Una delle modifiche più rilevanti contenute nel disegno di legge AS 2371 che contiene un emendamento unico al D.L. 118/2021 (più avanti anche detto decreto agosto) e la cui approvazione ne consentirà la conversione in legge (n.b. il 13 ottobre è stata votata la fiducia al Senato e la prossima settimana andrà in Parlamento per l’ultima votazione), è quella che interviene sull’articolo 379 del codice della crisi di impresa, ovvero il D.Lgs. 14/2019 (più avanti anche CCII), nella parte in cui veniva disposta la modifica dell’articolo 2477 del codice civile.
Vediamo meglio di cosa si tratta.
Nel terzo comma dell’articolo 379 del codice della crisi, già modificato con il decreto legge del 19/05/2020 numero 34 in particolare con l’articolo 51 bis, viene ora sostituita la frase “dei bilanci relativi all’esercizio 2021” con la seguente: “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.
Pertanto la nomina ex articolo 2477 del codice civile dell’organo di controllo o del revisore saranno effettuate in sede assembleare nel 2023 quando le imprese approveranno il bilancio dell’esercizio 2022.
In realtà ancor prima del D.L. 34/2020 il legislatore era intervenuto con un’altra proroga sancendo lo spostamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore e nello specifico lo aveva fatto con la Legge 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019.
Con tale disposizione veniva stabilito che la nomina doveva avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.
Inizialmente, la nomina in questione era prevista, nel citato articolo 379 del CCII, e avrebbe dovuto essere effettuata entro nove mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019.
Come visto la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore è stata più volte oggetto di un spostamento in avanti nel tempo.
Il rinvio ora disposto dal modificato D.L. 118/2021 sembra essere in sintonia con lo spostamento della decorrenza del titolo secondo del codice della crisi, fatto con il decreto d’agosto, al 31.12.2023 e forse risponde anche alla sentita necessità di attenuare i costi di gestione delle piccole e medie imprese che potrebbero incrementarsi in caso di ottemperanza dell’articolo 2477 c.c..
Occorre, tuttavia, rilevare che la nomina dell’organo di controllo o del revisore risponde all’esigenza di assicurare alle imprese un presidio che opera su diversi piani ovvero:
- sia in termini di controllo legale
- che in termini di controllo economico e finanziario,
e risponde quindi ad una idea di gestione efficiente e managerializzata del business su cui aveva puntato il legislatore del codice della crisi di impresa.
E del resto anche le previsioni contenute nel novellato articolo 2086 del codice civile, in tema di adeguati assetti amministrativi e contabili, sembravano protese verso un siffatto scopo.
Quindi, lasciare invariata la scadenza al prossimo 2022, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2021, era probabilmente nell’interesse delle stesse imprese, in modo da poter assicurare la creazione di un ambiente di lavoro più attento alla verifica della condizione di continuità gestionale e aziendale, soprattutto all’uscita da un un periodo di grande crisi economica.
Il miglior modo per prevenire la crisi di impresa nasce da corretti sistemi di rilevazione e monitoraggio dell’andamento economico e finanziario, e nessuno meglio dei revisori e dei sindaci è in grado, di garantire un valido presidio su questi temi.
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1) Le modifiche introdotte al D.L. 118/2021 dalla legge di conversione in corso di approvazione
Con riguardo alle altre modifiche in particolare a quelle di maggiore rilevanza della norma in esame si evidenzia quanto segue:
- è stato modificato l’articolo 3 primo comma del decreto agosto introducendo la precisazione che la piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico;
- molto significativa è la modifica del terzo comma dell’articolo 3 quando si inserisce, anche per gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti, l’obbligo di documentare le esperienze in tema di crisi di impresa. Si ricorda che precedentemente tale vincolo era limitato ai soli iscritti all’ordine degli avvocati. Non vi sono variazioni invece per i consulenti del lavoro e per gli altri esperti;
- cambia anche il quinto comma dell’articolo 3 dove si prevede cha la domanda per essere iscritti all’elenco degli esperti, va presentata agli ordini di appartenenza. Mentre I professionisti senza ordine la presenteranno presso la CCIAA del capoluogo della regione di competenza in base alla propria residenza anagrafica. Nella precedente versione tutti I candidati dovevano presentare la domanda presso la CCIAA territorialmente competente;
- sempre nel quinto comma dell’articolo 3 viene previsto riguardo alla formazione degli esperti quanto segue: i consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale;
- nell’articolo 4 al primo comma viene aggiunta una norma interessante che tende ad evitare che l’esperto intrattenga con l’imprenditore rapporti professionali nei due anni successivi dall’archiviazione della composizione negoziata;
- nell’articolo 4 al secondo comma viene precisato che il revisore legale, di cui può avvalersi l’esperto, nello svolgimento delle sue funzioni non può essere legato da rapporti personali o professionali all’imprenditore in crisi o alle altre parti interessate nelle trattative;
- nell’articolo 5 al terzo comma viene previsto che l’imprenditore oltre alla dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento, attesti che non ha presentato domande di accesso alle procedure di gestione e composizione della crisi di impresa (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti);
- sempre nell’articolo 5 al comma terzo viene soppressa la possibilità di presentare il DURC in luogo del certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, ove non disponibile;
- nell’articolo 5 settimo comma viene previsto che l'incarico dell’esperto può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. Si ricorda che la prima parte del medesimo comma già prevedeva una durata iniziale di centottanta giorni; questo era un limite massimo oltre il quale non si poteva andare se non si riusciva a superare la crisi. Ora il termine iniziale, in caso di necessità, dopo il primo periodo di svolgimento delle trattative può essere prorogato per altri sei mesi arrivando alla durata potenziale di circa 12 mesi;
- sempre nell’articolo 5 dopo l’ottavo comma viene aggiunto il comma 8 bis (qui forse c’è un refuso e dobbiamo considerare il comma come 8 ter, perchè il comma 8 bis riguarda già un’altra norma). Ecco il comma 8-ter: in caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione;
- all’articolo 6 nel quinto comma viene precisato che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell’istanza delle misure protettive da parte dell’imprenditore. La precisazione riportata in grassetto riguarda la qualificazione temporale dei crediti vantati nei confronti dell’impresa in crisi;
- nell’articolo 7 primo comma viene precisato che quando l’imprenditore presenta l’istanza per le misure protettive di cui all’articolo 6 primo comma lo deve fare al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto;
- l’articolo 8 è sostituito completamente modificando, oltre al cambio della rubrica, la parte in cui si prevedeva che con l'istanza di richiesta delle misure protettive l'imprenditore dichiarava che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicavano nei suoi confronti le misure di ricapitalizzazione e di scioglimento. Il nuovo testo dell’articolo 8 prevede invece che è con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, che I 'imprenditore può dichiarare che nei suoi confronti, e con lo stesso limite della conclusione delle trattative o della archiviazione della procedura, non si applicano nei suoi confronti le misure previste dal codice civile in tema di ricapitalizzazione e scioglimento (artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484 primo comma numero 4), 2545 duodecies del codice civile);
- il primo comma dell’articolo 9 è sostituito precisando dopo il primo capoverso, che resta invariato e in cui si prevede che nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, che l'imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. La norma prosegue sostenendo che quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore. L’introduzione del terzo capoverso, ovvero quello in cui si afferma che durante la composizione negoziata l’imprenditore insolvente gestisce l’impresa nell’interesse dei creditori, potrebbe essere in contrasto con eventuali assunzioni contenute nel piano industriale ove ad esempio fossero previste delle attività di investimento che eccedono il normale mantenimento degli impianti e che sono necessarie a realizzare gli obiettivi di risanamento previsti;
- il primo comma dell’articolo 10 viene modificato prevedendo che nel caso in cui il Tribunale autorizza la cessione di azienda o di suoi rami senza, gli effetti di cui all'articolo 2560 secondo comma del codice civile (in sostanza la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori alla cessione) sarà cura del Tribunale medesimo individuare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare tutti gli interessi coinvolti;
- nel comma terzo dell’articolo 11 si specifica che solo all’esito delle trattative l’imprenditore può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- nell’articolo 11 nel terzo comma lettera c) si aggiunge tra le opzioni che l’imprenditore può seguire in alternativa alla composizione negoziata, la previsione per le imprese agricole di accedere alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- riguardo la segnalazione dell’organo di controllo di cui all’articolo 15 (la così detta allerta interna) vengono soppresse le parole: dell'esonero o dell'attenuazione. Quindi, la tempestività della segnalazione dei sindaci all’organo amministrativo per la situazione di crisi in atto e la loro vigilanza nelle trattative sarà valutata ai fini delle disposizioni sulla responsabilità di cui all’art. 2407 codice civile, ma non per l’esonero o l’attenuazione della stessa, in ordine alle quali si dovrà pronunciare un giudice dopo una attenta ricostruzione di quanto avvenuto;
- riguardo ai compensi dell’esperto nell’articolo 16 dopo il primo comma è aggiunto il comma 1 bis) che precisa la determinazione in caso di svolgimento del mandato per gruppi di imprese;
- viene previsto con una modifica all’articolo 16 quinto comma che il compenso da erogare all’esperto è aumentato del 100% se viene predisposto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. Mentre non spetterà più tale incremento nell’ipotesi di predisposizione del piano attestato 67, terzo comma, lettera d), della medesima norma;
- viene precisato nell’articolo 17 che la nomina dell’esperto sarà a cura del soggetto che riceve l’istanza; si ricorda che il secondo comma dell’articolo in esame prevede che per le imprese sotto soglia la domanda di nomina può essere alternativamente presentata all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria e artigianato competente;
- una semplificazione rilevante per le imprese sotto soglia riguarda la modifica del comma terzo dell’articolo 17 dove viene tolto l’obbligo per l’esperto di acquisire, dopo la nomina e l’accettazione dell’incarico, i seguenti documenti: i bilanci dell’ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti. Viene eliminato anche il riferimento contenuto nella medesima norma che prevedeva che l’esperto dovesse sentire l’imprenditore. A parere di chi scrive, tuttavia, ,on si vede come si possa avviare un percorso di risanamento senza sentire l’imprenditore e senza avere copia almeno dei bilanci degli anni passati;
- nel medesimo articolo 17 nel sesto comma si prevede che l’esperto non dovrà più svolgere a richiesta dell’imprenditore i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. Resta salva comunque la possibilità per l’imprenditore di accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- nell’articolo 18 viene stabilito quale condizione di accesso al concordato con cessione dei beni che l’esperto dichiari nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- nell’articolo 20 viene modificato l’articolo 182 septies prevedendo nel secondo comma alla lettera d) che i creditori della medesima categoria che non aderiscono alla proposta, e a cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, devono risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria (prima era stabilito che risultassero soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili). Viene, infine, introdotto un ultimo comma nell’articolo 182 septies che risulta essere del seguente tenore letterale: ai fini dell’accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;
- all’articolo 23 il secondo comma è sostituito stabilendo che l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1 (ovvero la nomina dell’esperto), non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
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2) La nuova agenda temporale: le scadenze e le proroghe
Le modifiche alla normativa intervenute con il D.L. 118/2021 riordinano le tempistiche della gestione della crisi di impresa, si ricapitolano le più importanti:
- nomina dell’organo di controllo o del revisore, ex art. 2477 del codice civile, spostata all’assemblea che approverà il bilancio per l’anno 2022, quindi nel 2023;
- spostamento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 al 16 maggio 2022, eccezion fatta per le norme già entrate in vigore nel 2019 (tra le quali ad esempio la modifica dell’articolo 2086 del codice civile). Originariamente l’entrata a regime era prevista per il 1 settembre 2021;
- spostamento dell’entrata in vigore del titolo secondo del D.Lgs. 14/2019 (in sostanza le procedure di allerta, gli indicatori della crisi e la composizione assistita, di cui agli articoli dal 12 al 25) anch’essa prevista per il 1 settembre 2021 al 31.12.2023, con effetto quindi dal primo gennaio 2024;
- entrata in vigore della nuova procedura di composizione negoziata di cui al modificato D.L. 118/2021 stabilita per il 15 novembre 2021.
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