro? Grazie e buona serata.

Stefano Cantoni - 17/11/2017

Buongiorno posso risponderle che l azienda ha diritto ad esser risarcita per il mancato preavviso. Il patto di non concorrenza post contrattuale deve essere già previsto nel contratto. L indennità corrisponde più o meno alla ultimo anno di provvigioni. Comunque nel mio libro c'è tutto. In ogni caso le può essere utile l assistenza di una associazione agenti

Marco - 17/11/2017

Buon giorno Ho rassegnato le dimissioni immediate alla ditta dove lavoro come agente da 11 anni come agente monomandatario senza dare preavviso, ora l azienda mi chiede di firmare un patto post contrattuale di non concorrenza di 12 mesi compensando la renumerativita del patto stesso con 7l mancato preavviso, puo farlo?

Antonio AVALLONE - 09/11/2017

Buon giorno sono un agente di commercio di una ditta estera comunitaria ( spagnola) il mandato si interrompera' per loro volonta' che indennita' mi spettano????

Stefano Cantoni - 10/11/2017

Salve, be intanto occorrerebbe prima visionare che contratto ha firmato e le clausole di riferimento. In ogni modo in generale Lei avrebbe diritto all'indennità in caso di fine rapporto ovvero "il risarcimento del danno subito", nel quadro delle tutele poste per gli agenti dalla Direttiva Cee 653/86 e riprese nel nostro Codice Civile.

antonio censi - 07/11/2017

buongiorno,mi chiamo Antonio Censi, vorrei sapere se posso interrompere un rapporto di lavoro con un azienda che ci collaboro dal 2000 come agente plurimandatario, senza perdere nessuna liquidazione a mio favore e successivamente riallacciare il rapporto con la medesima con un nuovo contratto. grazie

Stefano Cantoni - 10/11/2017

Buongiorno, come espresso nel mio ebook, per come è la situazione non ha diritto ad alcuna indennità risarcitaria; unica eccezione può essere la liquidazione del Firr accantonato fin'ora in suo favore all'Enasarco.

MARCO DAZZI - 06/11/2017

buonasera ho lavorato per 4 mesi per una società, come agente monomandatario, emettendo fatture per circa €.20.000,00 come si calcola il FIRR per un periodo così breve? grazie

Stefano Cantoni - 10/11/2017

secondo le tabelle percentuali di cui agli Aec . Es. settore industria, dal 4 all'1% in funzione degli scaglioni di provvigione (v. ebook pag.50 ). Vanno considerate due eccezioni per giusta causa che prevedono l'esclusione della liquidazione del Firr

TESTI ANGELO - 06/11/2017

Buongiorno, volevo solo chiedere se l'indennità di risoluzione del rapporto equivale al FIRR accantonato nell'ENASARCO ?, in attesa di un Vs.gradito riscontro, invio distinti saluti.

Stefano Cantoni - 10/11/2017

Così come espressa appare essere riconducibile al Firr ma c'è anche l'Indennità in caso di cessazione del rapporto che è un'altra cosa (v.ebook art. Codice Civile)

Alberto - 31/10/2017

Buongiorno, volevo sapere se la cifra del preavviso mancato fa parte del totale computo indennità di risoluzione rapporto. In poche parole, con il preavviso posso superare il valore massimo della media degli ultimi cinque anni di provvigioni? Ho sentito anche di una eventuale richiesta di danni alla proponente, è tutto vero? Grazie mille Alberto

Daniele - 20/10/2017

Egr. Dott. Cantoni, sono un agente monomandatario e dopo 25 anni ho ricevuto la risoluzione del mandato da parte della preponente. Vorrei poter calcolare da solo l'ISC e la meritocratica spettanti secondo l'AEC Industria. Mi risulta che Lei abbia realizzato un foglio di Excel che vorrei acquistare e che effettua i calcoli ma poichè non ho trovato un manuale, una demo, un fac simile, o anche solo una stampa da cui si possa comprendere quali e quanti dati debbano essere inseriti e come vengano proposti i valori finali, non comprendo se sia un prodotto utilizzabile e comprendibile solo dagli addetti ai lavori o anche da chi, come me, ha solo l'esigenza di verificare quanto gli spetti. Mi servirebbe sapere anche se l'ISC verrebbe correttamente calcolata, dal Suo foglio di excel, nel mio caso, tenendo conto delle variazioni di aliquote intervenute negli anni con i rinnovi degli AEC e se la meritocratica verrebbe calcolata, dal Suo foglio di excel, sempre nel mio caso, con il vecchio AEC fino al 31.12.2015 e con il nuovo AEC dal 01.01.2016. Grato per un Suo cortese riscontro. Cordiali saluti. Daniele

Stefano Cantoni - 10/11/2017

Buongiorno, io ho realizzato l'ebook mentre il pacchetto software è prodotto dal dott. Bazzan e Pegorari ; se vuole può acquistarlo on line su questa piattaforma al business center, è curioso il quesito..se funziona? certo che funziona.

massimo mascellani - 09/10/2017

Buongiorno Il mandato mi è stato disdettato in data 28 settembre 2017,con termine al 31 dicembre 2017. Aspettandomi per anzianità 6 mesi di preavviso,i restanti 3 mesi, dal 1 gennaio al 31 marzo 2018, me li pagheranno.Il calcolo per il pagamento deve tener conto di quanto percepito nel 2016 o nel 2017? Entro quanto tempo dovranno liquidarmi i restanti 3 mesi di preavviso, ed entro quanto tempo devono liquidarmi l'indennità suppletiva, tenendo conto che il mandato è regolato dagli AEC settore industria? Ringrazio per le risposte e saluto. Massimo Mascellani

Stefano Cantoni - 10/11/2017

si il riferimento sarà il totale delle somme percepite nel 2016. per la liquidazione dei rimanenti indennizzi, di norma ciò deve avvenire allo scioglimento del contratto. Poi occorre valutare il settore e il buon fine delle provvigioni, ma in genere avviene entro 30 gg.

Andrea Solinas - 03/10/2017

Buongiorno, vorrei sapere se l'indennità di clientela è riconosciuta solo sulle provvigioni percepite negli anni o anche sul rimborso spese forfetario mensile? Grazie per la risposta

Stefano Cantoni - 09/10/2017

Buongiorno, nel ringraziarla per il quesito, provo a risponderLe: dobbiamo innanzitutto verificare quale sia l'Aec di riferimento del contratto a suo tempo sottoscritto. Per l'Aec Industria e Cooperazione rispetto al calcolo dell'Indennità suppletiva di clientela, utilizziamo le provvigioni e le altre somme "corrisposte o comunque maturate" mentre l'Aec Commercio, specifica che alle provvigioni - per il calcolo finale ISC - vanno considerate anche le somme percepite a titolo di "concorso nelle spese o premio". Nell'e book trova tutti i dettagli. Buona giornata

Stefano Cantoni - 27/09/2017

Scusi ma per cosa?

Fabio dattilo - 27/09/2017

Ma i soldi me li deve dare l azienda, oppure l enasarco...

Grazia Zanardo - 02/09/2017

buongiorno, mi consenta questo quesito: nel caso la mia mandante fosse acquisita con la formula dell'affitto d'azienda , chi è l'obbligato a proposito delle mie spettanze liquidatorie? la precedente ragione sociale (attualmente insolvente )o la nuova soxìcietà ? grazie

Stefano Cantoni - 05/09/2017

Buongiorno la ringrazio del quesito che è molto interessante e penso che interessi anche tanti agenti di commercio che in questi anni sono stati coinvolti, quando va bene, in questi "salvataggi". Il compito di provvedere alle liquidazioni dovute nel caso di cessione di azienda ricade all'acquirente. In questo caso non vi è cessione ma bensì affitto d'azienda con una durata ben specificata, cioè a tempo. Quindi la nuova ditta risponderà delle obbligazioni per la durata del contratto, compresi gli accantonamenti fino alla scadenza del contratto stesso e nei limiti della sua durata. Se tuttavia lei non prosegue l'attività perchè non vi è continuità contrattuale, l'obbligo ricade sulla ditta mandante precedente. Si faccia assistere da un sindacato agenti o da un avvocato pratico di queste cose.

Stefano Cantoni - 05/09/2017

Buongiorno la ringrazio del quesito che è molto interessante e penso che interessi anche tanti agenti di commercio che in questi anni sono stati coinvolti, quando va bene, in questi "salvataggi". Il compito di provvedere alle liquidazioni dovute nel caso di cessione di azienda ricade all'acquirente. In questo caso non vi è cessione ma bensì affitto d'azienda con una durata ben specificata, cioè a tempo. Quindi la nuova ditta risponderà delle obbligazioni per la durata del contratto, compresi gli accantonamenti fino alla scadenza del contratto stesso e nei limiti della sua durata. Se tuttavia lei non prosegue l'attività perchè non vi è continuità contrattuale, l'obbligo ricade sulla ditta mandante precedente. Si faccia assistere da un sindacato agenti o da un avvocato pratico di queste cose.

antonino cirino - 13/08/2017

La società con cui lavoravo mi deve l'indennità suppletiva di clientela ,dopo diversi solleciti via pec ,non mi risponde e non ho ancora ricevuto l'indennità. Desideravo sapere da quando è finito il rapporto quanto tempo ha la società per liquidarmi l'indennità suppletiva ? alla loro non risposta e suppongo diniego come devo comportarmi .Grazie

Stefano Cantoni - 20/08/2017

L'indennità sostitutiva di clientela andrebbe liquidata "alla cessazione del rapporto". Bisogna capire però le motivazioni dell'atteggiamento della ditta e altri fatti di cui non ho conoscenza. Comunque nel caso in cui non vi sia assoluta risposta, può rivolgersi in tempi brevi, ad un sindacato agenti o a un legale per l'avvio del tentativo di conciliazione ovvero di azione legale.

Luca Denei - 08/08/2017

Buongiorno. La mia casa mandante il giorno 30/06/2017 ha chiuso il mio mandato che decorrente dal 1994 (AEC Industria). E' corretto calcolare la meritocratica maturata fino al 31/12/2015 utilizzando l'AEC del 2002 e quella maturata dal 01/01/2016 utilizzando l'AEC del 2014? Oppure si deve usare solo l'AEC del 2014? Grazie.

Stefano Cantoni - 20/08/2017

Buongiorno signor Denei, scusi il ritardo causa "ferie"..Rispetto al suo quesito direi che è singolare questa interpretazione della ditta, tuttavia l'Aec dell'industria poneva applicazioni differite ed è perciò possibile ma andrebbe esaminato il suo contratto e altro..occorre valutare anche il metodo di calcolo, in quanto se più favorevole potrebbe applicarsi la procedura di cui al 1751 del codice civile. Le suggerisco di appoggiarsi ad un sindacato agenti o avvocato di fiducia

Stefano Cantoni - 31/07/2017

Buongiorno Alessio, per quanto riguarda le modifiche alle aliquote provvigionali, dovrebbero essere sempre condivise in quanto modifica al contratto che è sottoscritto da due soggetti, la preponente e l'agente; quindi per regola ogni modifica va concordata. Se la modifica è consistente e non adeguatamente motivata, può rifiutarla. Per quanto riguarda la sospensione delle provvigioni in maternità, non è possibile sospendere quelle in "itinere", che stanno maturando e relative ad affari precedentemente conclusi, mentre lo è in concomitanza alla durata della sospensione del contratto che garantisce il rientro dell'agente donna nell'attività. Rammento che Enasarco liquida una indennità per la maternità. Non vi è alcun diritto ad indennità se le dimissioni le invia l'agente, salvo giusta causa ovviamente. Sarebbe comunque opportuno avere una consulenza specializzata a 360° . Contatti un sindacato agenti e un Patronato per avere adeguato supporto.

Alessio - 26/07/2017

Buongiorno. Avrei bisogno di qualche informazione. Azienda che ogni anno ristabilisce le percentuali provvigionali richiedendo l'accettazione incondizionata può farlo? E' consentito al preponente inserire nel contratto una clausa che l'autorizzi a non pagare le provvigioni dal momento in cui si entra in maternità fino al rientro? Cosa comporta dare le dimissioni mentre si è in maternità ai fini della corresponsione delle indennità ( 4 anni ) e ai fini inps ( mentre si deve ancora percepire la maternità ) ? Grazie mille

Stefano Cantoni - 25/07/2017

Buongiorno Antonio in base alle sue informazioni debbo dirle di si. Può essere una clausola legata a quanto espresso dal Codice Civile al ultimo comma dell'art 1748..assimilando il recesso alla insoluto..e quindi riprendendo tutto o parte di quanto già liquidato. Magari faccia controllare ad un sindacato agenti il contratto per una verifica piu approfondita

Antonio - 21/07/2017

Buonasera, lavoro da anni con una nota compagnia telefonica che mensilmente mi storna le provvigioni dei clienti che hanno disattivato prima dei sei mesi. Le chiedo, anche se previsto nel mandato sottoscritto con la casa mandante, è legale lo storno della provvigione???

Amoretti Stefano - 15/07/2017

Vorrei sapere se le vendite fatte dalla ditta mandante senza essere state comunicate al proprio agente , agente plurimandatario, possono essere causa di interruzzione del rapporto per causa del mandeante con la conseguenza di dover pagare l'indennità supplettiva di clientela. Inoltre se al momento della pensione si ha diritto alla indennita di clientela oltre al FIRR e al patto di non concorrenza specificato nel contratto sottoscritto da entrambi. Grazi , Amoretti Stefano.

Stefano Cantoni - 17/07/2017

Buongiorno Amoretti, in virtù dell'esclusiva di zona le sono dovute le provvigioni anche per le vendite effettuate direttamente dalla ditta, salvo non siano in qualche modo previste esclusioni sulla falsariga della "clientela direzionale". Può essere giusta causa di recesso. Per quanto attiene al diritto all'ISC per conseguimento pensione, è un suo diritto dovuto all'aggiornamento degli AEC con la contrattazione sindacale delle Associazioni, il Firr è pure dovuto, mentre per il patto di non concorrenza, è facoltà dell'azienda confermarlo o meno, alla conclusione del contratto. Le consiglio di rivolgersi ad un sindacato agenti, per avere il necessario supporto. Sul mio ebooK comunque trova tutte queste e altre informazioni utili.

Valeria - 12/07/2017

Mi scusi dimenticavo di specificare che il contratto e' in essere dal 1 gennaio 2016. Grazie

Valeria - 12/07/2017

Buongiorno Vorrei qualche delucidazione in merito al preavviso per la cessazione del rapporto. Ho un contratto d'agenzia senza esclusiva con un'azienda del ramo nutraceutico, quindi come informatore scientifico. Il contratto fa riferimento agli AEC e tal proposito poiché sto per recedere dal contratto perché cambio azienda. vorrei sapere con precisione i termini di preavviso, se l'azienda può o meno decidere di stoppare immediatamente il contratto non appena riceve le mie dimissioni. Deve comunque riconoscermi le provvigioni dei mesi di preavviso? Le provvigioni maturate fino alle dimissioni quando e come mi vengono liquidate. Mi spetta il FIRR e in che modo mi viene liquidato? Grazie mille del,supporto e disponibilità

Stefano Cantoni - 17/07/2017

Salve Valeria, scusi ma sono appena rientrato..innanzitutto mi dovrebbe specificare a che AEC fa riferimento il contratto..è quello del Commercio o fa riferimento al Codice Civile? Supponendo sia quello del Commercio, avrebbe 3 mesi di preavviso da dare all'azienda quale plurimandataria. L'azienda può rinunciare al preavviso ed esonerarla dai mesi previsti senza doverle nulla.Per il resto, salvo clausole particolarmente vessatorie, le devono liquidare il maturato e quanto in corso di maturazione anche dopo lo scioglimento. Il firr le è dovuto, da Enasarco per il 2016 e direttamente per la parte del 2017 dalla ditta. Comunque se compra il mio ebook c'è tutto .

Franco - 17/06/2017

egr. dott. Cantoni, ho già acquistato l'e-book e le faccio i miei complimenti per la sua chiarezza espositiva, competenza e professionalità. Volevo un suo parere in merito all'art 1751 lì doveprevede che l'indennità meritocratrica non spetta :– "quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia"; Volevo chiederle se, in base alle sue conoscenze ed esperienze, in caso di costituzione di srl unipersonale, con conferimento della ditta individuale agente di commercio, la i.s.c. e l' indennità meritocratica vengono mantenute in capo alla nuova società, considerando che il contratto d'agenzia si basa sull'intuitu personae e la mandante concede l'assenso al conferimento in quanto il mandato continua in virtù della presenza del titolare conferente.

Stefano Cantoni - 20/06/2017

Buongiorno signor Franco, mi par di capire che darà vita ad una srl unipersonale che subentrerà nell'attuale contratto, in accordo con la preponente. In questo caso ritengo che tutti i diritti pregressi acquisiti, derivanti dal contratto in essere, si trasferiranno sulla nuova srl, prendendo anche a riferimento l'art.2558 del Codice Civile. Tuttavia sarebbe opportuno - per evitare spiacevoli situazioni future - siglare anche un documento tra le parti, nel quale la preponente riconosce questo "passaggio" di diritti in aggiunta all'autorizzazione a trasferire il contratto e che ne diventa parte integrante. In alternativa, se vi sono le condizioni, sarebbe meglio farsi liquidare tutto quanto dovuto a titolo di ISC e Cessazione rapporto, per poi rifare un nuovo contratto, ripartendo da zero con la srl unipersonale.

Franco - 21/06/2017

Grazie della risposta e dei suggerimenti. Buon lavoro Franco

G.Luigi - 21/05/2017

Può la mandante disdettarmi senza specificare motivazioni alcuna e inserendo nella mia area di lavoro un nuovo collaboratore (dipendente)?Grazie

Stefano Cantoni - 24/05/2017

Buongiorno, la risposta è sì, l azienda o l'agente possono in qualsiasi momento disdettare il contratto. Tuttavia ciò è possibile a certe condizioni e rispettando le regole del codice civile o degli Aec. In ogni caso, salvo giusta causa, sono dovuti alla agente risarcimenti specifici. Le suggerisco di consultare la sua associazione o legale di fiducia.

giuseppe - 15/05/2017

buongiorno ero un rappresentante dal 1995 fino a agosto 2015 per una azienda, in questi 10 anni gli ho triplicato il fatturato ( da 300,000 euro ad 900,000 euro), all improvviso hanno deciso di vendere questo ramo di azienda, ( tra 2-3 milioni di euro) ed io sono stato liquidato con 11,000 euro di buonuscita più tfr, la mia domanda e la seguente; 1- avevo diritto di piu soldi visto che l'azienda lo fatto crescere io, gestivo logistica, personale ed clienti.

Stefano Cantoni - 16/05/2017

Ci sono regole ben precise previste dagli AEC e dal Codice Civile. E' indubbio che le spettava un risarcimento. Tuttavia l'importo del risarcimento deriva da ben precisi elementi e dal sistema che si può opportunamente applicare, che andavano verificati a suo tempo;Lei parla poi nei termini di dipendente, in quanto non esiste tfr o buonuscita ma ad esempio per quanto attiene all'indennità meritocratica o all'indennità in caso di cessazione del rapporto, vi possono essere differenze importanti. Dalla cifra indicata penso Lei abbia percepito solamente l'indennità sostitutiva di clientela. Se poi ha controfirmato un accordo conciliativo o transattivo è difficile pretendere altro.

giuseppe - 16/05/2017

grazie, infatti ho controfirmato (non sapendo) un accordo conciliativo. art.410 c.p.c

stefania - 05/05/2017

Buongiorno, una ditta preponente sopprime un marchio dopo che gli agenti hanno inviato ordini su campionario; causa forte crisi e notevole diminuzione di fatturato si effettuano anche licenziamenti di personale facente parte dell'ufficio che si occupava di quel marchio. Gli agenti potrebbero chiedere un risarcimento, o provvigione , per gli ordini effettuati, ovviamente inevasi ?

Stefano Cantoni - 16/05/2017

Salve, se gli ordini erano stati accettati certamente matura il diritto alla provvigione, tuttavia la situazione difficile dell'azienda e l'assenza di ulteriori informazioni nonchè della lettura del contratto mi impediscono di essere più preciso. Le suggerisco di rivolgersi alla più vicina associazione di agenti ovvero ad un legale pratico di questa materia nella sua provincia.

Stefano Cantoni - 30/03/2017

Buongiorno, salvo specifiche nel contratto, il riferimento deve essere quanto stabilito negli AEC, ossia che l'azienda "deve corrispondere all'agente all'atto della cessazione del rapporto...". Di norma ciò avviene entro 30 gg dalla fine effettiva del contratto e di ogni attività in favore della preponente. Aggiungo tuttavia che è possibile concordare una liquidazione dilazionata in più tranche, ma dipende unicamente dalla volontà delle parti e dal rapporto fiduciario esistente.

Massimo Fadda - 29/03/2017

Buongiorno, dalla cessazione da parte della casa mandante, quali sono i termini di tempo che la mandate ha per pagare l'indennità di clientela dalla fine rapporto ?? può essere 1 anno ?? è dovuto un acconto dalla fine rapporto ?? Grazie molte

Vincenzo Moro - 09/03/2017

Gentilissimo dr.Cantoni, sto per rassegnare le dimissioni da consulente finanz. dopo circa 30 anni di attività. ora ho 76 anni e sono già pensionato INPS e ENASARCO,ma proprio perché già pensionato, la banca non intende erogarmi l' ISC accantonata a mio nome. Che ne pensa? Grz. Vincenzo Moro

Stefano Cantoni - 11/03/2017

Salve, posso dire che occorre verificare in primis se nel contratto vi siano riferimenti all'Aec Commercio o solo al Codice Civile. Nel caso vi sia il riferimento all'Aec, la Banca è comunque tenuta alla liquidazione dell' indennità sostitutiva di clientela. In ogni caso, sia per la lunga collaborazione che per quanto in interesse, sarebbe utile approfondire con l'appoggio legale.

mapia - 03/03/2017

Buongiorno l’azienda per la quale sono agente plurimandatario da meno di un anno è in liquidazione volontaria e a breve porrà fine al mio contratto di agenzia. Per avere diritto all'indennità suppletiva di clientela cosa devo ricevere dalla ditta? Inoltre ho letto che tale indennità è soggetta a ritenuta del 20% e non ad iva, io sono al momento nel regime forfettario di cui alla legge 190/2014, secondo voi questa indennità rientra poi nel mio fatturato minimo per continuare a rimanere nel regime forfettario?

Andrea - 28/02/2017

Buongiorno, la percentuale di indennità di clientela relativa ad anni in cui c'era la lira, va calcolata con una conversione semplice 1:1, oppure si deve considerare la rivalutazione monetaria aggiornata al momento in cui l'indennità viene liquidata?

Stefano Cantoni - 24/02/2017

Per il diritto all'indennità di clientela occorre conseguire, cioè ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata Inps (o Enasarco..), non basta il diritto di anzianità contributiva e il contratto deve essere durato almeno 1 anno. (v.aec Commercio/industria)

maurizio quirico - 04/02/2019

se ottengo la pensione contributiva, e con la nuova legge non ho possibilità di lavorare, ho diritto a "indennità clientela", lavoro per la stessa azienda commerciale da più di 25 anni ed ho acquisto la totalità della loro clientela nella mia zona

CLAUDIO SCANFERLA - 23/02/2017

BUONGIORNO HO ACQUISITO I DIRITTI DI ETA' PENSIONABILE INPS DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA . HO DIRITTO ALL' INDENNITA' CLIENTELA , O DEVO ASPETTARE I REQUISITI DI VECCHIAIA GRAZIE PER LA RISPOSTA CLAUDIO SCANFERLA

Nicola - 17/02/2017

Salve, Ho ricevuto la lettera di disdetta del mio contratto di agenzia dall'azienda mandate perchè non ho rispettato un punto del contratto, non ho raggiunto la media minima del fatturato trimestrale. a quali indennità avrei diritto? Grazie.

Stefano Cantoni - 24/02/2017

In linea di principio questo comportamento della mandante è già stato censurato dalla Magistratura e persino la Cassazione ha stabilito che una sola "infrazione" non è di per sè sufficiente a giustificare una risoluzione immediata. Qui addirittura siamo nel campo dei budget trimestrali! Sarebbe utile affidarsi ad un sindacato agenti o studio legale, sempre che vi sia ovviamente una convenienza economica legata al contratto.

Marco - 29/12/2018

Salve, spero di potermi collegare alla domanda dell'utente. E' vero che nel caso di fatturato minimo non raggiunto, l'Azienda prima di procedere con l'eventuale lettere non può non tener conto dell'andamento generale della stessa nel periodo di riferimento? Spero di aver esposto bene la domanda. La ringrazio.

MARCO DAZZI - 15/02/2017

L'azienda per la quale sono agente monomandatario dal 94 dopo un anno di concordato preventivo in continuità ha venduto il ramo di azienda oggetto del mio mandato senza comunque darmi una comunicazione ufficiale. Dando io comunicazione di rescissione del contratto perdo il diritto alle indennità?

Stefano Cantoni - 24/02/2017

Per come espone la problematica, ritengo che il suo contratto sia ora in carico alla nuova impresa che ha acquistato il ramo di azienda. Ciò significa che tutto quanto dovuto in precedenza passa in carico alla nuova ditta. Certo che inviando Lei disdetta perde il diritto alle indennità salvo che non vi sia una giusta causa. Le suggerisco a tal fine di farsi aiutare dal suo sindacato agenti di fiducia.

GESUINO SCOGLIA - 05/07/2018

Buongiorno dott. Cantoni, da dicembre 2017 nel calcolo Previsionale della pensione Enasarco, e' cambiato tutto. Fino a novembre , avrei percepito € 840,00, col nuovo calcolo l'importo e' sceso a 660,00 euro. Enasarco dice che da gennaio 2012 e' cambiato tutto secondo l'articolo 18 delle attivita' costituzionali. In pratica negli importi delle provvigioni utili alla pensione, anziche' su 25.000,00 euro, massimale per i plurimandatari, leggo € 13.690,00. Non riesco a capire.

gianfranco merli - 23/01/2017

L'indennità suppletiva di clientela è dovuta anche nel caso di attivazione rottamazione licenze di commercio o della futura APE? con 63 anni di età donna, 23 anni inps e 20 enasarco? Grazie

Stefano Cantoni - 24/01/2017

Al momento non appare questa previsione negli Accordi Economici Collettivi e di conseguenza non rientra, salvo accordi nel contratto più favorevoli all' agente, tra le casistiche definite.

Mino Tinelli - 10/10/2016

Il testo (ebook) è molto superficiale. Non viene nemmeno proposto il calcolo dell'indennità meritocratica (sia quella disciplinata dagli AAEECC che quella di cui al art.1751 cc.).

Rag. Luigia Lumia - 12/10/2016

usciremo presto con un testo piu' approfondito. grazie della segnalazione.

Stefano Cantoni - 24/02/2017

Come già risposto direttamente, specifico che questo testo è una guida rapida proprio per trasmettere in breve tempo cosa sia un contratto di agenzia e le norme che regolano il rapporto agente/mandante. Per quanto attiene la "Meritocratica", trova comunque tutto, compreso il metodo di calcolo, negli AEC del settore Commercio, Industria e Cooperazione e Artigianato, allegati all'ebook.

Vincenzo Sisto - 16/08/2017

L'indennita ha una sua base nella legislazione Europea? Essendo agente di commercio per conto di una ditta straniera, quali sono le mie indennita ? Su quale testo di legge europeo si basa? Grazie mille Enzo Sisto

Stefano Cantoni - 20/08/2017

L'attività degli Agenti di Commercio ha come riferimento la Direttiva Europea 653 del 18 dicembre 1986, recepita in parte anche dal nostro Codice Civile; per quanto riguarda la sua domanda occorre sapere se la sua azienda abbia sedi in Italia o se sia in uno dei 27 Paesi dell'Unione in modo da stabilire che regole applicare..in linea di massima comunque le regole Europee sono più favorevoli per quanto riguarda la cessazione del rapporto..ipotizzando che la ditta abbia sedi o depositi in Italia si applicano tutte le regole anche degli Aec ed Enasarco..le suggerisco di far visionare il suo contratto ad un esperto per avere risposte più precise.

Alessandro - 14/11/2017

Buon giorno Stefano. Siamo agenti e distributori ( dipende del contratto) dalla Lituania. Lavoriamo con i produttori dell'Unione Europea. Abbiamo molte domande sulla redazione dei contratti, come pure come risultato del nostro lavoro. Dove possiamo trovare informazioni sulla redazione del trattato, buona uscita, e tutto il resto. Grazie in anticipo. Alessandro

Fabrizio Pacciani - 08/06/2019

La ditta col quale lavoro come monomandatario da 5 mesi mi ha improvvisamente cambiato gli accordi presi verbalmente(non ho ancora contratto). Visto che gli ho triplicato i fatturati e aumentato notevolmente la clientela ho diritto a risarcimento nel caso io intenda non lavorare più con l azienda?

ALDO - 11/06/2019

SALVE HO 61 ANNI LAVORO PER UNA MULTINAZIONALE CON CONTRATTO DI AGENZIA CON DEPOSITO DAL 1995 PER MOTIVI ECONOMICI NON RIUSCENDO PIU A PAGARE LE TASSE ED I DIPENDENTI VORREI CHIUDERE SENZA PERDERE TUTTI I REQUISITI A CUI HO DIRITTO COME POSSO FARE? GRAZIE

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