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SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E RUOLO DI SINDACI E REVISORI

Società a partecipazione pubblica e ruolo di sindaci e revisori

Il ruolo dell’organo di controllo e la disciplina di (pre)allerta nelle società a partecipazione pubblica.

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L’attività di revisione e controllo nelle società a controllo pubblico e più in generale rispetto a tutti gli organismi la cui partecipazione afferisce (in prevalenza) a soggetti pubblici, rimarca l’attenzione sui sistemi di (pre)allerta, alla luce del susseguirsi dei provvedimenti emergenziali da Covid, e sul ruolo  che l’organo di controllo assume a presidio  della continuità aziendale[1] e dei rischi a cui gli amministratori delle società a controllo pubblico devono dare adeguata risposta[2].

Si ricorda che, la disciplina di cui al D. Lgs 175/2016[3] (TUSP) delle società partecipate da enti pubblici prevede che le S.r.l., a partecipazione pubblica a prescindere dai limiti imposti dal Codice civile, devono obbligatoriamente prevedere nell’atto costitutivo la nomina dell’organo di controllo[4] collegio sindacale o del revisore, mentre per le S.p.a., non è ammesso affidare al collegio sindacale la revisione legale dei conti.

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1) Il ruolo e le attività dell’organo di controllo

L’art. 6, del TUSP, recita: (comma 1)  le società a controllo pubblico qualora svolgano attività  economiche protette da diritti speciali o esclusivi, ed altre attività svolte in regime di economia di mercato, adottano sistemi di contabilità separata per ciascuna attività; (comma 2) devono predisporre programmi di valutazione del  rischio di crisi aziendale e qualora emergano indicatori di  crisi l’organo amministrativo deve adottare senza indugio   provvedimenti per prevenirne l’aggravamento (piani di  risanamento).

Sostanzialmente, l’inerzia costituisce grave irregolarità.

Tanto è vero che, al comma 3, la medesima norma prevede di valutare la possibilità, per le società a controllo pubblico, di integrare gli ordinari strumenti di governo societario - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative - con altri specifici strumenti, fra cui:

  1. regolamenti interni
  2. ufficio di controllo interno
  3. codici di condotta
  4. programmi di responsabilità sociale d’impresa

Di seguito si analizzano i principali momenti dell’attività dell’organo di controllo ed i flussi informativi con il revisore, l’Ente e le partecipate.

 

i. Le funzioni di vigilanza[5] dell’organo di controllo secondo il TUSP

Il Collegio sindacale, nell’ambito dei propri doveri previsti dall’art. 2403, co. 1, C.c., vigila sul rispetto del processo sancito dal TUSP e riassume le proprie considerazioni sull’attività di vigilanza effettuata in un apposito paragrafo della relazione da presentare all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.

ii. Collegio sindacale e Revisore nella società partecipata

Ai fini dello svolgimento dell’attività, il Collegio sindacale ed il Revisore devono scambiarsi tempestivamente e periodicamente dati ed informazioni. La diversità delle funzioni svolte dai due organi fa sì che le informazioni possedute siano diverse, facendo sorgere quindi la necessità di acquisire notizie per esplicare al meglio la rispettiva attività. Il Collegio sindacale può evidenziare al Revisore dati del bilancio meritevole di particolare analisi e richiederne, una volta completati i controlli, gli esiti, con riferimento a:

  • controlli periodici svolti;  
  • le informazioni sui risultati significativi emersi dall’attività di revisione;  
  • la relazione sul bilancio di esercizio; oltre
  • i dati e le informazioni riguardanti l’osservanza della legge e dello statuto, i principi di corretta amministrazione, l’assetto e la continuità aziendale;
  • l’esistenza di fatti che rilevano irregolarità.

 

iii. Collegio sindacale ed Ente partecipante

Rispetto all’Ente partecipante, il Collegio sindacale si può definire attore importante con un’attività trasversale in grado di semplificare il processo informativo tra Ente (socio) e società partecipata, al fine di monitorare i rapporti finanziari tra gli stessi, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.  Di conseguenza, con l’ausilio dell’organo di controllo, l’Ente potrà essere agevolato:

  • nella verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate;
  • nell’adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico‐finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente

In aggiunta al c.d. controllo analogo, bisogna aggiungere che l’attività di controllo degli enti locali si svolgono su tre linee fondamentali da parte dell’ente sulla società partecipata:

  1. controllo in qualità di socio (teso ad orientare l’attività sociale verso le proprie esigenze pubbliche e a controllare l’aderenza agli indirizzi impartiti e alle decisioni assunte in assemblea)
  2. controllo in qualità di amministrazione pubblica (con riferimento all’investimento patrimoniale effettuato e al servizio richiesto alla società partecipata)
  3. controllo in qualità di contraente (l’ente deve garantire adeguati strumenti di verifica della corretta esecuzione del contratto per tutto l’arco di vigenza dell’accordo)

iv. L’attività del revisore degli enti locali sugli organismi esterni

L’organo di revisione dell’ente locale partecipante deve attuare, tra gli altri, una serie di controlli sugli organismi esterni:

  • sulla costituzione o sul mantenimento delle partecipate, nonché sulla loro razionalizzazione;
  • sul modello organizzativo e sul sistema di controllo interno che l’ente ha adottato per la gestione e la verifica degli organismi partecipati, al fine di monitorarne la coerenza, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione.
  • sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione diretta ed indiretta dell’ente e quindi sugli andamenti economico‐finanziari degli organismi gestionali esterni.

Nell’ottica del principio di sana gestione finanziaria[6], l’attività di vigilanza sugli organismi esterni deve essere condotta attraverso la verifica:

  • della corretta contabilizzazione degli eventuali rischi delle gestioni esterne;
  • dei debiti e crediti reciproci;
  • delle passività potenziali, del mantenimento degli equilibri evitando l’elusione dei saldi di finanza pubblica;
  • del ricorso agli istituti ex art. 6 Dlgs 175/2016 (programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale);
  • della costituzione del fondo per eventuali perdite subite dalle partecipate (art. 21 D.lgs. 175/2016);
  • del rispetto del divieto di soccorso finanziario (Art.14 c.5)

In particolare, il revisore del Comune o della Provincia deve verificare se tali partecipate generano dei risultati di gestione positivi o negativi, evidenziando i riflessi che si determinano sul patrimonio dell’Ente.

2) I meccanismi di (pre)allerta

In base agli attuali standards professionali gli organi di controllo sono tenuti a richiedere agli organi amministrativi della società ogni informazione utile a verificare costantemente il presupposto della continuità aziendale al fine di prevenire probabili situazioni d’insolvenza [7] - Norma di comportamento 11.1 CNDCEC. 

Di fronte a ripetuti e concomitanti fatti che indicano un importante aumento della probabilità di insolvenza, il sindaco o il revisore deve attivare senza indugio la procedura di allerta interna. Ai fini operativi bisogna porre attenzione a specifici elementi segnaletici[8], da monitorare:

  • anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali;
  • anomalie nei rapporti bancari e con altri soggetti finanziari;
  • anomalie contrattuali nei confronti di parti negoziali;
  • anomalie contabili e di bilancio;
  • anomalie gestionali;
  • anomalie erariali e previdenziali;
  • anomalie a seguito di eventi pregiudizievoli;

 

L’insorgenza non occasionale e ripetuta in un semestre di un numero significativo dei suddetti elementi segnaletici determina lo status di allerta. Sotto il profilo operativo gli organi di controllo devono predisporre una specifica check list di tutti i dati necessari per un’accurata analisi e valutazione della probabilità d’insolvenza ed a supporto del loro autonomo e ragionevole giudizio sulla permanenza del presupposto di continuità aziendale e sul rischio d’insolvenza (rating[9] d’impresa). Sulla base dei dati raccolti e delle informazioni ottenute dalla governance aziendale, gli organi di controllo predispongono un data base generale organizzato per set informativi e per natura. Quest’analisi dovrà essere condotta in modo più accurata in considerazione degli effetti che i provvedimenti emergenziali susseguitisi durante la crisi pandemica possano aver avuto sui citati elementi segnaletici, nonché sulla determinazione dello status di (pre)allerta.

3) note

[1] Cfr. Principio di Revisione ISA ITALIA 570

[2] Cfr. D.lgs. 231/2001

[3]Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016

[4] Obbligo di nomina dell’organo di controllo: art. 379 CCII che ha modificato l’art. 2477, 3,4 comma: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1)totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3)dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei già menzionati limiti”.

[5] Cfr. Documento 10- Controlli sugli organismi partecipati -. “I nuovi principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali “

[6] Gli squilibri aziendali si classificano in: squilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario. Tali squilibri devono essere rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione o di inizio attività.

[7] CFR.  Principio ISA Italia 570

[8] Sugli indicatori della crisi si veda artt. 13 CCII: comma 1,2,3,4.

[9] Al riguardo indicatori dei modelli rating: redditività, capitale investito, capacità patrimoniale, copertura oneri finanziari, capacità di autofinanziamento.

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